F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (92) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DI GOFFREDO RENZI (già Presidente della Soc. ASD Marignano Calcio ora ACD Marignanese) E DELLA SOCIETA’ ASD MARIGNANO CALCIO ORA ACD MARIGNANESE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 11 del 19.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (92) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DI GOFFREDO RENZI (già Presidente della Soc. ASD Marignano Calcio ora ACD Marignanese) E DELLA SOCIETA’ ASD MARIGNANO CALCIO ORA ACD MARIGNANESE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 11 del 19.9.2012). La Commissione, letti gli atti sentita la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, osserva. Il sostituto Procuratore Federale con atto in data 25-09-2012, proponeva ricorso avverso la decisione emessa dalla C.D.T. Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n° 11 del 19-09-12, che aveva respinto il deferimento avanzato dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Goffredo Renzi, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Marignano Calcio, in quanto ritenuto responsabile di violazione degli art. 1 co 1, 10 co. 2 C.G.S. e 40 co 3 NOIF; la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 co 2 C.G.S. Sostiene il ricorrente che la decisione deve essere annullata, in quanto sarebbe irrilevante l’erronea indicazione della norma che si riteneva violata, essendo stato indicato l’art. 40 co 3 delle NOIF anziché l’art. 39 co. 2 delle stesse NOIF, così come irrilevante, doveva ritenersi il fatto che la parte motiva della contestazione contenesse una ulteriore erronea indicazione della pretesa violazione; riteneva, inoltre, il Procuratore Federale che “la valutazione dei fatti oggetto del deferimento, fosse erronea, in quanto in contrasto con una decisione già assunta da altro organo giudicante e passata in giudicato. Con memoria difensiva in data 25-10-2012, si costituisce il Sig. Renzi Goffredo, personalmente e la ACD Marignanese (già ASD Marignano Calcio) a mezzo del proprio Presidente pro tempore eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per la omessa comunicazione dello stesso alle parti interessate, entro i termini perentori di giorni 7 dalla pubblicazione della decisione impugnata. Nel merito respingersi il ricorso per illegittimità del deferimento, in quanto generico e contraddittorio per difformità tra la norma che si assume violata e quella indicata nell’atto di incolpazione e tra la narrativa dei motivi del deferimento ed il dispositivo dello stesso, invocando il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della decisione di prima istanza. Motivi della decisione In via preliminare si rileva la tardività delle controdeduzioni trasmesse via fax in data 25-10-2012, abbondantemente oltre i termini prescritti. Il ricorso della Procura Federale deve essere respinto. Correttamente, infatti la C.D.T. Emilia Romagna, ha ritenuto insussistente la violazione relativa alla omessa sottoscrizione da parte di uno dei genitori, richiamando la decisione della Corte di Giustizia Federale del 21-10-2009 C.U. n° 48, con la quale si riteneva, agli effetti del tesseramento, sufficiente la sottoscrizione di un solo esercente la patria potestà. Appare opportuno comunque precisare che il tesseramento del minore Urbinelli William presso la società Marignano Calcio fu sottoscritto il 29-09-2009 e ratificato dall’Ufficio Tesseramenti della Federazione, a nulla rilevando il fatto che fosse stato sottoscritto da uno solo dei genitori esercenti la patria potestà. Solo successivamente e su reclamo del Sig. Urbinelli Fulvio la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. 15/D del 10-02-2012 annullava il tesseramento del calciatore, avuta conoscenza di una situazione di fatto (separazione dei coniugi e affidamento congiunto del minore) ignorata all’epoca sia dalla società che dall’Ufficio Tesseramenti. P.Q.M. Respinge il ricorso avanzato dalla Procura Federale avverso la decisione della C.D. Territoriale Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n. 11 del 19.09.2012.
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