F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ANTINORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Boville Ernica) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA (nota n. 7601/364pf11- 12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ANTINORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Boville Ernica) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA (nota n. 7601/364pf11- 12/AM/LG/gb del 24.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Massimo Antinori, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AS Boville Ernica, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti non hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, la dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra juniores; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Massimo Antinori, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille); rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Massimo Antinori l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AS Boville Ernica l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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