F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SCARTOZZI, STEFANO MAIORANO, MATTEO BERRETTI, FRANCESCO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Cavese 1919 Srl), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl), BRUNO CARPEGGIANI, SAVERIO DAL CANTO, STEFANO GUERCINI, FABRIZIO FERRARI (Agenti di calciatori con Licenza FIGC), Società SS CAVESE 1919 Srl • (nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012
(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SCARTOZZI, STEFANO MAIORANO, MATTEO BERRETTI, FRANCESCO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Cavese 1919 Srl), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl), BRUNO CARPEGGIANI, SAVERIO DAL CANTO, STEFANO GUERCINI, FABRIZIO FERRARI (Agenti di calciatori con Licenza FIGC), Società SS CAVESE 1919 Srl • (nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012).
Con atto del 07/09/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
1) il Sig. Francesco RUSSO, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all’epoca dei fatti, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 28.552,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 27.385,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera A);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Fabrizio FERRARI senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, come specificamente dettagliato nella parte motiva ai punti A6-A7;
2) il Sig. Stefano MAIORANO, tesserato al|'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato per l‘importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B); b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno CARPEGGIANI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;
3) il Sig. Matteo BERRETTI, tesserato al|'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 7.900,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.660,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera C);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Saverio DAL CANTO, agente di calciatori ai quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti in data 26 gennaio 2010 e in data 15 marzo 2010, stipulati con la Società S.S. CAVESE S.r.l., il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;
4) il Sig. Daniele SCARTOZZI, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 29.000,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 44.100,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera D);
b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l‘art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano GUERCINI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in
data 2 maggio 2008 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento ai punti D5-D6;
c) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Stefano GUERCINI nella stipula del contratto con la Società SS Cavese 1919 Srl il 22 marzo 2010 senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7;
5) il sig. Fabrizio FERRARI, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione deI|’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al|’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Francesco RUSSO, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, in assenza di regolare mandato con il calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti A6-A7;
6) il sig. Bruno CARPEGGIANI, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 tra il calciatore Stefano MAIORANO, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;
7) il sig. Saverio DAL CANTO, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione del|'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti rispettivamente in data 26 gennaio 2010 e il 15 marzo 2010 tra il calciatore Matteo BERRETTI, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6- C7;
8) il sig. Stefano GUERCINI, agente di calciatori con licenza della FIGC, delle seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 tra il calciatore Daniele SCARTOZZI, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva D5-D6;
b) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Daniele SCARTOZZI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl per la stipula del contratto economico il 22 marzo 2010, in assenza di regolare mandato con il calciatore il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7;
9) il sig. Gennaro BRUNETTI, direttore generale e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6 ,del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato contratti simulati con i calciatori Francesco RUSSO, Stefano MAIORANO, Matteo BERRETTI e Daniele SCARTOZZI, volti a dissimulare i reali accordi economici pattuiti con i calciatori per maggiori importi, contratti
entrambi riferiti alla stagione 2009/10, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva alle lettere A) B) C) e D);
b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che i1 nominativo del Sig. Saverio DAL CANTO, agente del calciatore Matteo BERRETTI, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritto il 26
gennaio 2010 e 15 marzo 2010 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7; c) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno CARPEGGIANI, agente del calciatore Stefano MAIORANO, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 13 agosto 2009 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella motiva ai punti B6-B7;
d) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano GUERCINI, agente del calciatore Daniele SCARTOZZI, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 2 maggio 2008 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti D5-D6;
10) la Società SS CAVESE 1919 Srl, ai sensi del|’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, sig. Gennaro BRUNETTI e dai propri calciatori, all’epoca dei fatti, sig.ri Francesco RUSSO, Stefano MAIORANO, Marco BERRETTI e Daniele SCARTOZZI. All’odierna riunione i difensori dei deferiti Stefano Maiorano, Matteo Berretti, Fabrizio Ferrari, Stefano Guercini, Saverio Dal Canto, Gennaro Brunetti hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congrua. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Stefano Maiorano, Matteo Berretti, Fabrizio Ferrari, Stefano Guercini, Saverio Dal Canto, Gennaro Brunetti tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS:
▪ per il Sig. Stefano Maiorano, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
▪ per il Sig. Matteo Berretti, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
▪ per il Sig. Fabrizio Ferrari, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 1 (uno);
▪ per il Sig. Stefano Guercini, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ per il Sig. Saverio Dal Canto, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ per il Sig. Gennaro Brunetti, applicazione ex art. 23 CGS della inibizione per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Stefano Maiorano, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
▪ per il Sig. Matteo Berretti, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
▪ per il Sig. Fabrizio Ferrari, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 1 (uno);
▪ per il Sig. Stefano Guercini, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ per il Sig. Saverio Dal Canto, applicazione ex art. 23 CGS della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ per il Sig. Gennaro Brunetti, applicazione ex art. 23 CGS della inibizione per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Per le rimanenti posizioni, la Commissione disciplinare si riserva la decisione all’esito del deposito delle motivazioni.
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