F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 20 Novembre 2012 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SCARTOZZI, FRANCESCO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Cavese 1919 Srl), BRUNO CARPEGGIANI (Agente di Calciatori con Licenza FIGC), Società SS CAVESE 1919 Srl • (nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 20 Novembre 2012 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SCARTOZZI, FRANCESCO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Cavese 1919 Srl), BRUNO CARPEGGIANI (Agente di Calciatori con Licenza FIGC), Società SS CAVESE 1919 Srl • (nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012). Con atto del 07/09/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: 1) il Sig. Francesco Russo, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all’epoca dei fatti, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 28.552,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 27.385,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera A); b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Fabrizio Ferrari senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, come specificamente dettagliato nella parte motiva ai punti A6-A7; 2) il Sig. Stefano Maiorano, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato per l‘importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B); b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno Carpeggiani, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7; 3) il Sig. Matteo Berretti, tesserato al|'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 7.900,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.660,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera C); b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori ai quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti in data 26 gennaio 2010 e in data 15 marzo 2010, stipulati con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7; 4) il Sig. Daniele Scartozzi, tesserato all’epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 29.000,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 44.100,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera D); b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a|l‘art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano Guercini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento ai punti D5-D6; c) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori Sig. Stefano Guercini nella stipula del contratto con la Società SS Cavese 1919 Srl il 22 marzo 2010 senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7; 5) il Sig. Fabrizio Ferrari, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione deI|’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al|’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Francesco Russo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, in assenza di regolare mandato con il calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti A6-A7; 6) il Sig. Bruno Carpeggiani, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 tra il calciatore Stefano Maiorano, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7; 7) il Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione del|'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti rispettivamente in data 26 gennaio 2010 e il 15 marzo 2010 tra il calciatore Matteo Berretti, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6- C7; 8) il Sig. Stefano Guercini, agente di calciatori con licenza della FIGC, delle seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 tra il calciatore Daniele Scartozzi, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva D5-D6; b) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Daniele Scartozzi, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl per la stipula del contratto economico il 22 marzo 2010, in assenza di regolare mandato con il calciatore il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7; 9) il Sig. Gennaro Brunetti, direttore generale e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e comma 6 ,del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato contratti simulati con i calciatori Francesco Russo, Stefano Maiorano, Matteo Berretti e Daniele Scartozzi, volti a dissimulare i reali accordi economici pattuiti con i calciatori per maggiori importi, contratti entrambi riferiti alla stagione 2009/10, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva alle lettere A) B) C) e D); b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che i1 nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente del calciatore Matteo Berretti, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritto il 26 gennaio 2010 e 15 marzo 2010 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7; c) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno Carpeggiani, agente del calciatore Stefano Maiorano, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 13 agosto 2009 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella motiva ai punti B6-B7; d) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano GUERCINI, agente del calciatore Daniele Scartozzi, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 2 maggio 2008 con lo stesso calciatore, il tutto cosi come specificamente esposto nella parte motiva ai punti D5-D6; 10) la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi del|’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, Sig. Gennaro Brunetti e dai propri calciatori, all’epoca dei fatti, Sig.ri Francesco Russo, Stefano Maiorano, Marco Berretti e Daniele Scartozzi. I Sigg.ri Stefano Maiorano, Matteo Berretti, Fabrizio Ferrari, Saverio Dal Canto, Stefano Guercini e Gennaro Brunetti hanno concordato con la Procura federale, ex art. 23 CGS, delle sanzioni ritenute congrue dalla Commissione disciplinare nazionale ed elencate in apposita separata ordinanza, pubblicata con CU n. 38/CDN del 16.11.2012. Il procedimento è proseguito per il Sig. Russo, il Sig. Scartozzi, il Sig. Carpeggiani e la SS Cavese 1919 Srl. Alla odierna riunione sono comparsi il Rappresentante della Procura federale e i difensori dei Sigg.ri Russo, Scartozzi e Carpeggiani. La Procura federale, in via preliminare, ha rilevato il difetto di notifica dell’atto di deferimento nei confronti della SS Cavese 1919 Srl, chiedendo la restituzione degli atti per i provvedimenti di competenza. La Commissione dispone in tal senso. Il difensore del Sig. Bruno Carpeggiani, nell’esporre le argomentazioni a difesa del deferito dallo stesso rappresentato, si è riportato allo scritto difensivo depositato, evidenziando altresì: - in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento atteso che la Procura federale avrebbe notificato al Sig. Carpeggiani l’atto di deferimento senza averlo ascoltato in merito agli addebiti contestati così ledendo i superiori precetti costituzionali. Nei confronti del deferito l’istruttoria si sarebbe dovuta concludere entro il 31/12/2010, ma risulterebbe che “l’unico atto istruttorio d’indagine svolto sul Dott. Carpeggiani sia non solo terminato, ma, viepiù, iniziato successivamente al 31/12/2010”. La mancata audizione dello stesso, che sarebbe dovuta avvenire oltre il 31/12/2010, ha violato il principio di difesa e del contraddittorio nella formazione degli elementi probatori; - nel merito, l’insussistenza di condotte rilevanti da parte del Sig. Carpeggiani in quanto il deferito non era a conoscenza delle trattative tra la Cavese ed il calciatore, Sig. Maiorano, né della successiva stipula del contratto in sostituzione di altro accordo; che l’art. 93 comma 1 NOIF e l’art. 12 Regolamento Agenti (2007) impongono all’agente di assicurarsi che il suo nome sia indicato nel contratto nell’ipotesi in cui lo stesso partecipi – direttamente ed effettivamente – alle trattative ed alla firma del contratto; si è quindi riportato alle conclusioni rassegnate nello scritto difensivo chiedendo, “in via pregiudiziale, dichiarare intervenuta perenzione dall’esercizio dell’azione disciplinare, con conseguente improcedibilità del presente deferimento a far data dal 31/12/2010; nel merito, comunque proscioglierlo dagli addebiti contestati rigettando il deferimento nel merito. In subordine, salvo gravame, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e nella specie dell’ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia”. Successivamente, il difensore dei Sigg.ri Francesco Russo e Daniele Scartozzi, nell’esporre le argomentazioni a difesa dei deferiti dallo stesso rappresentati, si è riportato allo scritto difensivo depositato, evidenziando altresì: - in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento atteso che le contestazioni risalgono al maggio del 2010 e la Procura federale avrebbe svolto attività di indagine sino al 15/9/2011. Tale improcedibilità sussisterebbe anche nel caso in cui “l’ipotesi violativa del regolamento agenti” si volesse far decorrere dall’audizione dei deferiti avvenuta per Russo in data 15/12/2010 e per Scartozzi in data 16/12/2010, poiché in tale caso le indagini sarebbero dovute terminare in data 30/6/2011; - nel merito, in relazione alla violazione del combinato disposto dell’art. 94 NOIF e dell’art. 8 comma 6° CGS, evidenziano l’infondatezza in fatto ed in diritto di quanto contestato anche in relazione alla assenza di riscontro delle indagini svolte dalla Procura. Segnalano, altresì, che la coincidenza temporale “del tutto inesistente per Scartozzi e casuale nella genesi degli accadimenti per il calciatore Russo” volta a provare la esistenza di un accordo simulato “appare del tutto irrilevante” e non sarebbe provata. Gli assunti della Procura sul punto vengono contestati dai Sigg.ri Russo e Scartozzi che, tra l’altro, non attribuiscono alcun valore allo scarico dei moduli di contratto i quali sarebbero stati utilizzati a caso nel disordine organizzativo della Società. Pertanto, la condotta assunta dalle parti nel rinnovo della posizione contrattuale non sarebbe oggetto di alcuna censura e non contrasterebbe con il dettato dell’art. 94 NOIF. - sempre nel merito, in relazione alla violazione del Regolamento Agenti di Calcio, rilevano di aver dichiarato, con sincerità e buona fede, i fatti come realmente occorsi e auspicano che tale comportamento possa essere valutato anche ai sensi dell’art. 24 del CGS. Chiedono, altresì, la applicazione della normativa attualmente vigente sul punto, entrata in vigore in data 9/4/2010; si è quindi riportato alle conclusioni rassegnate nello scritto difensivo chiedendo: l’assoluzione piena da ogni addebito contestato, in subordine una sanzione “minima e simbolica stante il principio di graduazione delle stesse, l’esiguità degli addebiti contestati e confidando altresì nella applicazione della attenuanti richieste”. La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, le seguenti sanzioni: - per il Sig. Francesco Russo la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) oltre alla ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - per il Sig. Daniele Scartozzi la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) oltre alla ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per il Sig. Bruno Carpeggiani la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) oltre alla ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); Motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. In via preliminare, sulla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti dei Sigg.ri Russo e Scartozzi per violazione del termine perentorio di conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 CGS), si osserva che la Procura ha svolto la attività di indagine nel rispetto del termine del 31/12/2010, non potendo essere considerato tale quanto svolto dalla requirente successivamente a tale data. Analoga considerazione deve essere formulata in merito alla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti del Dott. Bruno Carpeggiani, per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 CGS). La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dai deferiti impongono di svolgere preliminarmente alcune considerazioni sui contratti sottoscritti tra la SS Cavese 1919 Srl ed i Sigg.ri Scartozzi e Russo, avendo il Sig. Gennaro Brunetti – durante la sua audizione in data 27/12/2010 a cura del collaboratore della Procura federale – negato la validità di tali accordi. Ed infatti, il Brunetti, nella medesima deposizione, disconoscendo la propria firma, ha contestato la veridicità e validità dei (successivi) contratti sottoscritti tra la SS Cavese ed i calciatori Scartozzi e Russo (quest’ultimo limitatamente al documento sottoscritto in data 23/3/2010). La SS Cavese 1919 Srl ha, quindi, proposto reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti per ottenere la declaratoria di nullità sia del contratto stipulato in data 23/3/2010 con il calciatore Francesco Russo, sia di quello sottoscritto tra la medesima squadra ed il calciatore Daniele Scartozzi, depositato presso la Lega il 21/5/2010. La Commissione Tesseramenti ha rigettato i reclami poiché infondati (C.U. n. 8/D del 17/9/2010 e C.U. n. 12/D del 4/11/2010). Avverso tali decisioni la SS Cavese 1919 Srl ha proposto due distinti reclami che venivano entrambi rigettati dalla Corte di Giustizia Federale mediante i provvedimenti contenuti nel C.U. n. 45/CGF del 12/1/2011 e C.U. n. 208/CGF del 21/3/2011. Tali contratti, pertanto, devono essere ritenuti validi riferibili alle parti. In merito alla tesi prospettata dalla Procura federale sulla violazione da parte dei Sigg.ri Russo e Scartozzi dell’art. 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8 comma 6 del CGS si svolgono le seguenti considerazioni. L’art. 94, comma 1, lett. b, delle NOIF vieta la “corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Dalla documentazione versata in atti non può escludersi che tra la SS Cavese 1919 Srl e i propri tesserati siano stati validamente sottoscritti in corso di campionato accordi economici migliorativi di quelli già esistenti tra le parti. L’esame degli atti allegati al deferimento non evidenzia il fine fraudolento dei contratti stipulati tra il sodalizio sportivo ed i calciatori, nel corso della stagione sportiva 2009-2010; appare infatti irrilevante il successivo deposito degli stessi ad opera dei calciatori, stante la inerzia della SS Cavese 1919 Srl, e ciò anche in considerazione della legittimità di tale modus operandi. Non risulta, in sostanza, provato che il primo ed secondo contratto siano stati sottoscritti contestualmente e, pertanto, non può essere dichiarata la simulazione del primo accordo, contenente accordi economici più vantaggiosi, rispetto al secondo successivamente depositato. E’ irrilevante, al riguardo, il momento in cui sono stati “scaricati” i moduli utilizzati per gli accordi migliorativi in questione, essendo plausibile che i moduli stessi siano stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. La mancata prova della simulazione, nonché di elementi volti a dimostrare il versamento dalla SS Cavese 1919 Srl in favore dei Sigg.ri Russo e Scartozzi di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti, esclude, quindi, la violazione, da parte dei Sigg.ri Russo e Scartozzi, del combinato disposto di cui all’art. art. 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8 comma 6 del CGS. In merito alla violazione contestata al Sig. Francesco Russo in relazione all’art. 1 comma 1 del CGS in riferimento all’art. 13 comma 1 del Regolamento Agenti in vigore dal 1/2/2007 al 7/4/2010 si deve rilevare che la documentazione versata in atti, le dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso delle indagini e la esplicita conferma contenuta nel suo atto di difesa, comprovano la violazione di quanto contestato. Analoga considerazione deve essere svolta in merito alla violazioni contestate al Sig. Daniele Scartozzi per il contratto in data 2/5/2008 (all’art. 1, comma 1 del CGS in riferimento all’art. 13, comma 4 del Regolamento Agenti in vigore dal 1/2/2007 al 7/4/2010 nonché all’art. 93, comma 1 delle NOIF) e per il contratto in data 22/3/2010 (all’art. 1, comma 1 del CGS in riferimento all’art. 13, comma 1 del Regolamento Agenti in vigore dal 1/2/2007 al 7/4/2010 nonché all’art. 93, comma 1 delle NOIF). In relazione alle violazioni contestate al Sig. Bruno Carpeggiani si deve rilevare la legittimità dell’operato della Procura federale che, accertando la contestazione per tabulas, ha ritenuto superfluo disporre la audizione personale del deferito. Risulta confermato dalla documentazione in atti che, durante la vigenza del rapporto tra il Sig. Bruno Carpeggiani ed il calciatore Maiorano, quest’ultimo abbia sottoscritto con la SS Cavese 1919 Srl un contratto senza indicare il nominativo dell’agente. Risulta irrilevante il fatto che il deferito il giorno della sottoscrizione del contratto si trovasse in luogo differente da quello della stipula, rilevando, al fine di quanto contestato, la mancata indicazione del nominativo dell’agente nell’apposito spazio del contratto. Ed infatti, l’art. 93 delle NOIF evidenzia che “il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto”, non imponendo la personale partecipazione dell’agente durante la sottoscrizione. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Francesco Russo la sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta), al Sig. Daniele Scartozzi la sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque) ed al Sig. Bruno Carpeggiani la sospensione della licenza per giorni 15 (quindici) oltre alla ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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