F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all. Marco SANNA / ASD SEF TEMPIO PAUSANIA (137/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all. Marco SANNA / ASD SEF TEMPIO PAUSANIA (137/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mariano SILVELLO L' allenatore SANNA Marco il giorno 8 maggio 2012 aveva inviato a questo Collegio e alla A.S.D. SEF. TEMPIO PAUSANIA una richiesta di risarcimento di € 4800 non firmata. Per tale fatto questo Collegio informava l'allenatore Marco SANNA e per conoscenza A.D.S. SEF TEMPIO PAUSANIA che il ricorso,per essere preso in considerazione,era necessario che l'interessato dovesse ripeterlo, apponendo la propria firma e inviare copia con raccomandata alla stessa società facendo pervenire a questo Collegio ricevuta della stessa. L'allenatore di base SANNA Marco regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC,faceva pervenire a questo Collegio il ricorso datato 5/05/2012,nel quale richiedeva di far obbligo alla ASD SEF. TEMPIO PAUSANIA,partecipante al Campionato Promozione Regionale,di pagargli la somma di € 2800 a saldo del premio di tesseramento di € 6400 oltre gli interessi di mora. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 4/01/2011 la ASD SEF. TEMPIO PAUSANIA ha effettuato il pagamento del primo rateo di € 1600 scaduto il 5/02/2011 e un secondo pagamento di € 2000 ii 20/09/2011 per totale di € 3600 a fronte del premio tesseramento di € 6400. La ASD SEF TEMPIO PAUSANIA ha controdedotto riferendo che Limporto residuo non era di € 4800,ma di € 2800,stessa cifra richiesta dall'allenatore. Le considerazioni nel merito di cui parla la società non influiscono su quanto richiesto dall'allenatore. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD SEF. TEMPIO PAUSANIA di pagargli la somma di € 2800 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 oltre a € 20 per gli interessi equamente calcolati per un totale di € 2820. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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