COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 03 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S. Monti avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Boeri Fabio fino al 20.12.2012. C.U. N° 19 del 20.09.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 03 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S. Monti avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Boeri Fabio fino al 20.12.2012. C.U. N° 19 del 20.09.2012 Il G.S. squalificava il giocatore Boeri Fabio poichè “appoggiava la propria mano sinistra sulla spalla del D.G. senza procurargli conseguenze, e proferendo frase offensiva. Alla notifica poneva la propria mano destra sulla spalla dell’arbitro reiterando le offese. Uscendo dal campo applaudiva ironicamente il D.G. persistendo nel proprio atteggiamento ingiurioso”. Avverso tale provvedimento proponeva sintetico reclamo l’U.S. Monti, la quale richiedeva in buona sostanza una riduzione della sanzione, a proprio giudizio eccessiva. Concludeva con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna nessuno munito di regolare delega per conto della società si presentava per l’audizione. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, confermava quanto già indicato nel primo referto. Istruito il fascicolo, questa Commissione passa a decisione. Sulla dinamica dei fatti, questi appaiono chiari, essendo stati chiaramente indicati negli atti di gara e successivamente confermati dall’arbitro. La reclamante, dall’altra parte, non fornisce alcun concreto elemento che possa indurre a ipotizzare un diverso accadimento dei fatti. Una seconda lettura degli atti, però, consente una rivisitazione dell’entità della sanzione, tenuto conto dell’unico contesto in cui tutto è avvenuto e sulla circostanza che dagli atti stessi risulta che il gesto più importante sia stato un semplice “appoggiare” la mano (sinistra prima, destra poi) sulla spalla del D.G.. Non emerge, in altri termini, alcun intento violento, anche minimo (fermo restando che nessun giocatore è autorizzato a toccare il D.G.), così come non emerge nessun tentativo di spinta. Si ritiene, quindi, di poter calibrare la sanzione diversamente, pur mantenendone l’afflittività propria P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 15 novembre 2012. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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