F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Basilio FOTI / ASD CALCIO CANICATTI” (131/12) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Basilio FOTI / ASD CALCIO CANICATTI" (131/12) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI Con ricorso del 7 aprile 2012, l'allenatore dilettante Basilio Foti, iscritto nei ruoli federali, ha presentato ricorso a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della società ASD Calcio Canicatti' della somma di euro 3.000,00. II ricorrente precisa di aver prestato la propria attività in qualità di responsabile della prima squadra, compagine militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia. Nel ricorso il tecnico ha precisato di aver sottoscritto con la ASD Calcio Canicattì un accordo economico, regolarmente depositato, dove la società si era impegnata alla corresponsione di un premio di tesseramento annuale di euro 5.000,00 da pagarsi in un'unica soluzione, oppure in quattro rate uguali di euro 1.250,00 alle scadenza del 30 ottobre 2010, 31 dicembre 2010, 28 febbraio 2011 e 30 aprile 2011. Il ricorrente a tutt'oggi dichiara di aver percepito solamente la somma di euro 2.000,00 ed invita quindi questo Collegio ad intimare alla società Calcio Canicatti' di saldare la residua somma pattuita. La società,invitata da codesto Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha eccepito. II Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. II Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Basilio Foti, e dichiara l'obbligo alla società ASD Calcio Canicati' di corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000,00, oltre ad euro 24,00 quali interessi legali equitativamente calcolati per un totale di euro 3024,00. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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