F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO TOBIAS BRINGAS (Calciatore già tesserato per la Società Zir Prato Sardo, attualmente tesserato per Federazione estera) • (nota n. 289/791 pf11-12/MS/vdb del 9.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012
(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO TOBIAS BRINGAS (Calciatore già tesserato per la Società Zir Prato Sardo, attualmente tesserato per Federazione estera) • (nota n. 289/791 pf11-12/MS/vdb del 9.8.2012).
Con atto del 9 agosto 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare il Sig. Bringas Luciano Tobias, calciatore tesserato per la Società ASD ZIR Prato Sardo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi
recato in Argentina, senza fare più rientro in Italia, non rispettando in tal modo il vincolo che lo legava alla Società per la quale era tesserato. Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna
memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito con la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei). Motivi della decisione Avuto riguardo della documentazione in atti e delle indagini svolte dalla Procura Federale, anche alla luce del comportamento processuale del deferito che non ha ritenuto opportuno
depositare alcuna memoria difensiva, la Commissione non può fare altro che rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. Il calciatore Bringas Luciano Tobias, tesserato per la Società ASD ZIR Prato Sardo, in data 10 dicembre 2011, si recava in Argentina con un permesso di sette giorni rilasciato dalla propria Società di appartenenza. Detto permesso era stato concesso dalla Società sopra menzionata poiché la madre del calciatore doveva sottoporsi ad intervento chirurgico e, comunque, il deferito aveva dato ampie assicurazioni in ordine alla circostanza per cui avrebbe comunque rispettato l’accordo sottoscritto con la propria Società di appartenenza, facendo così rientro dopo sette giorni. Alla scadenza del permesso concessogli il calciatore non aveva faceva rientro in Italia; contattato telefonicamente dalla Società assicurava che sarebbe ritornato per gli allenamenti entro e non oltre la data del 27 dicembre 2011. Tuttavia, contrariamente alle assicurazioni fornite alla Società ASD ZIR Prato Sardo, il Sig.
Bringas, senza dare alcuna notizia di sé né tanto meno rispondere alle numerose telefonate inoltrate dalla propria Società, non faceva più rientro in Italia. Il comportamento tenuto dal soggetto deferito integra la fattispecie della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente riconoscimento della sua responsabilità disciplinare. Per quanto riguarda la sanzione da applicare, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Bringas Luciano Tobias, la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).
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