F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA :all. Salvatore BIANCHETTI / FC NISSA S.S.D. a rl (118/12) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA :all. Salvatore BIANCHETTI / FC NISSA S.S.D. a rl
(118/12)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 7.03.12 proposto a mezzo di proprio difensore di fiducial'allenatore professionista
1 ° Categoria A UEFA Prof. Bianchetti Salvatore, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della Nissa Football Club S.S.D. il pagamento della somma complessiva di € 3.383,33, relativamente ai ratei di Gennaio e Febbraio 2012, sul maggiore compenso semestrale lordo come pattuito di € 11.500,00, quale allenatore responsabile della prima squadra, in forza di scrittura privata sottoscritta con la resistente Società il primo Gennaio 2012 e regolarmente depositata presso il competente Dipartimento, come accertato dalla Segreteria del Collegio. Precisava il ricorrente, producendo altresi idonea documentazione, di essere stato esonerato nel mese di Febbraio 2012 e concludeva per l'accoglimento della propria domanda maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria. Invitata a controdedurre la convenuta Società lo faceva anch'essa a mezzo di proprio difensore di fiducia, attraverso la propria ricostruzione della vicenda con riferimento anche alle pregresse vicissitudini societarie ed alla nascita del rapporto professionale con il Bianchetti, ma soprattutto allegando alla propria memoria difensiva (come doc. n. 4) copia di una quietanza con i più ampi effetti liberatori, sottoscritta dal ricorrente ed inviata alla Società con unito proprio documento di identità e recante la data del 14.06.12.
La domanda per quanto emerso in istruttoria non appare meritevole di accoglimento.
L'allenatore non ha contestato la quietanza come sottoscritta e trasmessa dalla Società resistente, nulla ha opposto alla stessa come poi prodotta in giudizio ne ha fatto pervenire al Collegio osservazioni al riguardo, per cui le va riconosciuta la più ampia efficacia liberatoria per la Società che dunque nulla deve pin corrispondere al ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale rigetta la domanda proposta dall'Allenatore Bianchetti Salvatore contro la Società NISSA F.C. a rl. La presente delibera e inappellabile.
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