DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 31.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 20/10/2012: VIAGRANDE CALCIO A5 SRL. – LIBERTAS SCANZANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 31.10.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
Decisioni del Giudice Sportivo
RECLAMO
GARA DEL 20/10/2012: VIAGRANDE CALCIO A5 SRL. – LIBERTAS SCANZANO
Reclamo preposto dalla società VIAGRANDE CALCIO A5 SRL avverso l'esito della
gara VIAGRANDE CALCIO A5 SRL - LIBERTAS SCANZANO
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 co.5,lett.a del C.G.S., per non aver provveduto a
schierare nell’incontro in oggetto un numero di calciatori conforme alle
specifiche disposizioni contemplate dal C.U. N.1/2012, relativamente al
Campionato Nazionale di Serie B.
In particolare è fatto obbligo alle società recita il predetto comunicato
di impiegare nelle gare di pertinenza almeno tre calciatori nati
succesivamemte al 31/12/1990,di cui almeno 2 italiani, nati e residenti
in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia.
Dalla distinta dei giocatori della Libertas Scanzano presentata
all’arbitro, dei tre calciatori nati successivamente al 31.12.199, solo
uno risulta essere italiano, nella fattispecie Paradiso Emanuele nato a
Taranto il 8.06.1992, mentre gli altri due calciatori nati
successivamente al 31.12.1990 risultano essere brasiliani, più
precisamente Prando Taibi Moises nato il 2.07.1991 a Sananduva(Brasile),
e Tamburrano Lidiomar Matteo nato il 10.04.1992 a Belo Horizonte
(Brasile). Ne consegue pertanto che risulta disattesa la normativa dianzi
citata.
P.Q.M.
Visti l’art..17 co.5, lett.a del C.G.S., e a scioglimento della riserva
di cui al C.U. n.133 del 24.10.2012,
decide:
a)di accogliere il ricorso comminando alla società Libertas Scanzano la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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