F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Massimiliano PANI / A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA (144/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Massimiliano PANI / A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT'ELIA
(144/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base Uefa "B" Massimiliano Pani, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 21/05/2012, ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia, partecipante al campionato Nazionale Serie "D", della somma di € 10.800,00, a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora. L'istante, inoltre, ha comunicato di aver pattuito verbalmente, in data 1/07/2011, con la A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia, un accordo economico per € 13.500,00 a titolo di premio tesseramento, da pagarsi in dieci rate mensili, aventi scadenze il giorno 5 dei mesi di Agosto, Settembre, Novembre, Dicembre 2011 e dei mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2012 per la conduzione tecnica della squadra di calcio e che, in data 19/09/2011, per tramite di comunicazione telefonica, veniva esonerato. Il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto la somma di € 2.700,00, allegando copia di assegno del Banco di Sardegna, ed ha, altresi, inviato copia della lettera con la quale la A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia, lo ha sollevato dall'incarico di allenatore della stessa.
Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. e risultato che nessun accordo economico e stato depositato presso i loro Uffici tra la Società A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia e l'allenatore Pani Massimiliano. Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse. La convenuta ha fatto pervenire le proprie osservazioni sostenendo che l'incarico affidato al sig. Pani Massimiliano quale allenatore responsabile della JA squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie "D" e avvenuto a seguito di sottoscrizione di un contratto a "costo zero", cosi come da allegato contratto, e che il ricorrente accetto in presenza di testimoni e che l'assegno di € 2.700,00, datato 12/09/2011, si riferisce al premio che era stato concordato per il raggiungimento del titolo sportivo quale prima squadra qualificatasi e promossa in Serie D. Inoltre, ha precisato che 1'esonero a stato motivato per giusta causa in quanto sono state rese alla stampa dichiarazioni lesive all'immagine e all'onorabilità della Società. Il ricorrente ha controbattuto alle osservazioni della Società sostenendo che quanto sostenuto dalla stessa circa la gratuità del contratto era supportata da apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta dalle parti, cosi come previsto dal Protocollo d'intesa tra F.I.G.C.L.N.D. e l'A.I.A.C. e che la Società ha prodotto tale documento anche da lui sottoscritto su pressioni onde consentire il deposito della documentazione alla Divisione di appartenenza con la successiva richiesta di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., senza del quale il tesseramento sarebbe stato impossibile. Il ricorrente ha, altresì, ribadito che, così come già comunicato in precedenza, deve essergli
riconosciuto l'accordo verbalmente raggiunto con la Società Progetto Calcio Sant'Elia, in data 1/07/2011, nel quale era previsto il pagamento di € 13.500,00 e che la somma di € 2.500,00
versatagli non sono altro che le mensilità di agosto e settembre della stagione sportiva 2011/2012, pertanto, devono essere rigettate le tesi addotte dalla Società convenuta.
Sulla scorta della documentazione in atti, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Pani Massimiliano non a meritevole di accoglimento in considerazione che nessun contratto, sottoscritto tra l'allenatore ricorrente e la Società Progetto Calcio Sant'Elia, a stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. Inoltre, come pure ammesso dallo stesso ricorrente, e stato sottoscritto un contratto che prevedeva la gratuità della conduzione tecnica della squadra della Società Progetto Calcio Sant'Elia,prova documentale insuperabile.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso dell'allenatore Pani Massimiliano.
Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza,non avendo l'allenatore Massimiliano Pani depositato il contratto. La presente delibera e inappellabile.
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