COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Europeo Cessalto Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 38 del 31/10/2012 – Squalifica sino al 3/12/2012 giocatore De Bortoli Lorenzo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Europeo Cessalto
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 38 del 31/10/2012 – Squalifica sino al 3/12/2012 giocatore De Bortoli Lorenzo – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Europeo Cessalto ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 31/10/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica sino al 3/12/2012 perché : “alla conclusione della gara, mentre era ancora sul terreno di gioco, il giocatore De Bortoli Lorenzo gli rivolgeva l'espressione "pagliaccio", per cui gli veniva comunicato il provvedimento di espulsione. Il giocatore protestava contro la decisione, assumendo che intendeva rivolgersi a un avversario. Entrava successivamente nello spogliatoio dell'arbitro, non ottemperando all'invito di allontanarsi, con l'intento di giustificare il proprio comportamento e invitandolo a non segnalarne il comportamento; solo l'intervento di un compagno di squadra lo determinava ad uscire”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Europeo Cessalto;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerato che il calciatore De Bortoli si é introdotto nello spogliatoio dell’arbitro unicamente per scusarsi e chiarire l’episodio e che l’arbitro stesso , nel proprio rapporto, sostanzialmente, ne dà atto; ritenuto, pertanto, che alla luce delle dichiarazioni dell’arbitro, che la sanzione inflitta appare troppo severa per la condotta del calciatore;
ritenuta più congrua una sanzione inferiore
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Europeo Cessalto;
- di ridurre al 23/11/2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore De Bortoli Lorenzo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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