COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Edoardo PINNA – Arbitro Effettivo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Edoardo PINNA – Arbitro Effettivo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 24/9/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Pinna Edoardo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rovigo, per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 40, comma 3, lettere f) e h), nonché del divieto sancito dal comma 4, lettera d) dello stesso articolo del Regolamento dell’A.I.A. in relazione alla condotta dallo stesso tenuta durante e dopo la gara del Campionato di 1^ Categoria Calcio Tezze-S.Giorgio di Perlena del 27/11/2011. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 13/11/2012 sono risultati presenti : il Sig. Edoardo PINNA arbitro effettivo il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentita la parte deferita nella riunione del 13/11/2012, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalla stessa. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riporta il provvedimento disciplinare così concordato con il soggetto interessato: a carico del Sig. Edoardo PINNA Arbitro Effettivo : sospensione per giorni 40. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Sig. Edoardo PINNA Arbitro Effettivo : sospensione per giorni 40. II suddetto provvedimento decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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