F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (95) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 71 del 18.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (95) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 71 del 18.9.2012). La Commissione letti gli atti, Osserva Con atto in data 21.09.2012, il Presidente vicario pro-tempore della GSD Enna Calcio Sig. Gianfilippo Ivano Siracusa, propone reclamo avverso la decisione della C.D.T. Sicilia, pubblicato sul C.U. N° 71 del 18.09.2012, con la quale veniva accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale, in data 22.09.2012, nei confronti del Sig. Cannarozzo Giuseppe, quale Presidente della GSD Enna e della società stessa, il primo per violazione degli art. 1 co 1 e art. 8 commi 9 e 10 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter co. 13 NOIF per non aver ottemperato all’obbligo di adempimento nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del lodo emesso dal collegio arbitrale presso la L.N.D. e pubblicato sul C.U. n. 3 del 13.11.2010/2011 a seguito del contenzioso fra la predetta Società ed il proprio allenatore Sig. De Maria Guido a cui era stato corrisposto un acconto di € 5.000,00 sugli 8.500,00 dovuti; la seconda ai sensi dell’art. 4 co. 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva diretta, per il fatto di un suo tesserato e, per l’effetto, infliggeva al primo la inibizione per mesi 5 e l’ammenda di € 2.000,00 e alla seconda la penalizzazione di un punto da scontarsi nel Campionato in corso. Sostiene il reclamante che la decisione della C.D.T. Sicilia è illegittima e va annullata trattandosi di contestazione identica a quella già valutata dalla C.D.T. Sicilia e decisa con provvedimento sanzionatorio pubblicato sul C.U. n° 493 del 07.06.2011. In effetti, la Procura Federale, con proprio atto del 06.04.2011 deferiva innanzi alla C.D. Territoriale Sicilia, il Sig. Giuseppe Cannarozzo quale Presidente pro-tempore, della Società GSD Enna Calcio e la Soc. medesima, il primo per violazione dell’art. 1 co 1 C.G.S. e art. 8 co. 9 e 10 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter co 13 NOIF, per non aver ottemperato all’obbligo di adempimento nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del lodo emesso dal collegio arbitrale presso la L.N.D. e pubblicato sul C.U. n° 3 del 13.11.2010- 2011, a seguito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore Sig. De Maria Guido, a cui era stato corrisposto solo un acconto di € 5.000,00 sugli 8.500,00 dovuti. La C.D.T. Sicilia definiva il procedimento con decisione emessa il 07.06.2011 pubblicata sul C.U. n° 493/CDT 43, ed infliggeva al Cannarozzo mesi 4 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda, e 2 punti di penalizzazione alla Società, da scontarsi nel Campionato 2011- 2012. Appare del tutto evidente che la impugnata decisione, avendo contenuti soggettivi ed oggettivi del tutto identici, costituisca una palese violazione del principio del “ne bis in idem” e pertanto debba essere revocata. P.Q.M. accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca il provvedimento di cui al CU n 71 del 18.9.2012 nei confronti di Giuseppe Cannarozzo e della Società GSD Enna Calcio. Nulla per la tassa non versata.
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