F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 22 Novembre 2012 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA ODDO (Segretario della Società Trapani Calcio Srl), SALVATORE ANTONIO INTILISANO (Responsabile amministrativo della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl e US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota n. 9130/413 pf11- 12/AM/ma del 19.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 22 Novembre 2012
(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA ODDO (Segretario della Società Trapani Calcio Srl), SALVATORE ANTONIO INTILISANO (Responsabile amministrativo della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl e US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota n. 9130/413 pf11-
12/AM/ma del 19.6.2012).
Con provvedimento del 19/06/2012, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale i seguenti tesserati:
1) Oddo Andrea, Segretario della Società Trapani Calcio Srl per rispondere delle violazioni di cui al DL 8 febbraio 2007 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 8, violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del tifoso dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGG, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, in relazione agli artt. 12, n.1, e 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per i fatti meglio descritti nell’atto di deferimento;
2) la Società Trapani Calcio Srl, per rispondere delle violazioni di cui al DL 8 febbraio 2007 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 8, violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del tifoso dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGG, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro e di cui agli artt. 4, comma 2, e 12, n. 1, Codice Giustizia Sportiva, quale conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte al proprio collaboratore tesserato Andrea Oddo;
3) Intilisano Salvatore Antonio, responsabile amministrativo della US Pergocrema 1932 Srl per rispondere delle violazioni di cui al DL 8 febbraio 2007 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 9, di cui alla legge 24.4.2003 n. 88 art. 1 quater comma 7bis ed ai DD.MM. 06.6.2005 e 15.8.2009, violazione delle regole generali fissate
in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGG, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, in relazione agli artt.12, n. 2, e 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver posto in essere una condotta in violazione della normativa statale ex DL 8/07 convertito in legge 41/07 art. 9 – ex DL 28/03 convertito in legge 88/03 art. 1 quater comma 7 bis – ex DD. MM. 06.6.2005 e 15.8.2009 e dell’art. 12 n. 2 e 1 comma 1 del CGS nonché della violazione delle regole generali fissate in materia di tdf dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGG, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, per i fatti meglio descritti nell’atto di deferimento.
4) la US Pergocrema 1932 Srl per rispondere delle violazioni di cui al DL 8 febbraio 2007 n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2007, art. 9, di cui alla legge 24.4.2003 n. 88 art. 1 quater comma 7 bis, di cui ai DD. MM. 06.6.2005 e 15.8.2009, violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del tifoso dal protocollo d’intesa del 21.6.2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGG, la Lega Serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro e di cui agli artt. 4, comma 2 Codice Giustizia Sportiva quale conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte al proprio tesserato Intilisano Salvatore Antonio, responsabile amministrativo della Società. I deferiti Andrea Oddo e Trapani Calcio 1905 Srl hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento dagli addebiti. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- 8 (otto) mesi di inibizione e € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda a carico del Sig. Andrea Oddo;
- 8 (otto) mesi di inibizione e € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda a carico del Sig. Salvatore Antonio Intilisano;
- € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a carico del Trapani Calcio 1905 Srl. Ha chiesto inoltre di dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’US Pergocrema 1932 Srl in seguito all’intervenuta revoca dell’affiliazione.
Il difensore dei deferiti Andrea Oddo e Trapani Calcio ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente, si deve rilevare che il Presidente federale, in data 30/6/2012, ha deliberato la revoca dell'affiliazione dell'US Pergocrema 1932 Srl (CU FIGC n. 187/A), con conseguente dismissione, da parte della predetta compagine societaria, dello status di soggetto dell'Ordinamento sportivo calcistico. Occorre premettere all’esame dei fatti che l’addebito rivolto in questa sede ai deferiti non si identifica con la violazione amministrativa contestata dalle Autorità di Polizia di Cremona al Trapani Calcio. Per l’Ordinamento sportivo i deferiti devono rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 12 comma 1 del CGS. Come questa Commissione ha avuto più volte modo di precisare, fatti irrilevanti per l’Ordinamento penale o amministrativo, possono invece costituire illecito disciplinare e portare ad una sanzione in sede di giustizia sportiva. Poiché sia la disciplina contenuta in seno agli artt. 8 e 9 L. n. 41/2007 che quella di cui all'art 12, cc. 1 e 2, CGS sono state poste, rispettivamente, dall'Ordinamento statuale e quello sportivo, a tutela della sicurezza negli impianti sportivi é in tale ottica che deve essere valutata l'asserita rilevanza disciplinare dei comportamenti contestati a carico dei deferiti. E' indubbio, in quanto comprovato per tabulas, che il Sig. Oddo (cfr. dichiarazione in atti del 21/12/2012) abbia comunicato all'US Pergocrema 1932 Srl (Società organizzatrice della competizione e responsabile della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso ex art. 9, c. 1, L. n. 41/2007) l'elenco di ben 51 sostenitori della Società sportiva siciliana al fine di ottenere il relativo accredito per assistere alla gara Pergocrema- Trapani del 06/11/2011. Dal rapporto del Collaboratore della Procura federale presente sul campo in occasione della partita, dalla nota 26/1/2012 della Questura di Cremona e dal verbale di contestazione di illecito amministrativo elevato nei confronti del Trapani (atto pubblico assistito da fede privilegiata che ex art. 2700 cod. civ., fa piena prova dei fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza) si evince senza ombra di dubbio che i soggetti accreditati erano accesi tifosi del Trapani, tanto che indossavano sciarpe e cappellini recanti i colori sociali e durante tutta la partita “effettuavano il tifo organizzato gridando slogan a sostegno della squadra e mettendo in evidenza l’appartenenza ad un gruppo di ultras ben organizzato”. Inoltre a fine partita quattro tifosi accreditati invadevano il campo per farsi consegnare la maglia dai propri beniamini che avevano vinto l’incontro. Nel far ciò danneggiavano anche alcuni cartelloni pubblicitari. E’ inoltre pacifico che dei 51 accreditati 32 provenissero dalle provincia di Trapani e che di essi solo dieci fossero muniti di tessera del tifoso cosicché gli altri 21, se non avessero
ricevuto l’accredito, non avrebbero potuto assistere alla partita. Appare evidente che i comportamenti tenuti dal deferito Andrea Oddo costituiscano oggettivamente vere e proprie azioni strumentalmente preordinate ad aggirare la disciplina
legislativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi, nonché, nel contempo, per quel che più interessa rilevare in questa sede, anche la parallela disciplina di cui agli artt. 12, comma 1 e 1, comma 1 del CGS. A tal proposito e del tutto irrilevante per la sussistenza dell’illecito disciplinare che i suddetti tifosi accreditati dal Trapani possano essere definiti “organizzati” in quanto l’art 12, comma 1 CGS vieta alle Società di contribuire con interventi finanziari o con altre
utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. Non c’è dubbio che consentire a tifosi che non ne avrebbero avuto titolo di assistere ad una partita in trasferta, costituisca un’utilità che le Società non potrebbero fornire ai propri sostenitori. Sussiste pertanto nella fattispecie la violazione contestata. Non incide sulla sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti il provvedimento di archiviazione assunto dal Prefetto di Trapani (n. 0020296 del 25/07/2012) relativamente al verbale di contestazione di illecito amministrativo elevato dalla Questura di Cremona, provvedimento che riguarda l’insussistenza di prove su profili irrilevanti per la normativa federale. Parimenti pacifiche in quanto sostenute da riscontri probatori inconfutabili, si rivelano le responsabilità ascritte al deferito Intilisano avendo egli omesso di comunicare tempestivamente alle Autorità preposte i nominativi dei soggetti beneficiari delle richieste di accredito per l'effettuazione dei controlli di competenza e avendo, altresì, accordato il
rilascio degli accrediti senza alcuna preventiva verifica sulla liceità di detta iniziativa. Sussiste pertanto nei limiti suddetti la responsabilità disciplinare dei deferiti per i quali sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge ai deferiti Andrea Oddo e Salvatore Antonio Intilisano, la sanzione dell'inibizione di 8 (otto) mesi e dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) ciascuno, nonché alla Società Trapani Calcio 1905 Srl quella dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'US Pergocrema Srl in ragione dell'intervenuta revoca dell'affiliazione.
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