• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, D’IPPOLITO Vincenzo, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, ANTONELLI Stefano, CARAVELLO Danilo, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, LETTERIO Pino, CATELLANI Sauro, BONETTO Giuseppe, BONETTO Marcello, BONETTO Federico, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, SARTORI Giovanni, MAGLI Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, D’IPPOLITO Vincenzo, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, ANTONELLI Stefano, CARAVELLO Danilo, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, LETTERIO Pino, CATELLANI Sauro, BONETTO Giuseppe, BONETTO Marcello, BONETTO Federico, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, SARTORI Giovanni, MAGLI Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa
• (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012).
Con atto del 18.6. 2012, la Procura federale ha deferito:
A.1 – Gianluca ZUCCARI, Giovanni SARTORI;
1. il Sig. Gianluca ZUCCARI, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Giovanni SARTORI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della CHIEVO VERONA Srl;
per rispondere:
Gianluca ZUCCARI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della CHIEVO VERONA Srl che del calciatore Giuseppe Scurto, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Giovanni SARTORI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver
conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale del calciatore Giuseppe Scurto, all’Agente Gianluca ZUCCARI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Scurto, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.2 – Paolo LANZETTA, Flaviano TONELLOTTO;
1. il Sig. Paolo LANZETTA, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Flaviano TONELLOTTO;
per rispondere:
Paolo LANZETTA della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della TRIESTINA CALCIO Spa che dei calciatori Juan Ignazio Gomez Taleb e Luis Enrique Gomes Da Silva, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Flaviano TONELLOTTO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale relativa al tesseramento dei calciatori Juan Ignazio Gomez Taleb e Luis Enrique Gomes Da Silva, all’Agente Paolo LANZETTA il quale, a sua volta, risultava titolare dei mandati conferiti dai medesimi calciatori, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.3 – Claudio DE NICOLA, Antonio MAGLI
A. il Sig. Claudio DE NICOLA, Agente di Calciatori;
B. il Sig. Antonio MAGLI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della AS LUCCHESE LIBERTAS Srl;
per rispondere:
Claudio DE NICOLA, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della AS LUCCHESE LIBERTAS Srl che del calciatore Filippo Petterini, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Antonio MAGLI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale relativa al calciatore Filippo Petterini, all’Agente Claudio DE NICOLA il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Petterini, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.4 – Vincenzo D’IPPOLITO, Pietro FRANZA
1) il Sig. Vincenzo D’IPPOLITO, Agente di Calciatori;
2) il Dott. Pietro FRANZA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FC MESSINA PELORO Srl;
per rispondere:
Vincenzo D’IPPOLITO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società FC MESSINA PELORO Srl che del calciatore Edgar ALVAREZ REYES, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Dott. Pietro FRANZA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui
all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Edgar ALVAREZ REYES all’Agente Vincenzo D’IPPOLITO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Alvarez, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.5 – Alessio FERRONI, Sandro MENCUCCI
1) il Sig. Alessio FERRONI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. SANDRO MENCUCCI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società A.C.F. FIORENTINA Spa;
per rispondere:
Alessio FERRONI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società A.C.F. FIORENTINA Spa che del calciatore Stefano DEL SANTE, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; SANDRO MENCUCCI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Stefano DEL SANTE, all’Agente Alessio FERRONI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Del Sante, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.6 – Gian Francesco CARDI, Mario PRETO
1) il Sig. Gian Francesco CARDI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Mario PRETO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società A.C. MANTOVA Srl;
per rispondere:
Gian Francesco CARDI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società A.C. MANTOVA Srl che del calciatore Marco BERNACCI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Mario PRETO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale relativa al tesseramento del calciatore Marco BERNACCI, all’Agente Gian Francesco CARDI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Bernacci, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.7 – Vincenzo RISPOLI, Luigi CAFARO, Alfredo CAZZOLA, Giuseppe MAROTTA, GROSSETO FC Spa
1) il Sig. Vincenzo RISPOLI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luciano CAFARO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US GROSSETO Srl ;
3) la Società US GROSSETO Srl ;
4) il Sig. Alfredo CAZZOLA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società BOLOGNA 1909 Spa;
5) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA Spa per rispondere:
Vincenzo RISPOLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, nonché in riferimento all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività: - sia nell’interesse della Società US GROSSETO Srl che del calciatore Marco CARPARELLI, - sia nell’interesse della Società BOLOGNA 1909 Spa che del calciatore Christian AMOROSO, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Vincenzo RISPOLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società UC SAMPDORIA Spa che del calciatore Claudio BELLUCCI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Luciano CAFARO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Marco CARPARELLI all’Agente Vincenzo RISPOLI, il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Carparelli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US GROSSETO Srl; la Società US GROSSETO Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Luciano CAFARO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento; Alfredo CAZZOLA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver
conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Christian AMOROSO, all’Agente Vincenzo RISPOLI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Amoroso, così determinando una situazione di conflitto di interessi; Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 e agli artt. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al trasferimento del calciatore Claudio BELLUCCI all’Agente Vincenzo RISPOLI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Bellucci;
A.8 – Antonio REBESCO, Pietro LO MONACO
1) il Sig. Antonio REBESCO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Pietro LO MONACO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società CALCIO CATANIA Spa;
per rispondere:
Antonio REBESCO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 12 e 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società CALCIO CATANIA Spa che del calciatore Gianvito PLASMATI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Pietro LO MONACO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Gianvito PLASMATI all’Agente Antonio REBESCO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Plasmati, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.9 – Pietro LIBERTI, Mario PRETO
1) il Sig. Pietro LIBERTI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Mario PRETO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC MANTOVA Srl;
per rispondere:
Pietro LIBERTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 12 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società A.C. MANTOVA Srl che del calciatore Giorgio CORONA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Mario PRETO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1 e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Giorgio CORONA al suo stesso Agente Pietro LIBERTI, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.10 – Matteo ROGGI, Luca BENEDETTINI, Giovanni RIANO
1) il Sig. Matteo ROGGI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luca BENEDETTINI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società RIMINI CALCIO FC;
3) il Sig. Giovanni RIANO, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società REGGINA CALCIO Spa;
per rispondere:
Matteo ROGGI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 e con l’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società RIMINI CALCIO FC che del calciatore Francesco VALIANI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Valiani, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; Matteo ROGGI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 e con l’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società REGGINA CALCIO Spa che del calciatore Emmanuel CASCIONE, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Cascione, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; Luca BENEDETTINI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007,
per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Francesco VALIANI al suo stesso Agente Matteo ROGGI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Valiani, così determinando una situazione di fatto di conflitto di interessi; Giovanni RIANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 12, 15, commi 1 e 10, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Emmanuel CASCIONE all'Agente Matteo ROGGI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Cascione, così determinando una situazione di fatto di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società REGGINA CALCIO Spa;
A.11 – Giorgio PARRETTI, Maurizio STIRPE, Giorgio PERINETTI, Rino FOSCHI, Alessandro ZARBANO, A.C. BARI Spa, FROSINONE CALCIO Srl, US CITTA’ DI PALERMO Spa, GENOA CRICKET & FC Spa
1) il Sig. Giorgio PARRETTI, Agente di Calciatori;
2) il Dott. Maurizio STIRPE, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FROSINONE Calcio Srl;
3) la Società FROSINONE Calcio Srl;
4) il Sig. Giorgio PERINETTI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società AS BARI Spa;
5) la Società AS BARI Spa;
6) il Sig. Rino FOSCHI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US CITTA’ DI PALERMO Spa;
7) la Società US CITTA’ DI PALERMO Spa;
8) il Sig. Alessandro ZARBANO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società GENOA C. FC Spa;
9) la Società GENOA C. FC Spa;
per rispondere:
Giorgio PARRETTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art 12 e con l’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività:
- nell’interesse della Società FROSINONE Calcio Srl e del calciatore Simone CAVALLI; - nell’interesse della Società AS BARI Spa e del calciatore Simone CAVALLI; - nell’interesse della Società US CITTA’ DI PALERMO Spa e del calciatore Giuseppe BIAVA; - nell’interesse della Società GENOA C. FC Spa e del calciatore Giuseppe BIAVA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Maurizio STIRPE, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, dal medesimo Stirpe posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Simone CAVALLI all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Cavalli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società FROSINONE Calcio Srl;
la Società FROSINONE Calcio Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Dott. Maurizio STIRPE, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento; Giorgio PERINETTI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, dal medesimo Perinetti posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Michele ANACLERIO all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Anaclerio, così determinando una situazione di conflitto di interessi, circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società AS BARI Spa; la Società AS BARI Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Giorgio PERINETTI, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento; Rino FOSCHI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15 comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale del calciatore Giuseppe BIAVA all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Biava, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US CITTA’ DI PALERMO Spa; la Società US CITTA’ DI PALERMO Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Rino FOSCHI, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento; Alessandro ZARBANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Giuseppe BIAVA all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Biava, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società GENOA C. FC Spa; la Società GENOA C. FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Alessandro ZARBANO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
A.12 – Bruno CARPEGGIANI, Giuseppe MAROTTA, Franco SOLDATI 1) il Sig. Bruno CARPEGGIANI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA. Spa;
3) il Sig. Franco SOLDATI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UDINESE CALCIO Spa
per rispondere:
Bruno CARPEGGIANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UC SAMPDORIA. Spa e del calciatore Gionata MINGOZZI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi
del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal calciatore Mingozzi, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Bruno CARPEGGIANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UDINESE CALCIO Spa e del calciatore Antonio DI NATALE, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Gionata MINGOZZI al suo stesso Agente Bruno CARPEGGIANI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Mingozzi, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA. Spa; Franco SOLDATI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, prima parte e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Antonio DI NATALE all’Agente Bruno CARPEGGIANI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Di Natale, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UDINESE CALCIO Spa;
A.13 – Luca DELL’AMICO, Luca BENEDETTINI
1) il Sig. Luca DELL’AMICO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luca BENEDETTINI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società RIMINI CALCIO FC SRL;
per rispondere:
Luca DELL’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società RIMINI CALCIO FC SRL che del calciatore Athos FERRETTI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Luca BENEDETTINI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Athos FERRETTI al suo stesso Agente Luca DELL’AMICO, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.14 – Fabio DIAFERIO, Sergio GASPERIN
1) il Sig. Fabio DIAFERIO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Sergio GASPARIN, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società VICENZA CALCIO Spa ;
per rispondere:
Fabio DIAFERIO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società VICENZA CALCIO Spa che del calciatore Luis HELGUERA BUJA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Sergio GASPARIN, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Luis HELGUERA BUJA al suo stesso Agente Fabio DIAFERIO, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.15 – Adriano REBUFFI, Vero PAGANONI, PRO VERCELLI CALCIO FC Srl, Giuseppe MAROTTA, Alessandro ZARBANO 1) il Sig. Adriano REBUFFI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Vero PAGANONI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl;
3) la Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl;
4) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA. Spa;
5) il Sig. Alessandro ZARBANO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società GENOA C. FC Spa;
per rispondere:
Adriano REBUFFI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1 febbraio 2007, ovvero con riferimento a quanto previsto dall’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1 febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività: - nell’interesse della Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl, Fabio PILLERI, Daniele VASOIO e Cristian LIZZORI; - nell’interesse della Società UC SAMPDORIA. Spa e del calciatore Luca CASTELLAZZI; - nell’interesse della Società GENOA C. FC Spa e del calciatore Paolo FACCHINETTI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei
mandati assunti; il Sig. Vero PAGANONI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, ovvero con riferimento a quanto previsto dall’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1 febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Fabio PILLERI, Daniele VASOIO e Cristian LIZZORI al loro stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl; la Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Vero PAGANONI, con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
il Dott. Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Luca CASTELLAZZI al suo stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA. Spa; il Sig. Alessandro ZARBANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Paolo FACCHINETTI al suo stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società GENOA C. FC Spa;
A.16 – Massimo CAMARLINGHI, Maurizio RICCARDI, Giuseppe MAROTTA, Pier Paolo MARINO, UC SAMPDORIA Spa, S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa;
1) il Sig. Massimo CAMARLINGHI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Maurizio RICCARDI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società PIACENZA FC Spa;
3) il Sig. GIUSEPPE MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA Spa;
4) la Società UC SAMPDORIA Spa;
5) il Sig. Pier Paolo MARINO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa;
6) la Società S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa;
per rispondere:
Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società PIACENZA FC Spa, che dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO, così determinando una situazione di conflitto di interessi; Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, commi 1 e 10, prima parte del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UC SAMPDORIA Spa nonché dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO e Hugo Armando CAMPAGNARO, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi dei nominati calciatori ed avesse risolto i mandati conferiti dai medesimi Miglionico e Campagnaro, così determinando una situazione di conflitto di interessi; Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa e del calciatore Hugo Armando CAMPAGNARO, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Campagnaro, così determinando una situazione di conflitto di interessi; Maurizio RICCARDI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione
all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO al suo stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società PIACENZA FC Spa; Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, commi 1 e 10, prima parte e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO e Hugo Armando CAMPAGNARO, al loro stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi dei nominati calciatori ed avesse risolto i mandati conferiti dai medesimi Miglionico e Campagnaro, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA Spa; la Società UC SAMPDORIA Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Giuseppe MAROTTA, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento; Pier Paolo MARINO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore
Hugo Armando CAMPAGNARO al suo stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Campagnaro, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa; la Società S.S.C. CALCIO NAPOLI Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Pier Paolo MARINO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di
deferimento;
A.17 – Gabriele SAVINO, Vincenzo MARINESE
1) il Sig. Gabriele SAVINO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Vincenzo MARINESE, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S.C. VENEZIA Spa;
per rispondere:
Gabriele SAVINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società S.S.C. VENEZIA Spa, che del calciatore Marco MORO, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Vincenzo MARINESE, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al rinnovo contrattuale del calciatore Marco MORO all’Agente Gabriele SAVINO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Moro, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
A.18 – Danilo CARAVELLO, Sergio CASSINGENA, VICENZA CALCIO Spa
1) il Sig. Danilo CARAVELLO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Sergio CASSINGENA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società VICENZA CALCIO Spa;
3) la Società VICENZA CALCIO Spa;
per rispondere:
Danilo CARAVELLO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società VICENZA CALCIO Spa, che del calciatore Ferdinando SFORZINI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Sergio CASSINGENA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Ferdinando SFORZINI all’Agente Danilo CARAVELLO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Sforzini; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società VICENZA CALCIO Spa; la Società VICENZA CALCIO Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sergio CASSINGENA, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento. Per la fattispecie di cui al punto
A.19) e B - IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI E CONFERIMENTO DIRITTI ECONOMICI A SOCIETA’ DI CUI E’ SOCIA UNA PERSONAGIURIDICA Claudio VIGORELLI, Giovanni VRENNA
1. il Sig. Claudio VIGORELLI, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Giovanni VRENNA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FC CROTONE Srl;
per rispondere:
A.19) Claudio VIGORELLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente fino al 1° febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito - atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società FC CROTONE Srl che del calciatore Sebastien PIOCELLE, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Giovanni VRENNA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Sebastien PIOCELLE all’Agente Claudio VIGORELLI il quale, a sua volta,risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Procelle, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società FC CROTONE Srl;
B.1) - Claudio VIGORELLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi alla LAWSPORT Srl, Società di cui è socio una persona giuridica, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; Per la fattispecie di cui al punto
C - IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CONFERIMENTO DIRITTI ECONOMICI A PERSONA GIURIDICA
C.1 – Stefano ANTONELLI, Danilo CARAVELLO, Silvio PAGLIARI – – FOOTBALL SERVICE S.AS, SERVICE FOOTBALL S.AS, ALL SERVICE S.AS, SERVICE ALL S.A.S
1. il Sig. Stefano ANTONELLI, Agente di Calciatori
2. il Sig. Danilo CARAVELLO, Agente di Calciatori
3. il Sig. Silvio PAGLIARI, Agente di Calciatori per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, così come esposto nella parte motiva, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti: - in favore del calciatore Cristian BUCCHI e delle Società MODENA FC Spa, NAPOLI Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Alessandro GRANDONI e della Società LIVORNO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Maurizio DOMIZZI e della Società NAPOLI Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Roberto BARONIO e della Società LAZIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Yuri CROCERI e della Società CHIEVO VERONA Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Angelo ANTONAZZO e della Società MODENA FC Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli); - in favore del calciatore Andrea PAROLA e della Società SAMPDORIA Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Francesco VIRDIS e della Società CESENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società REGGINA CALCIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli); in favore del calciatore Francesco MAGNANELLI e della Società SASSUOLO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli); - in favore del calciatore Fabrizio ANSELMI e della Società SASSUOLO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli); - in favore del calciatore Michelangelo MINIERI e della Società AVELLINO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Marco SANSOVINI e della Società GROSSETO FC Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli); - in favore del calciatore Xhulian RRUDHO e della Società CHIEVO VERONA Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello); - in favore del calciatore Ferdinando SFORZINI e della Società VICENZA CALCIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Emanuele BERRETTONI e della Società BASSANO VIRTUS Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello); - in favore del calciatore Domenico DI CECCO e della Società AVELLINO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello); - in favore del calciatore Angelo ANTONAZZO e della Società FROSINONE CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Cristian BUCCHI e delle Società SIENA Spa, BOLOGNA FC Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Andrea GIALLOMBARDO e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni
(Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società REGGINA CALCIO SPA, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società DELFINO PESCARA 1936 Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari); - in favore del calciatore Guido MARILUNGO e della Società SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello); il tutto come meglio specificato nella parte motiva. Per la fattispecie di cui al punto
D - IPOTESI DI DI CONFERIMENTO DIRITTI ECONOMICI DA PARTE DI PIU’ SOCI A PERSONA GIURIDICA E DI CONFLITTO DI INTERESSI
D.1 – Nadia CANTINI e Davide SCAPINI – ISSS Srl
1. la Sig.ra Nadia CANTINI, Agente di Calciatori
2. il Sig. Davide SCAPINI, Agente di Calciatori per rispondere:
a) Davide SCAPINI e Nadia CANTINI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento Agenti, per avere il primo attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla ISSS Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, e senza che ciò fosse stato espressamente autorizzato dal calciatore ovvero dalla Società professionistica, all’atto del conferimento dell’incarico, e per avere la seconda, nella qualità di Amministratore Unico della ISSS Srl, acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti allo stesso SCAPINI, sopra specificati, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
b) Nadia CANTINI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla ISSS Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, e per avere - nella qualità di Amministratore Unico della ISSS Srl - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferitigli, sopra specificati, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
c) Davide SCAPINI e Nadia CANTINI della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti: in favore del calciatore Eugenio Lamanna a decorrere e della Società Calcio Como Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto Davide Scapini, socio della ISSS Srl, era l’Agente del medesimo Lamanna, mentre Nadi Cantini, rappresentava gli interessi della Società Como, controparte contrattuale nel medesimo trasferimento, come specificato nella parte motiva;
D.2 – Letterio PINO, Sauro CATELLANI – FOOTBALL AGENCY Srl
1) il Sig. Letterio PINO, Agente di Calciatori
2) il Sig. Sauro CATELLANI, Agente di Calciatori per rispondere:
Sauro CATELLANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b), d), e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla FOOTBALL AGENCY Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, tenuto conto che:- all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della
FOOTBALL AGENCY Srl, circostanza questa non veritiera, atteso che il legale rappresentante era il Sig. Letterio PINO;
- l’Agente Sauro CATELLANI, non essendo socio, non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla FOOTBALL AGENCY Srl; - la Società FOOTBALL AGENCY Srl non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti; - la maggioranza assoluta del capitale sociale della FOOTBALL AGENCY Srl non è posseduta direttamente da soci Agenti; Letterio PINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), del medesimo Regolamento e di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d), del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla FOOTBALL AGENCY Srl, che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, tenuto conto che: - la Società FOOTBALL AGENCY Srl non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti; - con riferimento al mandato sottoscritto in data 19 dicembre 2007, la maggioranza assoluta del capitale sociale della FOOTBALL AGENCY Srl non è posseduta direttamente
da soci Agenti; Letterio PINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione della FOOTBALL AGENCY Srl - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa da Sauro CATELLANI, sopra specificati, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; Letterio PINO e Sauro CATELLANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti: - in favore del calciatore Luca ANTONINI e della Società UC SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni; - in favore del calciatore Matteo CONTINI a decorrere e della Società S.S.C. NAPOLI Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; - in favore del calciatore Marco RUSSO a decorrere e della Società CALCIO PADOVA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; - in favore del calciatore Gianluca PEGOLO a decorrere e della Società A.C. SIENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
il tutto come meglio specificato nella parte motiva.
D.3 – Fernando ARBOTTI, Adalgisa CERULLI – SPORT PROMOTION S.AS
1. il Sig. Fernando ARBOTTI, Agente di Calciatori
2. la Sig.ra Adalgisa CERULLI, Agente di Calciatori per rispondere:
Adalgisa CERULLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e c) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla SPORT PROMOTION S.AS sia perché all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della SPORT PROMOTION S.AS, circostanza questa non veritiera, atteso che Socio Accomandatario era il Sig. Fernando ARBOTTI; sia perché l’Agente Adalgisa CERULLI, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla SPORT PROMOTION S.AS; Fernando ARBOTTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Socio Accomandatario della SPORT PROMOTION S.AS - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa Adalgisa CERULLI, sopra specificati, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; Adalgisa CERULLI e Fernando ARBOTTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art 15, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore sino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti: - in favore del calciatore Mattia BISO e della Società CALCIO CATANIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; - in favore del calciatore Cristiano DOMENICO e della Società FC RIMINI CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
- in favore del calciatore Cristiano DEL GROSSO e della Società A.C. SIENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; il tutto come meglio specificato nella parte motiva.
D.4 – Andrea D’AMICO, Luca PASQUALIN – PASQUALIN D’AMICO PARTNERS Srl
1. il Sig. Andrea D’AMICO, Agente di Calciatori
2. il Sig. Luca PASQUALIN, Agente di Calciatori
per rispondere:
Luca PASQUALIN, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 dei Regolamenti Agenti vigenti all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamenti Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl tenuto conto che: - all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl, circostanza questa non veritiera, atteso che il
legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione era prima il Sig. Claudio PASQUALIN e dal 2 marzo 2009 il Sig. Andrea D’AMICO; - l’Agente Luca PASQUALIN, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl; Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 dei Regolamenti Agenti vigenti all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) dei medesimi Regolamenti Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl tenuto conto che: - all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl, circostanza questa non veritiera, atteso che il legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione era prima il Sig. Claudio PASQUALIN e solo dal 2 marzo 2009 lo stesso Sig. Andrea D’AMICO; - l’Agente Andrea D’AMICO, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale (relativamente ai mandati assunti il 5 ottobre 2006 dal calciatore Donati, il 9 ottobre 2006 dal calciatore Sammarco, il 17 settembre 2008 dalla Società Atalanta Bergamasca Spa e il 10 novembre 2008 dal calciatore Toldo), non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl; Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione cin l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Consigliere della PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa da lui medesimo e dal socio Luca PASQUALIN, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; Luca PASQUALIN e Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art 15, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore sino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti: - in favore del calciatore Andrea CONSIGLI e della Società ATALANTA BERGAMASCA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni, in due
occasioni, come meglio descritto nella parte motiva; - in favore del calciatore Paolo SAMMARCO e della Società US SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni; - in favore del calciatore Massimo DONATI e della Società A.C. MILAN Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
- in favore del calciatore Ignazio ABATE e della Società A.C. MILAN Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; - in favore del calciatore Andrea CARACCIOLO e della Società US SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; - in favore del calciatore Francesco TOLDO e della Società FC INTERNAZIONALE
MILANO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento; il tutto come meglio specificato nella parte motiva.
D.5 – Giuseppe BONETTO, Federico BONETTO, Marcello BONETTO, Francesco ROMANO, Claudio SCLOSA, Giovanni BIA, Vincenzo FERRARA – I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI MARCELLO BONETTO & C. S.AS, I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.AS, I.F.A INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY Srl ora in Liquidazione
A. il Sig. Giuseppe BONETTO, Agente di Calciatori
B. il Sig. Marcello BONETTO, Agente di Calciatori
C. il Sig. Federico BONETTO, Agente di calciatori
D. il Sig. Francesco ROMANO, Agente di Calciatori
E. il Sig. Claudio SCLOSA, Agente di Calciatori
F. il Sig. Giovanni BIA, Agente di Calciatori
G. il Sig. Vincenzo FERRARA, Agente di Calciatori
per rispondere
- Federico BONETTO e Giovanni BIA della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e c) del medesimo Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla I.F.A. Srl, e alla Società IFA di Giuseppe Bonetto & C. S.AS, sia perchè all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dai calciatori
ovvero dalle Società professionistiche, anche successivamente al 1° febbraio 2007 è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della Società, circostanza questa non veritiera, e sia perché gli Agenti Federico BONETTO e Giovanni BIA, non essendo i soci cui è attribuita la rappresentanza legale, non potevano conferire i diritti economici e patrimoniali, rispettivamente, alla I.F.A. Srl e alla Società IFA di Giuseppe Bonetto & C. S.AS; - Federico BONETTO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi alla I.F.A. Srl, Società di cui è socio una persona giuridica, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; - Vincenzo FERRARA, Giuseppe BONETTO e Francesco ROMANO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere, rispettivamente, nella qualità di Amministratore Unico /Liquidatore della I.F.A. Srl ovvero Socio Accomandatario della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.AS acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alle stesse da Federico BONETTO e Giovanni BIA, sopra specificati, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; - Federico BONETTO, Giuseppe BONETTO, Marcello BONETTO, Francesco ROMANO, Claudio SCLOSA e Giovanni BIA, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovati – rispettivamente nella qualità di Soci della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.AS, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. S.AS e della I.F.A. Srl
in liquidazione (di cui è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. S.AS) - in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. All’odierna riunione i difensori dei deferiti Catellani Sauro, Letterio Pino, Antonelli Stefano, Caravello Danilo, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe, Bonetto Federico, hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congrua. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Catellani Sauro, Letterio Pino, Antonelli Stefano, Caravello Danilo, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe, Bonetto Federico tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: ▪ per il Sig. Catellani Sauro, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); ▪ per il Sig. Letterio Pino, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); ▪ per il Sig. Antonelli Stefano, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci), di cui 2 (due) mesi convertiti nell’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00), con una sanzione finale della sospensione della licenza di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); ▪ per il Sig. Caravello Danilo, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ per il Sig. Bonetto Marcello, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di cui 10.000,00 (€ diecimila/00) convertiti nella sospensione della licenza di giorni 10 (dieci), con una sanzione finale della sospensione della licenza di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per il Sig. Bonetto Giuseppe, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza
per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) di cui 10.000,00 (€ diecimila/00) convertiti nella sospensione della licenza di giorni 10 (dieci), con una sanzione finale della sospensione della licenza di mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. Bonetto Federico, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di cui 5.000,00 (€ cinquemila/00) convertiti nella sospensione della licenza di giorni 5 (cinque), con una sanzione finale della sospensione della licenza di giorni 50 (cinquanta) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Catellani Sauro, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
▪ per il Sig. Letterio Pino, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
▪ per il Sig. Antonelli Stefano, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00);
▪ per il Sig. Caravello Danilo, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ per il Sig. Bonetto Marcello, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
▪ per il Sig. Bonetto Giuseppe, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza di mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ per il Sig. Bonetto Federico, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza di giorni 50 (cinquanta) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Per le rimanenti posizioni, la Commissione disciplinare si riserva la decisione all’esito del deposito delle motivazioni.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, D’IPPOLITO Vincenzo, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, ANTONELLI Stefano, CARAVELLO Danilo, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, LETTERIO Pino, CATELLANI Sauro, BONETTO Giuseppe, BONETTO Marcello, BONETTO Federico, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, SARTORI Giovanni, MAGLI Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa"