F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (109) – APPELLO DELLA SOCIETÁ SSD VIGOR CISTERNA ora ASD PRO CISTERNA 1926 (Ecc.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA CDT PRESSO COMITATO REGIONALE LAZIO – C.U. n. 245/LND del 7.6.2012 • (nota n. 7471/686pf11-12/GR/mg del 20.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012
(109) – APPELLO DELLA SOCIETÁ SSD VIGOR CISTERNA ora ASD PRO CISTERNA 1926 (Ecc.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA CDT PRESSO COMITATO REGIONALE LAZIO - C.U. n. 245/LND del 7.6.2012 • (nota n. 7471/686pf11-12/GR/mg del 20.4.2012).
Il ricorso
La Procura Federale con atto del 20.04.2012 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio i seguenti soggetti : - Il Sig. Domenico Capitani (Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società SSD Vigor Cisterna) per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 e art. 8, commi 6 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della suddetta società sottoscriveva in data 15.08.2009 a mezzo di scrittura privata un accordo economico privato con l’allenatore CENCIA FABRIZIO per la corresponsione di una somma complessiva di € 7.000,00 superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale) individuato in €. 3.000,00, così violando le norme regolamentari e le disposizioni federali in materia di pattuizioni economiche; - la Società SSD Vigor Cisterna a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, conseguente agli addebiti ascritti al Presidente, in relazione alla violazione di cui all’art.1,comma 1 e art. 8, commi 6 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF. - Nel deferimento (scaturito dalla trasmissione da parte del Collegio Arbitrale degli atti relativi alla vertenza nr. 116/01 azionata dal Sig. Cencia Fabrizio in ordine alla mancata corresponsione di tutte le spettanze dovutegli per la stagione sportiva 2009/2010 dalla citata società e derivanti dal suddetto accordo economico) veniva evidenziato che la
scrittura privata del 15.08.2009 sottoscritta dal Sig. Domenico Capitani, quale Presidente della Società SSD Vigor Cisterna e dall’allenatore Cencia Fabrizio - a mezzo della quale le parti avevano convenuto il riconoscimento in favore del medesimo allenatore di una somma complessiva di € 7.000,00 quale compenso per la stagione agonistica 2009/2010
–costituiva violazione di cui agli articoli 1, comma 1, ed 8, commi 6 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle N.O.I.F. - La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che “…i fatti ascritti siano stati provati tramite i documenti prodotti. Il contratto allegato agli atti è chiaramente difforme da quello tipo adottato per gli allenatori dilettanti e reca un corrispettivo ben superiore a quello massimo previsto per la categoria. Per tale violazione il comma 8 dell’articolo 8 del CGS prevede una sanzione edittale minima da cui la Commissione non può discostarsi e che ritiene possa essere applicata nel minimo proprio in ragione della categoria e delle giustificazioni adottate …”dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando quali sanzioni rispettivamente per la società la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato Juniores della stagione 2012-2013 e l’ammenda di €. 5.000,00 e per il Sig. Capitani Domenico l’inibizione per anni 2 (due).- la citata Società ed il medesimo Sig. Capitani Domenico proponevano reclamo avverso tale decisione deducendo l’erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare atteso che il citato Sig. Cencia Fabrizio – il quale aveva assunto anche le funzioni di coordinatore di tutto il settore giovanile della società - aveva allenato contemporaneamente nella citata stagione sportiva sia la squadra partecipante al Campionato Juniores Elite sia la squadra partecipante al Campionato Allievi Regionali e pertanto la citata somma di €. 7.000,00 era del tutto congrua rispetto all’attività effettivamente svolta ed in linea con i parametri stabiliti dalle norme federali, atteso altresì che in virtù degli accordi intercorsi tra lo stesso allenatore e la società la medesima somma doveva essere distribuita in più stagioni sportive. Pertanto, gli incolpati concludevano come in atti, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado. - Alla riunione odierna è comparso sia il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, sia gli incolpati i quali, a mezzo del loro difensore, hanno insistito nelle richieste già formulate in sede di reclamo. I motivi della decisione.La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, non ritiene meritevole di accoglimento il reclamo presentato. A tal proposito, va rilevato che l’art.94 lett. a) delle NOIF vieta “…accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale…”. Al contempo, si osserva che per la stagione sportiva 2009/2010 il massimale previsto dalle disposizioni federali in ordine al compenso per gli allenatori della categoria di riferimento – ovvero juniores – ammontava ad €. 3.000,00. Ciò posto, risulta per tabulas – ovvero dalla scrittura privata del 15.08.2009 e dalla citata delibera inappellabile del Collegio Arbitrale da cui è scaturito il Deferimento – che il Sig. Domenico Capitani, quale Presidente della Società SSD Vigor Cisterna e l’allenatore Cencia Fabrizio avevano convenuto il riconoscimento in favore del medesimo allenatore di una somma complessiva di € 7.000,00 quale compenso per la stagione agonistica 2009/2010 e ciò in evidente violazione dei massimali di riferimento sopra richiamati per la categoria juniores. Le argomentazioni svolte in sede di reclamo dagli odierni incolpati – peraltro identiche a quelle già dedotte in primo grado – non inficiano il suddetto quadro probatorio e non assumono quindi rilevanza al fine di escludere la responsabilità dei medesimi incolpati in ordine alle violazioni loro ascritte. Per quanto poi concerne la misura delle sanzioni applicate, come ha correttamente argomentato la Commissione disciplinare territoriale, esse corrispondono al minimo edittale previsto dalle norme sopra richiamate, da cui non è possibile discostarsi. In forza di quanto sopra, l’impugnata decisione della Commissione disciplinare territoriale è meritevole pertanto di integrale conferma. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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