COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIEDIRIPA C5 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SINTORA DAMIAN ANDRES SEGUITO GARA PIEDIRIPA/MACERATA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 24 del 24.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIEDIRIPA C5 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SINTORA DAMIAN ANDRES SEGUITO GARA PIEDIRIPA/MACERATA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 24 del 24.10.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SINTORA Damian Andres, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piediripa C5 A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a reagire con un calcetto, senza cattiveria e senza nessun tipo di contatto fisico, all’avversario, autore di un fallo nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Sintora responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato – descritta dall’arbitro come non estremamente violenta e per la quale il calciatore colpito non riportò conseguenze - vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piediripa C5 A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SINTORA Damian Andres a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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