F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (112) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 32 del 4.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (112) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 32 del 4.10.2012). A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti della Società ASD Cussignacco Calcio l’ammenda di € 100,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede l’annullamento della delibera impugnata. In data odierna nessuno è comparso per la Società, per la Procura federale è presente l’avv. Dario Perugini, il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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