F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICANDRO DI IORIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Real Rimini Citi FC Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD REAL RIMINI CITI FC Srl (nota n. 7597/360pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012
(518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICANDRO DI IORIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Real Rimini Citi FC Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD REAL RIMINI CITI FC Srl (nota n. 7597/360pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Di Iorio Nicandro, Presidente e legale rappresentante della Società Real Rimini Citi F.C. SSD a r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo per la serie D, nonché per la squadra juniores, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00;
2) la Società Real Rimini City F.C. SSD a r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Di Iorio Nicandro l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società Real Rimini Citi FC SSD a r.l. l’ammenda per euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Di Iorio Nicandro e la Società Real Rimini City F.C. SSD a r.l., per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10) pagina 3 del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011, della dichiarazione di disponibilità del campo per la serie D, nonché per la squadra Juniores. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.
Alla luce di quanto sopra detto, ed all’esito dell’odierno dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Di Iorio Nicandro con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Real Rimini Citi FC SSD a r.l., ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La CDN, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Di Iorio Nicandro l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Real Rimini Citi FC a r.l. l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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