COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 30 del 3/10/2012 – Omologazione gara Mestrino Pharmabag – Scardovari del 16/9/2012 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 30 del 3/10/2012 – Omologazione gara Mestrino Pharmabag - Scardovari del 16/9/2012 – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 3/10/2012 con la quale ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Scardovari in ordine alla omologazione dell’incontro in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assistito da legale; ritenuto che la modifica della Regola 3 del Regolamento Gioco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 48/A emanato dalla F.I.G.C. il 23/8/2012 in materia di sostituzioni di calciatori (che consente la possibilità di indicare nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara un massimo di 12 calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti si applica solo per le competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti di Serie A) e che di ciò era stata adeguata informativa nel Comunicato Ufficiale n. 19 del C.R. Veneto del 28/8/2012; considerato pertanto che per tutte le altre competizioni ufficiali, nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro, possono essere indicati sino ad un massimo di sette giocatori di riserva tra i quali scegliere gli eventuali sostituti; rilevato che la Società Mestrino Pharmabag nell’elenco consegnato all’arbitro, prima dell’inizio dell’incontro oggi preso in esame, ha indicato in luogo dei sette prescritti, nove calciatori di riserva tra i quali ha operato sostituzioni nel numero di tre; ritenuto che fosse compito dell’arbitro verificare al momento della consegna della distinta formazione squadra, che nella stessa fosse rispettata l’indicazione del numero massimo consentito di sette giocatori di riserva (si veda anche implicitamente quanto citato dall’art. 61 delle N.O.I.F. e nella guida pratica A.I.A. sotto la voce “sostituzione dei calciatori” punto 7 pag. 36 dell’edizione 2011) e nel caso di superamento di detto numero invitare il responsabile della squadra interessata a ridurre la predetta indicazione al numero massimo consentito; ritenuto pacifico che nel caso di specie non ha posto in essere i comportamenti di cui sopra e che tale omissione abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara, in quanto é stato consentito alla Società Mestrino Pharmabag di scegliere i sostituti nell’ambito di una rosa (9 giocatori) più ampia rispetto a quella massima prevista dalle norme e, nel caso di specie, rispettata dalla squadra avversaria; visto l’art. 17, comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva e ritenuto che la gara abbia avuto svolgimento irregolare per le ragioni di cui sopra P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari nella domanda subordinata; - di disporre la ripetizione della gara Mestrino Pharmabag – Scardovari in data da stabilire dal C.R. Veneto; - la tassa reclamo non é stata versata.
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