F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (510) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO CAVALLERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Calcio Colognese) E DELLA SOCIETA’ US CALCIO COLOGNESE (nota n. 7577/448pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (510) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO CAVALLERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Calcio Colognese) E DELLA SOCIETA’ US CALCIO COLOGNESE (nota n. 7577/448pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Giacomo Cavalleri, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società US Calcio Colognese, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00,una fidejussione non conforme al modello prescritto; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giacomo Cavalleri, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille); rilevato che la memoria difensiva prodotta dalla società deferita conferma quanto contestato dalla Procura; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Giacomo Cavalleri l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società US Calcio Colognese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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