COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società NUOVA SA.MO Camp. Juniores Prov. Girone A Gara del 13-10-2012 tra Campagnola DB / Nuova Sa.Mo C.U. n. 10 della Delegazione di Monza Brianza datato 18-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società NUOVA SA.MO Camp. Juniores Prov. Girone A Gara del 13-10-2012 tra Campagnola DB / Nuova Sa.Mo C.U. n. 10 della Delegazione di Monza Brianza datato 18-10-2012 La Società NUOVA SA.MO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, l'inibizione del dirigente MANTICA Adriano fino al 25.11.2012, nonché l'ammenda di euro 100,00, per aver fatto partecipare alla gara un giocatore non tesserato, lamentando che detto calciatore è stato tesserato per una società diversa dalla reclamante per un errore della Delegazione di Monza e produceva a sostegno della propria tesi il documento attestante il regolare tesseramento del proprio calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva che dall'originale della richiesta di tesseramento emerge che la società SA.MO ha regolarmente depositato la richiesta di tesseramento del calciatore ROSSI Manuel presso la Delegazione di Monza in data 16.09.2010. Preso atto che il tesseramento di un calciatore è valido dal giorno successivo al deposito della richiesta di tesseramento presso gli uffici competenti, la reclamante ha correttamente adempiuto alle formalità di tesseramento richieste dalle norme federali e ha quindi potuto impiegare il giocatore. Alla luce delle considerazioni svolte, questa Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo proposto. Tanto premesso e ritenuto la C.D.R. ACCOGLIE il reclamo proposto e si conferma il risultato conseguito sul terreno di giuoco. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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