F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (75) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FC FIDENE SSD Srl (nota n. 1148/1377pf10-11/GR/mg del 5.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (75) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FC FIDENE SSD Srl (nota n. 1148/1377pf10-11/GR/mg del 5.9.2012). La Procura Federale, con atto del 5 settembre 2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società FC Fidene SSD Srl per rispondere, ai sensi dell’art. 4 comma 3 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento posto in essere dai propri sostenitori in occasione dell’incontro Langcraig – Fidene del 24 aprile 2011, disputato nell’ambito del Torneo di Jesolo, riservato a giocatori nati dal 1° gennaio 1994 al compimento anagrafico del 14° anno di età. Era accaduto che l’arbitro della gara, dopo quattro minuti dall’inizio, l’aveva sospesa in quanto l’allenatore della Società Fidene gli diceva di voler ritirare la propria squadra a motivo del gioco aggressivo di parte di alcuni calciatori e dei toni accesi che si erano manifestati in campo. L’arbitro, dopo aver adottato il provvedimento di sospensione, nel mentre era in procinto di raggiungere gli spogliatoi veniva offeso e minacciato da persone riconducibili alla Società Fidene, una delle quali, genitore di un calciatore o dirigente della stessa Società Fidene, lo colpiva sulla spalla con una spallata e lo minacciava; la Polizia di Stato, che chiamata dell’arbitro interveniva sul posto unitamente ai Vigili Urbani di Jesolo, constatava che la porta dello spogliatoio dell’arbitro era stata danneggiata dalle stesse persone. L’accaduto trovava ampio spazio sulla stampa, che riportava tra l’altro la notizia della richiesta del DASPO nei confronti dei genitori dei calciatori della Società Fidene. A siffatto deferimento resiste con memoria scritta la Società Fidene, la quale deduce che le persone che avevano posto in essere i descritti comportamenti non erano in alcun modo sostenitori della Società Fidene, che, peraltro, attraverso l’opera dell’allenatore e del dirigente accompagnatore della squadra, si era adoperata per dare assistenza all’arbitro, fornendogli conforto e protezione. Conclude per il proscioglimento, ovvero, in subordine e nella ipotesi che le fosse attribuita una qualsivoglia responsabilità, per una sanzione limitata ad una lievissima ammenda ai sensi dell’art. 18 CGS. All’inizio della riunione odierna la Società deferita, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Fidene, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Fidene ammenda di € 900,00 più diffida, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 600,00 più diffida;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00) più diffida alla Società FC Fidene SSD Srl . Dichiara la chiusura del procedimento”.
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