F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Girolamo MESITI / A.S. CITTANOVA INTERPIANA (145/12) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Girolamo MESITI / A.S. CITTANOVA INTERPIANA (145/12) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Ivano CORRADA Con ricorso del 24/05/2012 l'allenatore professionista Girolamo Mesiti, che da mandato all'Aw. Salvatore Gigliotti, tesserato in qualita di allenatore della 1^ squadra della A.S.D. Cittanova Interpiana,partecipante al campionato Interregionale,per la stagione sportiva 2011/12, adiva questo Collegio Arbitrale perche facesse obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.700,00 a saldo dell'accordo economico sottoscritto tra le parti ed un'indennita chilometrica documentata di € 5.325,00, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'accordo stipulato tra le parti il 4/10/2011 e stato regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale il 21/10/2011 e con documento agli atti comunica che la A.S.D. Cittanova Interpiana Calcio ha cessato tutte le attività con C.U. n° 11 del 3/08/2012. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 12/06/2012 e ricevuta il 15/06/2012 come da copia delle R/R agli atti, nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti, considerato altresi che la Società nulla ha contro dedotto,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto come specificato al punto 3 dell'accordo la somma concordata " forfettaria ed onnicomprensiva di ogni e qualsivoglia attività, assorbe ogni altra voce rimborso o indennita ecc. ecc. " 1'allenatore nulla ha da pretendere come indennita chilometrica. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Cittanova Interpiana di corrispondere all'allenatore Girolamo Mesiti € 5.700,00 a saldo dell'accordo economico per la stagione sportiva 2011/12, oltre ad € 119,97 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.819,97. Nulla e dovuto per it risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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