F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Rosario SALERNO / A.S.D. SOVERATO VIRTUS (119/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Rosario SALERNO / A.S.D. SOVERATO VIRTUS
(119/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 20/03/2012, l'avv. Salvatore Gigliotti, legale dell'allenatore professionista Rosario Salerno, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento dalla A.S.D. Soverato Virtus della somma di C. 16.000,00 oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso il ricorrente ha allegato:
a. copia del contratto sottoscritto dalle parti ii 23/09/2011 da cui si evince che, per l'attività
di allenatore della squadra, per la stagione sportiva 2011/2012, la A.S.D. Soverato Virtus
si obbligava a corrispondere la somma complessiva lorda di C. 20.000,00;
b. copia della lettera raccomandata, datata 10/12/2011, in cui si comunica l'esonero
dall'incarico di allenatore, della 1° squadra della A.S.D. Soverato Virtus e la richiesta di disponibilita di allenare la squadra di giovanissimi della stessa societa;
c. copia della comunicazione datata 22/12/2011, inviata dal ricorrente alla A.S.D. Soverato Virtus, nonche al C.R. Calabria e per conoscenza, al Settore Tecnico della F.I.G.C. e
all'A.I.A.C. di Firenze, in cui, nel prendere atto dell'esonero, si dichiara a disposizione
fino al termine della stagione sportiva.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 12/04/2012, ha invitato la A.S.D. Soverato Virtus a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore di replicare alle stesse.
La Società convenuta ha fatto pervenire le proprie deduzioni affermando, altresi, che il ricorso e intempestivo, irricevibile ed improcedibile atteso che le somme rivendicate, in maniera errata, non sono ancora maturate tenuto conto che la stagione sportiva termina il 30/06/2012.
Afferma, ancora, che la somma pattuita in contratto e di € 19.000,00 e non 20.000,00 e che tale somma a da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto pari al 23%, in considerazione che il ricorrente Salerno Rosario a un allenatore professionista.
Afferma, altresi, che la somma pattuita e comprensiva ed assorbe ogni altra voce e rimborso, compreso le spese del carburante dovuto al ricorrente e pari ad 1/5 del costo della benzina. Pertanto, il ricorrente per il periodo del contratto avrebbe dovuto percorrere km. 15.730 ed essendo il costo della benzina pari ad € 0,143302, moltiplicato per i chilometri percorsi, si ottiene la somma di €. 2.254, 14, che dovrà essere detratta dall'importo pattuito. In definitiva, sostiene che, dalla somma pattuita di €. 19.000,00 dovrà essere detratta la ritenuta d'acconto del 23%, pari ad €. 4.370,00, somma che dovrà essere versata come per legge.
Dalla somma di €. 14.630,00 (€. 19.000,00 premio tesseramento - € 4.370,00, ritenuta d'acconto) dovrà essere sottratta la somma di € 4.000,00 gia incassata dall'allenatore ricorrente per cui si otterra la somma di € 10.630,00, a cui infine, dovrà essere sottratto l'importo di € 2.254, 14 per spese viaggi.
Da ciò deriva che al ricorrente la A.S.D. Soverato Virtus dovrà versare € 8.375,86 e non come richiesto € 16.000,00.
La A.S.D. Soverato Virtus, chiede, pertanto il rigetto del reclamo in via principale per intempestivita, irricevibilita ed improcedibilita ed in via subordinate che venga riconosciuta al sig. Salerno Rosario la somma netta di € 8.612,31 o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia che tenga conto della detrazione del 23% a titolo di ritenuta d'acconto, della somma di € 4.000,00 gia versata al ricorrente e della detrazione per il rimborso carburante pure compreso in contratto. Dagli accertamenti eseguiti dalla Segreteria di questo Collegio presso il Comitato Regionale Calabria e risultato che il contratto a stato depositato. Il ricorrente, per il tramite del suo legale, in replica alle controdeduzioni inviate dalla A.S.D. Soverato Virtus, eccepisce l'infondatezza delle controdeduzioni e che il premio concordato e comprensivo di ogni attività, assorbe ogni altra voce, rimborso o indennita e non comprende "trattenute di legge ovvero le trattenute previdenziali ed assistenziali" tipiche di un accordo con allenatore professionista che svolge attività professionali. Circa la cifra di € 19.000,00 riportata in contratto,depositato presso il competente Comitato Regionale della L.N.D.,il ricorrente lo ha appreso solo in questa occasione,in quanto si era convenuto 1'importo di € 20.000,00 cifra cambiata dalla societa sul contralto depositato e non a conoscenza della controparte. Il ricorrente, pertanto, chiede che il Collegio faccia obbligo alla società A.S.D. Soverato Virtus di pagargli la somma di €. 16.000,00 di cui € 2.254,14 per spese vive come indicato dalla controparte ovvero di quella di quell'altra maggiore o minore somma che risultera dovuta nel caso in cui dovesse essere riconosciuta la trattenuta di legge, sull'importo netto, maggiorata dell'importo di € 2.254,14 per spese vive riconosciute e non detraibili dalla somma complessiva, con gli interessi di mora ed il riconoscimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. In ordine ai fatti sopra citati appare evidente che il ricorso dell'allenatore Rosario Salerno e meritevole di parziale accoglimento.
Infatti dal contratto sottoscritto dalle parti il 23/09/2011 e depositato presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., si evince che la somma pattuita tra le parti e pari ad €. 19.000,00, che la A.S.D. Soverato Virtus ha corrisposto la somma di € 4.000,00, per cui residua un credito del ricorrente Salerno di € 15.000,00, oltre agli interessi di mora, pari ad € 218,00. All'importo sopra citato dovrà essere applicata la ritenuta prevista per legge.
Non e accoglibile il motivo secondo il quale dall'importo pattuito dovrà essere detratto 1'importo di
€ 2.254,14 per spese di viaggi, che peraltro, non sono stati richiesti dal ricorrente, in quanto non calcolabili.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Soverato Virtus di corrispondere all'allenatore Salerno Rosario la somma di € 15.000,00 per la stagione sportiva 2011/2012 oltre ad € 218,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 15.218,00. Alla somma di cui sopra dovrà essere operata la ritenuta prevista per legge. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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