DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Comunicato Ufficiale N.133 DEL 24.10.2012 Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 6/10/2012: CARIOCA. – ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
Comunicato Ufficiale N.133 DEL 24.10.2012
Decisioni del Giudice Sportivo
RECLAMO
GARA DEL 6/10/2012: CARIOCA. – ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO
Reclamo preposto dalla società ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO 5 avverso l'esito
della gara CARIOCA - ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO 5
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 co.5, del C.G.S., per non aver rispettato nella gara
in questione la specifica normativa contemplata dal C.U. N.1/2012,
riguardante il limite di partecipazione dei calciatori per il Campionato
Nazionale di Serie B.
Sostiene la reclamante che nella gara di che trattasi la società Carioca
mentre provvedeva correttamente ad impiegare i tre calciatori italiani
nati succesivamemte al 31/12/1990, non schierava , tra gli altri
calciatori italiani,i due nati successivamente al 31/12/1986.
Dall’esame della distinta presentata all’arbitro ed allegata al referto
di gara effettivamente risulta rispondere al requisito prescritto
solamente il calciatore Ruben Allievi nato il 08/07/1989,mentre tutti gli
altri italiani sono nati anteriormente al 31 dicembre 1986.
P.Q.M.
Visti l’art..17 co.5, del C.G.S., e a scioglimento della riserva di cui
al C.U. n.85 del 9.10.2012,
decide:
a)di accogliere il ricorso comminando alla società Carioca la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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