COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VIRTUS BINASCO Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 21-10-2012 tra San Biagio / Virtus Binasco C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 25-10-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VIRTUS BINASCO Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 21-10-2012 tra San Biagio / Virtus Binasco C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 25-10-2012. La società VIRTUS BINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore VITALIANO CRISTIANO per tre giornate, sostenendo che la sanzione comminata sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come realmente accaduti La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che l'arbitro riporta chiaramente che il calciatore VITALIANO CRISTIANO ha reagito ad una scorrettezza di un avversario con un calcio alla caviglia. Questa Commissione valutato che il comportamento tenuto sia pur scorretto non ha comportato conseguenze fisiche al calciatore avversario, ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione disciplinare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione della squalifica al giocatore VITALIANO CRISTIANO a due gare. Dispone l'addebito della relativa tassa.
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