F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente SSD Santegidiese) E DELLA SSD SANTEGIDIESE – (nota n.1221/1844pf11-12/MS/vdb del 7.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente SSD Santegidiese) E DELLA SSD SANTEGIDIESE - (nota n.1221/1844pf11-12/MS/vdb del 7.9.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, nei confronti della Sig.ra Paliotti Claudia e della SSD Santegidiese Srl, la prima, quale Presidente della suddetta Società all’epoca dei fatti, onde rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F., ed in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per non avere ottemperato nei termini alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 72 del 18.10.2011, emessa relativamente al contenzioso fra detta Società sportiva e il calciatore Sig. Stroffolino Nicola, e la seconda per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per l’illecito disciplinare ascritto alla Presidente Sig.ra Paliotti Claudia; letti gli atti e documenti a sostegno del suddetto deferimento; letta la memoria difensiva del legale della SSD Santegidiese Srl Avv. Corrado Santese del 18.10.2012, con la quale, in primis, chiede il proscioglimento della sua assistita e, in via subordinata, irrogare la minima sanzione; udito alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti della Sig.ra Paliotti Claudia, nonché la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione per la SSD Santegidiese Srl OSSERVA Il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti sopraindicati, per rispondere, la prima, della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. per aver omesso di effettuare il pagamento della somma di Euro 2.700,00 in favore del calciatore Sig. Stroffolino Nicola nel termine di giorni trenta dalla comunicazione inviata dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti e ricevuta dalla SSD Santegidiese Srl in data 25.10.2011, e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. conseguente alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Gli addebiti emergono dalla lettura degli atti e sono da ritenersi del tutto provati. Risulta, infatti, in modo incontrovertibile, che il pagamento della somma di Euro 2.700,00 nei confronti del calciatore Stroffolino Nicola, è stato effettuato in ritardo, e cioè oltre il termine dei suddetti giorni trenta dalla comunicazione. Detta circostanza appare ancor più acclarata dalla stessa dichiarazione di “nulla a pretendere” del Sig. Stroffolino Nicola sottoscritta in data 18.6.2012. Conseguentemente va affermata la responsabilità dei soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge alla Sig.ra Paliotti Claudia, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD Santegidiese Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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