F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Luciano BIZZARRI / A.S.D. CASTELFRANCO S.R. (125/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Luciano BIZZARRI / A.S.D. CASTELFRANCO S.R.
(125/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 5 aprile 2012 l'allenatore dilettante signor Luciano Bizzarri ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della
prima squadra della società A.S.D. Castelfranco S.R. partecipante al campionato di prima categoria
toscana girone D nella stagione sportiva 2011/2012.Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Bizzarri un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da corrispondersi in quattro rate da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna e scadenti l'ultimo giorno dei mesi di ottobre, dicembre 2011 e febbraio ed aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Bizzarri chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Castelfranco S.R. di corrispondergli l'importo di € 5.060,00 cinquemilasessanta/00) non avendo la società proweduto ad onorare le rate di ottobre e dicembre 2011 nonche quelle di febbraio 2012 e parte di quella scaduta ad aprile 2012 essendosi l'allenatore dimesso il 24 marzo 2012. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 19 aprile 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 2 ottobre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 19 aprile 2012, ricevuta dalla società A.S.D.
Castelfranco S.R. e dall' allenatore il 26 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,considerato altresi che l'A.S.D. Castelfranco S.R. nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Castelfranco S.R. di corrispondere all'allenatore signor Luciano Bizzarri la somma di € 5.135,00 (cinquemilacentotrentacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate nei mesi di ottobre e dicembre 2011 nonche quella di febbraio 2012 e parte di quella scaduta ad aprile 2012 pari ad € 5.060,00 (cinquemilasessanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00 (settantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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