COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società GS VOLANTES Camp. Under 21 Riserve Girone A Gara del 21-10-2012 tra GS Volantes / A.L.G.O. C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 25-10-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società GS VOLANTES Camp. Under 21 Riserve Girone A
Gara del 21-10-2012 tra GS Volantes / A.L.G.O.
C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 25-10-2012
La Società GS VOLANTES ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, lamentando che per tutta la gara aveva impiegato CINQUE calciatori fuori quota in quanto al 33° del secondo tempo ha sostituito un giovane calciatore, VILLANI Eugenio (maglia n. 11), con un altro giovane calciatore, SANTI Matteo (maglia n. 13) e non con il calciatore fuori quota, GALIMBERTI Davide (maglia n. 16), in quanto il SANTI ed il GALIMBERTI all'inizio della gara si erano scambiati le maglie.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato la versione dei fatti indicata dalla GS VOLANTES nel reclamo, precisando che al 33° del secondo tempo ha sostituito un giovane calciatore, VILLANI Eugenio (maglia n. 11), con un altro giovane calciatore, SANTI Matteo (maglia n. 13) e non con il calciatore fuori quota, GALIMBERTI Davide (maglia n. 16).
Ha altresì confermato lo scambio di maglie tra i due calciatori prima dell'inizio della gara, cosa questa indicata nella distinta con una freccia.
Alla luce delle considerazioni svolte, questa Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo proposto.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.R.
ACCOGLIE
il reclamo proposto e si conferma il risultato conseguito sul terreno di giuoco.
Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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