F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO DE COL (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società FC Legnago Salus SSD), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società FC LEGNAGO SALUS SSD – (nota n. 2153/192 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO DE COL (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società FC Legnago Salus SSD), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società FC LEGNAGO SALUS SSD - (nota n. 2153/192 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012). Con provvedimento del 17 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) l’Avv. Benelle Leonardo, iscritto nel Registro Agenti della FIGC, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato, il quale, all’atto del conferimento medesimo, non aveva lo status di “professionista”. 2) Il Signor De Col Filippo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società FC Legnago Salus SSD a r.l. e attualmente tesserato per la Società Virtus Entella Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatore Leonardo Benelle, senza rivestire tale qualifica essendo egli, all’epoca dei fatti, ancora un calciatore dilettante. 3) Società FC Legnago Salus SSD a r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Benelle Leonardo e De Col Filippo presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, alla luce di quanto dedotto dai deferiti nelle proprie memorie difensive, ha richiesto il proscioglimento dei deferiti. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento non risulta fondato alla luce di quanto risulta dagli atti e di quanto dedotto dai deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dichiara il proscioglimento dei deferiti Avv. Benelle Leonardo, Signor De Col Filippo, Società FC Legnago Salus SSD a r.l.
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