COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 09) DEFERIMENTO SIG. HODO SERGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD SACCO SAN GIORGIO, SIG. VELA XHULIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISERA, SIG. BELMONTE ANDREA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GS SACRA FAMIGLIA, LA SOCIETÀ ASD SACCO SAN GIORGIO, LA SOCIETÀ US ISERA E LA SOCIETÀ SACRA FAMIGLIA.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 09) DEFERIMENTO SIG. HODO SERGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD SACCO SAN GIORGIO, SIG. VELA XHULIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISERA, SIG. BELMONTE ANDREA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GS SACRA FAMIGLIA, LA SOCIETÀ ASD SACCO SAN GIORGIO, LA SOCIETÀ US ISERA E LA SOCIETÀ SACRA FAMIGLIA. Sono presenti le società ASD Sacco San Giorgio nella persona di Francesconi Giorgio V.Presidente ed il dirigente Carmellini Marco, US Isera nella persona del Presidente Sordo Alberto e GS Sacra Famiglia nella persona del signor Dal Fiume Luca Presidente, il giocatore Hodo Sergio accompagnato dalla madre ed il sostituto Procuratore federale Paolo Rosa. Non risulta presente il rappresentante A.I.A. pur convocato dal Comitato e sentito il Procuratore si ritiene di proseguire. Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti. Dopo una discussione in merito, le società ritengono di non addivenire al patteggiamento sulla pena proposta dal sostituto Procuratore federale, nella sanzione di 1) ASD Sacco San Giorgio e US Isera €. 500,00 di ammenda; 2) GS Sacra Famiglia €. 200,00 di ammenda; il giocatore Hodo Sergio, ritiene di addivenire al patteggiamento sulla pena proposta dal sostituto Procuratore federale 3) 12 mesi di squalifica; non essendo presenti i giocatori Vela Xhulio e Belmonte Andrea, il sostituto Procuratore federale propone 4) 18 mesi di squalifica per Vela Xhulio; 5) 3 giornate di squalifica per Belmonte Andrea. Le società ASD Sacco San Giorgio e U.S. Isera sono state deferite per i fatti per cui si sono resi responsabili i giocatori Hodo Sergio e Vela Xhulio per l’aggressione di data 03.10.2011. Il tesserato Belmonte Andrea per non essersi presentato innanzi ad un organo di Giustizia sportiva sebbene convocato per due volte. Per quanto riguarda il giocatore Vela Xhulio appare evidente la sua responsabilità così come esposta dal Procuratore federale e appare anche giusta la sanzione richiesta dalla stesso sostituto. Anche la responsabilità del giocatore Belmonte Andrea è pacifica alla luce del suo rifiuto di presentarsi alla convocazioni degli organi competenti e in questo caso la Commissione ritiene di applicare la sanzione della squalifica di tre giornate. Diverso è il discorso della responsabilità oggettiva delle società. Le stesse nel caso in esame non solo non hanno alcuna responsabilità diretta, ma nemmeno responsabilità oggettiva alla luce dei fatti e dei tempi in cui tali fatti si sono svolti, tutti all’esterno dell’ambito di loro controllo. Le stesse Società nel caso in esame non hanno potuto evitare i fatti e quando i fatti sono successi si sono adoperate per risolvere le problematiche emerse. Nessuna imputazione può quindi essere fatta alle stesse essendosi anche attivate per contenere la conseguenza dei fatti in esame, commessi da giocatori minorenni. Nessuna sanzione viene pertanto applicata alle Società. La Commissione Disciplinare territoriale squalifica per 18 mesi il giocatore Vela Xhulio e per tre giornate il giocatore Belmonte Andrea. Il giocatore Hodo Sergio ritiene di addivenire al patteggiamento della pena così come proposto dal sostituto Procuratore federale. Le parti convergono sull’applicazione della sanzione della squalifica al giocatore per 12 mesi ai sensi dell’articolo 23 del C.G.S.. La Commissione ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come esposta dal sostituto procuratore Federale e congrua la sanzione indicata dispone la seguente ordinanza l’applicazione della sanzione della squalifica per dodici mesi a carico del giocatore Hodo Sergio.
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