COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ OLMEDO CALCIO SIGNOR CUBEDDU BARTOLOMEO E DELLA SOCIETA’ G.S. OLMEDO.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ OLMEDO CALCIO SIGNOR CUBEDDU BARTOLOMEO E DELLA SOCIETA’ G.S. OLMEDO. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il signor Cubeddu Bartolomeo, Presidente della Società G.S. Olmedo Calcio A.S.D. 2) la Società G.S. Olmedo Calcio A.S.D. per rispondere: il 1° : della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva,in relazione all’art. 49 lett.c) delle N.O.I.F., e degli artt. 27 e 28 del Regolamento della LN.D., così come integrati da quanto stabilito dai C.U. n. 49 del 10.06.2011 e n. 02 del 14.07.2011 del Comitato Regionale Sardegna e dalla comunicazione della L.N.D. prot. Segr./MC/mde/7500 del 09.06.2011, per non aver provveduto entro il termine ordinatorio del 15 luglio 2011 al pagamento della tassa di iscrizione, requisito indispensabile per l’iscrizione della Società G.S. Olmedo Calcio A.S.D. al campionato dilettanti di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Sardegna per la stagione sportiva 2011/2012; la 2^ : a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’addebito mosso al suo presidente. Afferma la Procura Federale che tale mancato adempimento costituisce aperta violazione delle norme sopra citate e che l’inosservanza del suddetto termine ordinatorio, alla luce di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale Sardegna con gli atti sopra indicati, costituisce illecito disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Sportiva. La Procura Federale ritiene che tale tipo di condotta sia ascrivibile al presidente della Società in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega ad essa e alla Società in via diretta a norma del comma 1 dell’art. 4 C.G.S. Il Cubeddu ha invitato una memoria difensiva con la quale ha sostenuto di non avere nessuna responsabilità circa il ritardo dell’iscrizione della Società Olmedo Calcio al campionato di competenza perché il 15 luglio 2011 non faceva parte ancora del gruppo dirigenziale della Società, alla cui presidenza veniva eletto soltanto in data 18 agosto 2011. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Cubeddu la sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società l’ammenda di Euro duecento. La Commissione, letti gli atti del procedimento, rileva che risulta inequivocabilmente “per tabulas” il mancato pagamento della tassa di iscrizione al campionato entro il termine ordinatorio del 15 luglio 2011da parte del G.S. Olmedo Calcio A.S.D. e che pertanto, in osservanza delle norme sopra citate, deve essere riconosciuta la responsabilità disciplinare diretta della stessa. Non può invece essere affermata alcuna responsabilità a carico del Cubeddu che risulta essere stato nominato presidente della Società il18 agosto 2011, pertanto oltre il termine stabilito per l’iscrizione al campionato e il pagamento della relativa tassa. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA - di dichiarare la Società G.S. Olmedo Calcio A.S.D. responsabilein via diretta di quanto a lei ascritto e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro duecento; - di prosciogliere il presidente Cubeddu Bartolomeo dall’addebito contestato.
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