COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Conselve Bagnoli Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bergamin Marco – Gara Amichevole

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Conselve Bagnoli Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bergamin Marco – Gara Amichevole La Società A.C.D. Conselve Bagnoli ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 17/10/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bergamin Marco : “una giornata a seguito di espulsione e tre giornate perché, allontanandosi dal terreno di gioco, profferiva delle bestemmie, nonché rivolgeva frasi minacciose all’arbitro (sanzione aggravata trattandosi di gara amichevole)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Conselve Bagnoli; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore Bergamin; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; reputato che la minaccia si é manifestata in una unica frase e considerato inoltre che l’arbitro ha confermato che il calciatore, a fine gara, si é scusato con lui, dimostrando così che la frase pronunciata si deve imputare unicamente a un momento di stizza; ritenuta, alla luce di quanto sopra, più congrua una squalifica per tre giornate a carico del calciatore Bergamin rispetto ai fatti acquisiti; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C.D. Conselve Bagnoli; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Bergamin Marco La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it