F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (340) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO IELMINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD US Crennese) E DELLE SOCIETA’ ASD US CRENNESE E ASD LESA VERGANTE (nota n. 89/512pf11- 12/SS/ep del 5.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (340) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO IELMINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD US Crennese) E DELLE SOCIETA’ ASD US CRENNESE E ASD LESA VERGANTE (nota n. 89/512pf11- 12/SS/ep del 5.7.2012). La Procura Federale, traendo spunto da una segnalazione del Settore Tecnico della FIGC che recava in allegato una denuncia dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio afferente il comportamento antiregolamentare dell’allenatore di base sig. Massimiliano Schettino, accertava che quest’ultimo, nel corso della stagione sportiva 2010/2011, aveva assunto la conduzione tecnica della Società ASD US Crennese partecipante al Campionato Promozione Girone A lombarda, nel mentre era tesserato in qualità di Presidente della ASD Lesa Vergante, partecipante al Campionato Terza Categoria Girone A Piemontese. Veniva altresì accertato che lo Schettino, nell’assumere la detta carica di presidente di società, non aveva presentato a norma dell’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico la domanda di sospensione dall’Albo ed aveva violato l’art. 38 comma 1 dello stesso Regolamento contenente il divieto per i tecnici di tesserarsi ovvero indipendentemente dal tesseramento di svolgere attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva, pena l’adozione di provvedimenti disciplinari. La Procura Federale, pertanto, con atto datato il 13 febbraio 2012 e reiterato il 5 luglio 2012 per difetto di notifica del primo, nel mentre procedeva nei confronti dello Schettino con separato deferimento innanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC ai sensi degli artt. 35 comma 3 e 36 commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Marco Ielmini, all’epoca dei fatti Presidente della ASD US Crennese, a cui contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 36, 37, 38 NOIF, 35 e 38 comma 1 Regolamento Settore Tecnico, perchè aveva tesserato lo Schettino in qualità di allenatore della squadra pur essendo questi nella medesima stagione sportiva già tesserato quale dirigente di altra società. Deferiva contestualmente tanto la Società ASD US Crennese ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte del Presidente Ielmini e dell’allenatore Scettino, quanto la Società ASD Lesa Vergante ai sensi dell’art. 4 commi 1 per responsabilità diretta con riferimento alla condotta del Presidente Schettino. Al Deferimento resistono le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, le quali, a mezzo di Memorie difensive, le quali chiedono entrambe di essere prosciolte, deducendo la prima delle due che il tesseramento del tecnico Schettino era avvenuto l’11 febbraio 2011 dopo che lo stesso Schettino aveva offerto la prova di essersi dimesso da Presidente della Società ASD Lesa Vergante in data 7 febbraio 2011 e di aver comunicato dette dimissioni ai competenti Uffici del Comitato Regionale Piemonte con lettera raccomandata del 9 febbraio 2011, per cui non vi poteva essere alcuna responsabilità che fosse imputabile ad essa Società; la seconda delle due, al pari della prima, che non vi poteva essere alcuna responsabilità che le fosse imputabile, essendo essa Società del tutto estranea alle vicende riguardanti lo Schettino, maturate in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di Presidente. Ha inoltre concluso la Società ASD Lesa Vergante, formulando in via subordinata e nella ipotesi in cui fosse comunque riscontrata una sua responsabilità istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. All’inizio della riunione odierna tutti i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Marco Ielmini e le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Ielmini sanzione della inibizione per mesi due, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, sanzione dell’ammenda di € 450,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 300,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Marco Ielmini inibizione per giorni 40 (quaranta); ASD US Crennese ammenda di € 300,00 (trecento/00); ASD Lesa Vergante ammenda di € 300,00 (trecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento”.
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