F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Roberto CHIODI / A.S.D. C. VIGOR POLLENZA (128/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Roberto CHIODI / A.S.D. C. VIGOR POLLENZA (128/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 12 aprile 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Roberto Chiodi, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. Vigor Pollenza partecipante al campionato di promozione del C.R. Marche nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 16 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Chiodi un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da corrispondersi in quattro rate da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna e scadenti rispettivamente il 31 di ottobre ed il 31 dicembre 2011, il 28 febbraio ed il 30 aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Chiodi, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Vigor Pollenza di corrispondergli l'importo di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) non avendo la società provveduto ad onorare le rate di ottobre, dicembre 2011 e febbraio ed aprile 2012 ma avendo provveduto a corrispondere esclusivamente degli anticipi con tre assegni circolari ciascuno di € 750,00 (settecentocinquanta/00) il 13 ottobre, il 22 novembre ed il 20 dicembre 2011 per un totale di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00). L'allenatore ha altresi fatto presente di essere stato esonerato dalla conduzione della squadra per motivi tecnici in data 31 ottobre 2011. Viene precisato inoltre che il legale del signor Chiodi, in data 28 marzo 2012, nel confermare che 1'allenatore restava a disposizione della società sino al termine della stagione sportiva 2011/2012 intimava alla A.S.D. Vigor Pollenza il pagamento di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondenti al residuo della rata scaduta a dicembre 2011 pari ad € 750,00 (settecentocinquanta) ed all'intera rata scaduta il 28 febbraio 2012 di € 1.500,00 (millecinquecento/00). Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 4 maggio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell' 11 maggio successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 20 agosto 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 4 maggio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Vigor Pollenza e dall'allenatore il 10 maggio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la A.S.D. Vigor Pollenza nulla ha ritenuto di contro dedurre e che l'ultima rata di ,6 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui si chiede il pagamento al momento della presentazione del ricorso non era ancora scaduta ed inoltre ad oggi non si conosce l'esito e per la quale potrà essere presentato un nuovo ricorso qualora non onorata, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Vigor Pollenza, di corrispondere all'allenatore signor Roberto Chiodi la somma di € 2.285,00 (duemiladuecentoottantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate nei mesi di dicembre 2011 per residuali € 750,00 (settecentocinquanta) ed all'intera rata scaduta il 28 febbraio 2012 di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per complessivi € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 35,00 (trentacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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