F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all. Angelo COLUMBO/ ASD VICTORIA LOCOROTONDO (149/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all. Angelo COLUMBO/ ASD VICTORIA LOCOROTONDO (149/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL'AGLIO Con tempestivo ricorso del 20/5/2012 l'allenatore di base Sig. Columbo Angelo, iscritto nei ruoli della ST della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, affinchè, previo accertamento della propria richiesta dichiari 1'obbligo per la convenuta società ASD VICTORIA LOCOROTONDO di corrispondergli la somma di € 10.000,00 oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, quale saldo al premio di tesseramento pattuito per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza. A sostegno del ricorso il Sig. Columbo ha prodotto copia della scrittura privata del 31/8/2011 regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Puglia, con la quale la società in questione siera impegnata a corrispondere il premio di tesseramento annuale di € 11.500,00 per la stagione sportiva 2011/2012, da corrispondersi nelle seguenti scadenze: € 2000,00 al 10/10/2011; € 1.500,00 al 10/11/2011; € 2000,00 al 10/12/2011 e altre quattro rate di 1500,00 cadauna da liquidarsi rispettivamente al 10/01/2012; 10/02/2012; 10/03/2012 e 10/04/2012, con la clausola che il premio di tesseramento deve essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. Il 5 dicembre 2011 il Sig. Columbo e stato esonerato con effetto immediato stante l'assenza ingiustificata per la partita del 4/12/2011. La società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio non ha prodotto alcuna nota difensiva. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per non aver la società ASD VICTORIA LOCOROTONDO controdedotto o per non aver presentato nessuna osservazione per contrastare la richiesta dell'allenatore ricorrente Sig. Columbo di pagare il saldo del premio di tesseramento pari ad € 10.000,00 non corrisposto dalla società dopo il suo esonero. P.Q.M. Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società ASD VICTORIA LOCOROTONDO di corrispondere all'allenatore Sig. Columbo Angelo la comma di € 10.000,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati di € 110,00 per un importo complessivo di €10.110,00. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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