F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Guglielmo VENTURA / S.S. MORTARA (141/12) ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Guglielmo VENTURA / S.S. MORTARA
(141/12)
ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI
L'allenatore di Base Guglielmo Ventura in data 13 maggio 2012 , ha presentato ricorso a questo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte della società S.S. Mortara della somma di euro 3.600,00, a saldo del premio di tesseramento pattuito nell'accordo economico, sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza. Tale intesa prevedeva da parte dell'allenatore, l'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lombardia e da parte della società la corresponsione della somma di euro 4.800,00 suddivisa in otto rate uguali mensili di euro 600,00 a partire dal 1 ° ottobre 2011 al 1 ° maggio 2012. Dichiara di essere stato esonerato telefonicamente in data 25/10/2012 e di essere restato a disposizione fino al termine dell'annata sportiva. Premesso quanto sopra il ricorrente conferma di aver percepito solamente 1.200,00 euro, somma corrispondente alle prime due rate. Chiede quindi a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla società SS Mortara al pagamento delle rate mancanti, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni nella ha risposto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Guglielmo Ventura e dichiara l'obbligo alla società SS Mortara al pagamento della somma di euro 3.600,00 quali somma non onorata e di euro 25 quali interessi legali equitativamente calcolati. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente sentenza e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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