F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1961/1 pf12-13/SP/SS/blp del 9.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012
(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1961/1 pf12-13/SP/SS/blp del 9.10.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 9.10.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:
- il Signor Aurelio De Laurentis, all’epoca dei fatti, Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per la condotta tenuta nei confronti dei giornalisti presenti in occasione del Consiglio di Lega tenutosi a Milano in data 4.7.2012 e in particolare per le dichiarazioni offensive e minacciose profferite nei riguardi del giornalista Andrea Longoni; - la Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Aurelio De Laurentis, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società SS Calcio Napoli Spa, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) al Signor Aurelio De Laurentis;
▪ ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) per la Società SS Calcio Napoli Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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