F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (Calciatore tesserato della Società ASD Kaos Futsal), ALESSANDRO CAPUTO (Dirigente della Società ASD Kaos Futsal), Società ASD KAOS FUTSAL – (nota n. 2624/259 pf12-13/AA/ac del 7.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012
(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (Calciatore tesserato della Società ASD Kaos Futsal), ALESSANDRO CAPUTO (Dirigente della Società ASD Kaos Futsal), Società ASD KAOS FUTSAL - (nota n. 2624/259 pf12-13/AA/ac del 7.11.2012).
Con provvedimento del 7 novembre 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 16 ottobre 2012 pervenuta dal Segretario della Divisione Calcio a 5 e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva (rilevata in occasione della disputa della prima gara di campionato di Serie A, Kaos Futsal-Asti del 15/09/2012), il predetto calciatore, il Sig. Alessandro Caputo, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva Kaos Futsal ASD. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta. All’inizio della riunione odierna i Signori Carlos Augusto Dos Santos Da Silva, Alessandro Caputo e la Società Kaos Futsal ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Carlos Augusto Dos Santos Da Silva, Alessandro Caputo e la Società Kaos Futsal ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Augusto Dos Santos Da Silva, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla sanzione dell’ammonizione con diffida; pena base per il Sig. Alessandro Caputo, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Kaos Futsal ASD, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammonizione con diffida per il Signor Carlos Augusto Dos Santos Da Silva; ▪ inibizione per giorni 20 (venti) al Signor Alessandro Caputo; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Kaos Futsal ASD.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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