COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.Longarone Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 19 del 24/10/2012 –Squalifica per tre giornate giocatore De Bon Stefano – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.Longarone
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 19 del 24/10/2012 –Squalifica per tre giornate giocatore De Bon Stefano – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Longarone ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 19 del 24/10/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Bon Stefano : “dopo aver commesso un fallo su un avversario, mentre quest’ultimo era a terra, lo colpiva con un forte pestone sulla caviglia causandogli dolore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla A.C. Longarone;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore De Bon appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dall’A.C.Longarone;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore De Bon Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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