COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°8 della Società A.S.D. SPORTING FRANCAVILLA 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale al n. 46 del 18.10.2012(Ammenda € 500,00, UN punto di penalizzazione squalifica allenatoreLUCERA Giancarlo fino , 17.10.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°8 della Società A.S.D. SPORTING FRANCAVILLA 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale al n. 46 del 18.10.2012(Ammenda € 500,00, UN punto di penalizzazione squalifica allenatoreLUCERA Giancarlo fino , 17.10.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA cui al Comunicato Ufficiale LUCERA Giancarlo fino al la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado contestando il con ptenuto del rapporto arbitrale da cui le stesse traggono origine. Nello specifico chiede la revoca della sanzione del punto di penalizzazione e l’annullamento o la congrua riduzione di tutte le squalifiche e della multa irrogata dal primo giudice poiché sproporzionate al reale accadimento dei fatti. Il Direttore di gara riporta nel supplemento di rapporto che a fine gara il calciatore R cizzo della società Juvenilia manteneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario; - che successivamente l’allenatore sig. Lucera Giancarlo della società Sporting Francavilla si avventava con inaudita violenza sul calciatore Rizzo Enrico afferrandolo vistosamente e ripetutamente dal collo e dai capelli, colpendolo con schiaffi; - che sostenitori della società Sporting Francavilla, entrati abuisivamente in camp no da un cancello appositamente aperto, aggredivano l’assistente di parte della società Juvenilia, colpendolo con violenti schiaffi, nonché successivamente attingevano con ripetuti sputi l'arbitro rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per farlo rie pntrare negli spogliatoi; Lo stesso doveva essere scortato dalle Forze dell’Ordine per lasciare l’impianto sportivo; La Commissione fa presente che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rappor hto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera differente da quella effettuata dal direttore di gara in maniera, peraltro, chiara e puntuale Pertanto l'entità delle pene irrogate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti verificatisi. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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