F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA LETO (Calciatrice tesserata per la Società ASD Astisport), GIORGIO CALVETTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), DIEGO NASO (Dirigente accompagnatore della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), Società ASD ASTISPORT e ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE ASD • (note nn. 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.9.2012 e 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA LETO (Calciatrice tesserata per la Società ASD Astisport), GIORGIO CALVETTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), DIEGO NASO (Dirigente accompagnatore della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), Società ASD ASTISPORT e ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE ASD • (note nn. 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.9.2012 e 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.11.2012). Con provvedimento del 19/12/2012, il Vice Procuratore federale Vicario, in considerazione della nota pervenuta dalla Commissione disciplinare nazionale FIGC (all'esito di una segnalazione da parte dell'Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio Femminile), recante data 12/12/2011 e avente ad oggetto la posizione di tesseramento della calciatrice, Sig. ra Simona Leto, in attività, all'epoca dei fatti, tra le fila della Società sportiva ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, la calciatrice, Sig. ra Simona Leto, il Sig. Giorgio Calvetti, Presidente dell'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD all'epoca dei fatti, il Sig. Diego Naso, Dirigente accompagnatore della richiamata Società sportiva, quest'ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nonché la Società sportiva ASD Astisport, a titolo di responsabilità oggettiva. All’inizio della riunione odierna il Sig. Diego Naso e la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, quanto alla Società anche ex art. 24, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Diego Naso e la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, quanto alla Società anche ex art. 24, CGS; [“pena base per il Sig. Diego Naso, sanzione dell’inibizione di giorni 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 12 (dodici); pena base per la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati esclusivamente la Sig. ra Leto e l'ASD Astisport hanno fatto pervenire, in via congiunta, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - squalifica di n. 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, a carico della Sig. ra Simona Leto; - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Calvetti; - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico dell'ASD Astisport. E’ comparso anche il difensore della Sig. ra Leto e della Società ASD Astisport, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso in maniera incontrovertibile che la calciatrice, Sig. ra Leto, é stata impiegata dall'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD in occasione di ben 5 gare di campionato, meglio individuate in atti, in costanza di vincolo di tesseramento dell'atleta con l'ASD Astisport. Dalle risultanze istruttorie é emerso che al perfezionamento di un accordo di trasferimento a titolo temporaneo, non é seguito quello del formale tesseramento dell'atleta; e ciò, in ragione della intempestiva trasmissione del predetto accordo alla Divisione Calcio Femminile da parte dell'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, avvenuta solo in data 28/11/2011, ovvero successivamente allo svolgimento delle gare oggetto di contestazione. Pertanto, la Sig. ra Leto non avrebbe potuto essere contemplata nel novero delle calciatrici eligibili in relazione agli indicati incontri di calcio a 5 e quindi il suo nominativo non avrebbe dovuto essere inserito in distinta. Invero, anche alla luce di un costante orientamento manifestato da questa Commissione Disciplinare Nazionale in relazione a fattispecie analoghe, é evidente che la calciatrice si è resa in ogni caso responsabile della violazione ascritta nei suoi riguardi, al pari del Sig. Calvetti, Presidente del sodalizio cuneese all'epoca dei fatti. Ne discende che i profili di responsabilità, così come individuati in seno all'atto di deferimento a carico del Sig. Calvetti e della Sig. ra Leto emergono pacificamente. L’ASD Astisport risponde in via oggettiva della condotta della sua tesserata. Sanzioni congrue per tali violazioni appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 12 (dodici) per il Sig. Diego Naso; ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00) per la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD. Infligge al Sig. Giorgio Calvetti la sanzione del'inibizione per mesi 6 (sei); alla Sig. ra Simona Leto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali; alla ASD Astisport la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it