• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 30 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, MAGLI
Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, D’IPPOLITO Vincenzo, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US
GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 30 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, MAGLI
Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, D’IPPOLITO Vincenzo, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US
GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012).
Con atto del 18 giugno 2012, la Procura federale ha deferito:
A) A.1 – Gianluca ZUCCARI, Giovanni SARTORI;
1. il Sig. Gianluca ZUCCARI, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Giovanni SARTORI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della CHIEVO VERONA Srl;
per rispondere:
Gianluca ZUCCARI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della CHIEVO VERONA Srl che del calciatore Giuseppe Scurto, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Giovanni SARTORI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale del calciatore Giuseppe Scurto, all’Agente Gianluca ZUCCARI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Scurto, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
B) A.2 – Paolo LANZETTA, Flaviano TONELLOTTO;
1. il Sig. Paolo LANZETTA, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Flaviano TONELLOTTO;
per rispondere:
Paolo LANZETTA della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della TRIESTINA CALCIO Spa che dei calciatori Juan Ignazio Gomez Taleb e Luis Enrique Gomes Da Silva, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Flaviano TONELLOTTO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale relativa al tesseramento dei calciatori Juan Ignazio Gomez Taleb e Luis Enrique Gomes Da Silva, all’Agente Paolo LANZETTA il quale, a sua volta, risultava titolare dei mandati conferiti dai medesimi calciatori, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
C) A.3 – Claudio DE NICOLA, Antonio MAGLI
A. il Sig. Claudio DE NICOLA, Agente di Calciatori;
B. il Sig. Antonio MAGLI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della AS LUCCHESE LIBERTAS Srl;
per rispondere:
Claudio DE NICOLA, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della AS LUCCHESE LIBERTAS Srl che del calciatore Filippo Petterini, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Antonio MAGLI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, finalizzato all’assistenza contrattuale relativa al calciatore Filippo Petterini, all’Agente Claudio DE NICOLA il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Petterini, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
D) A.4 – Vincenzo D’IPPOLITO, Pietro FRANZA
1) il Sig. Vincenzo D’IPPOLITO, Agente di Calciatori;
2) il Dott. Pietro FRANZA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FC MESSINA PELORO Srl;
per rispondere:
Vincenzo D’IPPOLITO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società FC MESSINA PELORO Srl che del calciatore Edgar ALVAREZ REYES, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Dott. Pietro FRANZA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Edgar ALVAREZ REYES all’Agente Vincenzo D’IPPOLITO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Alvarez, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
E) A.5 – Alessio FERRONI, Sandro MENCUCCI
1) il Sig. Alessio FERRONI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. SANDRO MENCUCCI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società ACF FIORENTINA Spa;
per rispondere:
Alessio FERRONI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società ACF FIORENTINA Spa che del calciatore Stefano DEL SANTE, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
SANDRO MENCUCCI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Stefano DEL SANTE, all’Agente Alessio FERRONI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Del Sante, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
F) A.6 – Gian Francesco CARDI, Mario PRETO
1) il Sig. Gian Francesco CARDI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Mario PRETO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC MANTOVA Srl;
per rispondere:
Gian Francesco CARDI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società AC MANTOVA Srl che del calciatore Marco BERNACCI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Mario PRETO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale relativa al tesseramento del calciatore Marco BERNACCI, all’Agente Gian Francesco CARDI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Bernacci, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
G) A.7 – Vincenzo RISPOLI, Luigi CAFARO, Alfredo CAZZOLA, Giuseppe MAROTTA, GROSSETO FC Spa
1) il Sig. Vincenzo RISPOLI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luciano CAFARO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US GROSSETO Srl ;
3) la Società US GROSSETO Srl ;
4) il Sig. Alfredo CAZZOLA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società BOLOGNA 1909 Spa;
5) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA Spa
per rispondere:
Vincenzo RISPOLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, nonché in riferimento all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività:
• sia nell’interesse della Società US GROSSETO Srl che del calciatore Marco CARPARELLI,
• sia nell’interesse della Società BOLOGNA 1909 Spa che del calciatore Christian AMOROSO,
venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Vincenzo RISPOLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società UC SAMPDORIA Spa che del calciatore Claudio BELLUCCI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Luciano CAFARO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Marco CARPARELLI all’Agente Vincenzo RISPOLI, il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Carparelli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US
GROSSETO Srl; la Società US GROSSETO Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Luciano CAFARO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Alfredo CAZZOLA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Christian AMOROSO, all’Agente Vincenzo RISPOLI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Amoroso, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 e agli artt. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al trasferimento del calciatore Claudio BELLUCCI all’Agente Vincenzo RISPOLI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Bellucci;
H) A.8 – Antonio REBESCO, Pietro LO MONACO
1) il Sig. Antonio REBESCO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Pietro LO MONACO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società CALCIO CATANIA Spa;
per rispondere:
Antonio REBESCO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 12 e 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società CALCIO CATANIA Spa che del calciatore Gianvito PLASMATI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Pietro LO MONACO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Gianvito PLASMATI all’Agente Antonio REBESCO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Plasmati, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
I) A.9 – Pietro LIBERTI, Mario PRETO
1) il Sig. Pietro LIBERTI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Mario PRETO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC MANTOVA Srl;
per rispondere:
Pietro LIBERTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 12 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società AC MANTOVA Srl che del calciatore Giorgio CORONA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Mario PRETO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1 e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Giorgio CORONA al suo stesso Agente Pietro LIBERTI, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
J) A.10 – Matteo ROGGI, Luca BENEDETTINI, Giovanni RIANO
1) il Sig. Matteo ROGGI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luca BENEDETTINI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società RIMINI CALCIO FC;
3) il Sig. Giovanni RIANO, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società REGGINA CALCIO Spa;
per rispondere:
Matteo ROGGI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 e con l’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società RIMINI CALCIO FC che del calciatore Francesco VALIANI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Valiani, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi;
Matteo ROGGI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 e con l’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società REGGINA CALCIO Spa che del calciatore Emmanuel CASCIONE, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Cascione, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi;
Luca BENEDETTINI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Francesco VALIANI al suo stesso Agente Matteo ROGGI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Valiani, così determinando una situazione di fatto di conflitto di interessi;
Giovanni RIANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 12, 15, commi 1 e 10, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Emmanuel CASCIONE all'Agente Matteo ROGGI, nonostante tale agente curasse gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Cascione, così determinando una situazione di fatto di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società REGGINA CALCIO Spa;
K) A.11 – Giorgio PARRETTI, Maurizio STIRPE, Giorgio PERINETTI, Rino FOSCHI, Alessandro ZARBANO, AC BARI Spa, FROSINONE CALCIO Srl, US CITTA’ DI PALERMO Spa, GENOA CRICKET & FC Spa
1) il Sig. Giorgio PARRETTI, Agente di Calciatori;
2) il dott. Maurizio STIRPE, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FROSINONE Calcio Srl;
3) la Società FROSINONE Calcio Srl;
4) il Sig. Giorgio PERINETTI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società AS BARI Spa;
5) la Società AS BARI Spa;
6) il Sig. Rino FOSCHI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US CITTA’ DI PALERMO Spa;
7) la Società US CITTA’ DI PALERMO Spa;
8) il Sig. Alessandro ZARBANO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri dirappresentanza della Società GENOA C. FC Spa;
9) la Società GENOA C. FC Spa;
per rispondere:
Giorgio PARRETTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art 12 e con l’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività:
• nell’interesse della Società FROSINONE Calcio Srl e del calciatore Simone CAVALLI;
• nell’interesse della Società AS BARI Spa e del calciatore Simone CAVALLI;
• nell’interesse della Società US CITTA’ DI PALERMO Spa e del calciatore Giuseppe BIAVA;
• nell’interesse della Società GENOA C. FC Spa e del calciatore Giuseppe BIAVA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Maurizio STIRPE, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, dal medesimo Stirpe posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Simone CAVALLI all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Cavalli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società FROSINONE Calcio Srl;
la Società FROSINONE Calcio Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente dott. Maurizio STIRPE, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Giorgio PERINETTI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, dal medesimo Perinetti posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale
finalizzata al tesseramento del calciatore Michele ANACLERIO all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Anaclerio, così determinando una situazione di conflitto di interessi, circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società AS BARI Spa;
la Società AS BARI Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Giorgio PERINETTI, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Rino FOSCHI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15 comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale del calciatore Giuseppe BIAVA all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Biava, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US CITTA’ DI PALERMO Spa;
la Società US CITTA’ DI PALERMO Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Rino FOSCHI, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Alessandro ZARBANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 12, 15, comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Giuseppe BIAVA all’Agente Giorgio PARRETTI, titolare del mandato conferito dal medesimo Biava, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società GENOA C. FC Spa;
la Società GENOA C. FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Alessandro ZARBANO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
L) A.12 – Bruno CARPEGGIANI, Giuseppe MAROTTA, Franco SOLDATI
1) il Sig. Bruno CARPEGGIANI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA. Spa;
3) il Sig. Franco SOLDATI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UDINESE CALCIO Spa
per rispondere:
Bruno CARPEGGIANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UC SAMPDORIA. Spa e del calciatore Gionata MINGOZZI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi
del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal calciatore Mingozzi, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Bruno CARPEGGIANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UDINESE CALCIO Spa e del calciatore Antonio DI NATALE, così determinando una situazione di conflitto di
interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Gionata MINGOZZI al suo stesso Agente Bruno CARPEGGIANI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Mingozzi, così determinando una situazione di conflitto di
interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA. Spa;
Franco SOLDATI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, prima parte e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Antonio DI NATALE all’Agente Bruno CARPEGGIANI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Di Natale, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UDINESE CALCIO Spa;
M) A.13 – Luca DELL’AMICO, Luca BENEDETTINI
1) il Sig. Luca DELL’AMICO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Luca BENEDETTINI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società RIMINI CALCIO FC SRL;
per rispondere:
Luca DELL’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società RIMINI CALCIO FC SRL che del calciatore Athos FERRETTI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Luca BENEDETTINI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Athos FERRETTI al suo stesso Agente Luca DELL’AMICO, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
N) A.14 – Fabio DIAFERIO, Sergio GASPARIN
1) il Sig. Fabio DIAFERIO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Sergio GASPARIN, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società VICENZA CALCIO Spa ;
per rispondere:
Fabio DIAFERIO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società VICENZA CALCIO Spa che del calciatore Luis HELGUERA BUJA, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Sergio GASPARIN, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Luis HELGUERA BUJA al suo stesso Agente Fabio DIAFERIO, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
O) A.15 – Adriano REBUFFI, Vero PAGANONI, PRO VERCELLI CALCIO FC Srl,
Giuseppe MAROTTA, Alessandro ZARBANO
1) il Sig. Adriano REBUFFI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Vero PAGANONI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl;
3) la Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl;
4) il Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA. Spa;
5) il Sig. Alessandro ZARBANO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società GENOA C. FC Spa;
per rispondere:
Adriano REBUFFI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1 febbraio 2007, ovvero con riferimento a quanto previsto dall’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1 febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto
il periodo di espletamento del suo mandato professionale - che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività:
• nell’interesse della Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl, Fabio PILLERI,
Daniele VASOIO e Cristian LIZZORI;
• nell’interesse della Società UC SAMPDORIA Spa e del calciatore Luca CASTELLAZZI;
• nell’interesse della Società GENOA C. FC Spa e del calciatore Paolo FACCHINETTI,
venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
il Sig. Vero PAGANONI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, ovvero con riferimento a quanto previsto dall’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1 febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Fabio PILLERI, Daniele VASOIO e Cristian LIZZORI al loro stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl; la Società US PRO VERCELLI CALCIO Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Vero PAGANONI, con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
il dott. Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico finalizzato al tesseramento del calciatore Luca CASTELLAZZI al suo stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA. Spa;
il Sig. Alessandro ZARBANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Paolo FACCHINETTI al suo stesso Agente Adriano REBUFFI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società GENOA C. FC Spa;
P) A.16 – Massimo CAMARLINGHI, Maurizio RICCARDI, Giuseppe MAROTTA, Pier Paolo MARINO, UC SAMPDORIA Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa;
1) il Sig. Massimo CAMARLINGHI, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Maurizio RICCARDI, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società PIACENZA FC Spa;
3) il Sig. GIUSEPPE MAROTTA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società UC SAMPDORIA Spa;
4) la Società UC SAMPDORIA Spa;
5) il Sig. Pier Paolo MARINO, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSC CALCIO NAPOLI Spa;
6) la Società SSC CALCIO NAPOLI Spa;
per rispondere:
Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società PIACENZA FC Spa, che dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, commi 1 e 10, prima parte del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società UC SAMPDORIA Spa nonché dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO e Hugo Armando CAMPAGNARO,
nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi dei nominati calciatori ed avesse risolto i mandati conferiti dai medesimi Miglionico e Campagnaro, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
Massimo CAMARLINGHI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività nell’interesse della Società SSC CALCIO NAPOLI Spa e del calciatore Hugo Armando CAMPAGNARO, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Campagnaro, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
Maurizio RICCARDI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO al suo stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società PIACENZA FC Spa;
Giuseppe MAROTTA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, commi 1 e 10, prima parte e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento dei calciatori Leonardo Martin MIGLIONICO e Hugo Armando CAMPAGNARO, al loro stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi dei nominati calciatori ed avesse risolto i mandati conferiti dai medesimi Miglionico e Campagnaro, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società UC SAMPDORIA Spa;
la Società UC SAMPDORIA Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Giuseppe MAROTTA, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Pier Paolo MARINO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Hugo Armando CAMPAGNARO al suo stesso Agente Massimo CAMARLINGHI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del nominato calciatore ed avesse risolto il mandato conferito dal medesimo Campagnaro, così determinando di fatto una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società SSC CALCIO NAPOLI Spa;
la Società SSC CALCIO NAPOLI Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, posti in essere dal proprio dirigente Sig. Pier Paolo MARINO, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento;
Q) A.17 – Gabriele SAVINO, Vincenzo MARINESE
1) il Sig. Gabriele SAVINO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Vincenzo MARINESE, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSC VENEZIA Spa;
per rispondere:
Gabriele SAVINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società SSC VENEZIA Spa, che del calciatore Marco MORO, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Vincenzo MARINESE, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al rinnovo contrattuale del calciatore Marco MORO all’Agente Gabriele SAVINO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Moro, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
R) A.18 – Danilo CARAVELLO, Sergio CASSINGENA, VICENZA CALCIO Spa
1) il Sig. Danilo CARAVELLO, Agente di Calciatori;
2) il Sig. Sergio CASSINGENA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società VICENZA CALCIO Spa;
3) la Società VICENZA CALCIO Spa;
per rispondere:
Danilo CARAVELLO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui dell’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società VICENZA CALCIO Spa, che del calciatore Ferdinando SFORZINI, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti;
Sergio CASSINGENA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Ferdinando SFORZINI all’Agente Danilo CARAVELLO il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Sforzini; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società VICENZA CALCIO Spa;
la Società VICENZA CALCIO Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Sergio CASSINGENA, dirigente con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento.
S) Claudio VIGORELLI, Giovanni VRENNA
1. il Sig. Claudio VIGORELLI, Agente di Calciatori;
2. il Sig. Giovanni VRENNA, all’epoca dei fatti, dirigente con poteri di rappresentanza della Società FC CROTONE Srl;
per rispondere:
A.19) Claudio VIGORELLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente fino al 1° febbraio 2007, per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società FC CROTONE Srl che del calciatore Sebastien PIOCELLE, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; Giovanni VRENNA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 16 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come evidenziati nel deferimento, da lui posti in essere per aver conferito incarico per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Sebastien PIOCELLE all’Agente Claudio VIGORELLI il quale, a sua volta, risultava titolare del mandato conferito dal medesimo Procelle, così determinando una situazione di conflitto di interessi; circostanza questa che non poteva essere ignorata dalla Società FC CROTONE Srl;
B.1) - Claudio VIGORELLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi alla LAWSPORT Srl, Società di cui è socio una persona giuridica, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
T) C.1 – Stefano ANTONELLI, Danilo CARAVELLO, Silvio PAGLIARI – FOOTBALL SERVICE S.AS, SERVICE FOOTBALL SAS, ALL SERVICE SAS, SERVICE ALL SAS
1. il Sig. Stefano ANTONELLI, Agente di Calciatori
2. il Sig. Danilo CARAVELLO, Agente di Calciatori
3. il Sig. Silvio PAGLIARI, Agente di Calciatori
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, come evidenziati nel deferimento, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti:
• in favore del calciatore Cristian BUCCHI e delle Società MODENA FC Spa, NAPOLI Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Alessandro GRANDONI e della Società LIVORNO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Maurizio DOMIZZI e della Società NAPOLI Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Roberto BARONIO e della Società LAZIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Yuri CROCERI e della Società CHIEVO VERONA Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Angelo ANTONAZZO e della Società MODENA FC Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli);
• in favore del calciatore Andrea PAROLA e della Società SAMPDORIA Spa, mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Francesco VIRDIS e della Società CESENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società REGGINA CALCIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli);
• in favore del calciatore Francesco MAGNANELLI e della Società SASSUOLO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli);
• in favore del calciatore Fabrizio ANSELMI e della Società SASSUOLO CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli);
• in favore del calciatore Michelangelo MINIERI e della Società AVELLINO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Marco SANSOVINI e della Società GROSSETO FC Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Antonelli);
• in favore del calciatore Xhulian RRUDHO e della Società CHIEVO VERONA Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello);
• in favore del calciatore Ferdinando SFORZINI e della Società VICENZA CALCIO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Emanuele BERRETTONI e della Società BASSANO VIRTUS Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Antonelli, Caravello);
• in favore del calciatore Domenico DI CECCO e della Società AVELLINO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello);
• in favore del calciatore Angelo ANTONAZZO e della Società FROSINONE CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Cristian BUCCHI e delle Società SIENA Spa, BOLOGNA FC Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa mandati tutti finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Andrea GIALLOMBARDO e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società REGGINA CALCIO SPA, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Luca TOGNOZZI e della Società DELFINO PESCARA 1936 Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Caravello, Pagliari);
• in favore del calciatore Guido MARILUNGO e della Società SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni (Pagliari, Caravello);
il tutto come meglio specificato nella parte motiva del deferimento.
U) D.1 – Nadia CANTINI e Davide SCAPINI – ISSS Srl
1. la Sig.ra Nadia CANTINI, Agente di Calciatori
2. il Sig. Davide SCAPINI, Agente di Calciatori
per rispondere:
a) Davide SCAPINI e Nadia CANTINI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento Agenti, per avere il primo attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla ISSS Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, e senza che ciò fosse stato espressamente autorizzato dal calciatore ovvero dalla Società professionistica, all’atto del conferimento dell’incarico, e per avere la seconda, nella qualità di Amministratore Unico della ISSS Srl, acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti allo stesso SCAPINI;
b) Nadia CANTINI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla ISSS Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, e per avere – nella qualità di Amministratore Unico della ISSS Srl – acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferitigli;
c) Davide SCAPINI e Nadia CANTINI della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti:
• in favore del calciatore Eugenio Lamanna a decorrere e della Società Calcio Como Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto Davide Scapini, socio della ISSS Srl, era l’Agente del medesimo Lamanna, mentre Nadi Cantini, rappresentava gli interessi della Società Como, controparte contrattuale nel medesimo trasferimento;
V) D.2 – Letterio PINO, Sauro CATELLANI – FOOTBALL AGENCY Srl
1) il Sig. Letterio PINO, Agente di Calciatori
2) il Sig. Sauro CATELLANI, Agente di Calciatori
per rispondere:
Sauro CATELLANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b), d), e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla FOOTBALL AGENCY Srl che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti, tenuto conto che:
• all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante”
della FOOTBALL AGENCY Srl, circostanza questa non veritiera, atteso che il legale rappresentante era il Sig. Letterio PINO;
• l’Agente Sauro CATELLANI, non essendo socio, non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla FOOTBALL AGENCY Srl;
• la Società FOOTBALL AGENCY Srl non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti;
• la maggioranza assoluta del capitale sociale della FOOTBALL AGENCY Srl non è posseduta direttamente da soci Agenti; Letterio PINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), del medesimo Regolamento e di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d), del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla FOOTBALL AGENCY Srl, che non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività
disciplinata dal regolamento Agenti, tenuto conto che:
• la Società FOOTBALL AGENCY Srl non ha come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento Agenti;
• con riferimento al mandato sottoscritto in data 19 dicembre 2007, la maggioranza assoluta del capitale sociale della FOOTBALL AGENCY Srl non è posseduta direttamente da soci Agenti; Letterio PINO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione della FOOTBALL AGENCY Srl - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa da Sauro CATELLANI; Letterio PINO e Sauro CATELLANI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti:
• in favore del calciatore Luca ANTONINI e della Società UC SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni;
• in favore del calciatore Matteo CONTINI a decorrere e della Società SSC NAPOLI Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Marco RUSSO a decorrere e della Società CALCIO PADOVA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Gianluca PEGOLO a decorrere e della Società AC SIENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento.
W) D.3 – Fernando ARBOTTI, Adalgisa CERULLI – SPORT PROMOTION S.AS
1. il Sig. Fernando ARBOTTI, Agente di Calciatori
2. la Sig.ra Adalgisa CERULLI, Agente di Calciatori
per rispondere:
Adalgisa CERULLI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e c) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla SPORT PROMOTION S.AS sia perché all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della SPORT PROMOTION SAS, circostanza questa non veritiera, atteso che Socio Accomandatario era il Sig. Fernando ARBOTTI; sia perché l’Agente Adalgisa CERULLI, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla SPORT PROMOTION SAS;
Fernando ARBOTTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Socio Accomandatario della SPORT PROMOTION S.AS - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa Adalgisa CERULLI;
Adalgisa CERULLI e Fernando ARBOTTI, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art 15, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore sino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti:
• in favore del calciatore Mattia BISO e della Società CALCIO CATANIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Cristiano DOMENICO e della Società FC RIMINI CALCIO Srl, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Cristiano DEL GROSSO e della Società AC SIENA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento.
X) D.4– Andrea D’AMICO, Luca PASQUALIN – PASQUALIN D’AMICO PARTNERS Srl
1. il Sig. Andrea D’AMICO, Agente di Calciatori
2. il Sig. Luca PASQUALIN, Agente di Calciatori
per rispondere:
Luca PASQUALIN, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 dei Regolamenti Agenti vigenti all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamenti Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl tenuto conto che:
• all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl, circostanza questa non veritiera,
atteso che il legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione era prima il Sig. Claudio PASQUALIN e dal 2 marzo 2009 il Sig. Andrea D’AMICO;
• l’Agente Luca PASQUALIN, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl;
• Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 dei Regolamenti Agenti vigenti all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) dei medesimi Regolamenti Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl tenuto conto che:
• all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dalle Società professionistiche è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl, circostanza questa non veritiera,
atteso che il legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione era prima il Sig. Claudio PASQUALIN e solo dal 2 marzo 2009 lo stesso Sig. Andrea D’AMICO;
• l’Agente Andrea D’AMICO, non essendo il socio cui è attribuita la rappresentanza legale (relativamente ai mandati assunti il 5 ottobre 2006 dal calciatore Donati, il 9 ottobre 2006 dal calciatore Sammarco, il 17 settembre 2008 dalla Società Atalanta Bergamasca Spa e il 10 novembre 2008 dal calciatore Toldo), non poteva conferire i diritti economici e patrimoniali alla PASQUALIN - D’AMICO PARTNERS Srl;
• Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione cin l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere - nella qualità di Consigliere della PASQUALIN -
D’AMICO PARTNERS Srl - acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alla stessa da lui medesimo e dal socio Luca PASQUALIN; Luca PASQUALIN e Andrea D’AMICO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, e con l’art 15, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore sino al 1° febbraio 2007, nonché in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti:
• in favore del calciatore Andrea CONSIGLI e della Società ATALANTA BERGAMASCA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni, in due occasioni, come meglio descritto nella parte motiva;
• in favore del calciatore Paolo SAMMARCO e della Società US SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni;
• in favore del calciatore Massimo DONATI e della Società AC MILAN Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Ignazio ABATE e della Società AC MILAN Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Andrea CARACCIOLO e della Società US SAMPDORIA Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento;
• in favore del calciatore Francesco TOLDO e della Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, mandati entrambi finalizzati al medesimo tesseramento.
Y) D.5 – Giuseppe BONETTO, Federico BONETTO, Marcello BONETTO, Francesco ROMANO, Claudio SCLOSA, Giovanni BIA, Vincenzo FERRARA – I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI MARCELLO BONETTO & C. S.AS, I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.AS, I.F.A INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY Srl ora in Liquidazione
A. il Sig. Giuseppe BONETTO, Agente di Calciatori
B. il Sig. Marcello BONETTO, Agente di Calciatori
C. il Sig. Federico BONETTO, Agente di calciatori
D. il Sig. Francesco ROMANO, Agente di Calciatori
E. il Sig. Claudio SCLOSA, Agente di Calciatori
F. il Sig. Giovanni BIA, Agente di Calciatori
G. il Sig. Vincenzo FERRARA, Agente di Calciatori
per rispondere
Federico BONETTO e Giovanni BIA della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e c) del medesimo Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dai mandati, puntualmente indicati in parte motiva, alla I.F.A. Srl, e alla Società IFA di Giuseppe Bonetto & C. S.AS, sia perchè all’atto del conferimento dell’incarico sui mandati sottoscritti dai calciatori
ovvero dalle Società professionistiche, anche successivamente al 1° febbraio 2007 è stato indicato al punto 2) che l’Agente “è legale rappresentante” della Società, circostanza questa non veritiera, e sia perché gli Agenti Federico BONETTO e Giovanni BIA, non essendo i soci cui è attribuita la rappresentanza legale, non potevano conferire i diritti economici e patrimoniali, rispettivamente, alla I.F.A. Srl e alla Società IFA di Giuseppe Bonetto & C. S.AS;
Federico BONETTO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento Agenti, per avere attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi alla I.F.A. Srl, Società di cui è socio una persona giuridica, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
Vincenzo FERRARA, Giuseppe BONETTO e Francesco ROMANO, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per avere, rispettivamente, nella qualità di Amministratore Unico /Liquidatore della I.F.A. Srl ovvero Socio Accomandatario della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.AS acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti alle stesse da Federico BONETTO e Giovanni BIA;
Federico BONETTO, Giuseppe BONETTO, Marcello BONETTO, Francesco ROMANO, Claudio SCLOSA e Giovanni BIA, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per
essersi trovati – rispettivamente nella qualità di Soci della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. S.AS, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. S.AS e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. S.AS) - in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. Il numero dei deferiti (la posizione di uno dei quali – Sig. Claudio Sclosa – è stata rinviata a nuovo ruolo per il mancato rispetto dei termini di notifica), la quantità delle questioni
trattate e delle posizioni definite ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, formalizzate con Comunicati Ufficiali nn. 36/CDN e 38/CDN, ha reso necessario lo svolgimento del dibattimento nelle riunioni del 25/10 e del 15/11/2012, al termine delle quali la Procura Federale ha concluso chiedendo,
1. per il Sig. ZUCCARI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre a € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
2. per il Sig. SARTORI, l’inibizione per mesi 2 (due);
3. per il Sig. LANZETTA, la prescrizione dell’illecito;
4. per il Sig. TONELLOTTO, la prescrizione dell’illecito;
5. per il Sig. DE NICOLA, la prescrizione dell’illecito;
6. per il Sig. MAGLI, la prescrizione dell’illecito;
7. per il Sig. D’IPPOLITO, la sospensione per mesi 2 (due) oltre ad € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
8. per il Sig. FRANZA, la prescrizione dell’illecito;
9. per il Sig. FERRONI, la prescrizione dell’illecito;
10. per il Sig. MENCUCCI, la prescrizione dell’illecito;
11. per il Sig. CARDI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre a € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
12. per il Sig. CAFARO, la inibizione per mesi 2 (due);
13. per il Sig. CAZZOLA, la inibizione per mesi 2 (due);
14. per il Sig. LIBERTI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre ad € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
15. per il Sig. BENEDETTINI, la inibizione per mesi 3 (tre);
16. per il Sig. RIANO, la inibizione per mesi 2 (due);
17. per il Sig. FOSCHI, la inibizione per mesi 2 (due);
18. per il Sig. SOLDATI, la inibizione per mesi 2 (due);
19. per il Sig. DIAFERIO, la prescrizione dell’illecito;
20. per il Sig. GASPARIN, la prescrizione dell’illecito;
21. per il Sig. REBUFFI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre ad € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
22. per il Sig. PAGANONI, la prescrizione dell’illecito;
23. per il Sig. CAMARLINGHI, non doversi procedere essendo lo stesso deceduto;
24. per il Sig. RICCARDI, la prescrizione dell’illecito;
25. per il Sig. SAVINO, la prescrizione dell’illecito;
26. per il Sig. MARINESE, la prescrizione dell’illecito;
27. per il Sig. VRENNA, la prescrizione dell’illecito;
28. per il Sig. CANTINI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre ad € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda;
29. per la Sig.ra SCAPINI, la sospensione per mesi 2 (due) oltre ad € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda;
30. per il Sig. ROMANO la sospensione per mesi 6 (sei) oltre ad € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda;
31. per il Sig. FERRARA, la inibizione per mesi 2 (due);
32. per la BARI, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
33. per la GROSSETO, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
34. per la PALERMO, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
35. per la NAPOLI, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
I deferiti, se costituiti e comparsi, hanno concluso invece, chi, associandosi alle richieste di prescrizione formulata dalla Procura federale, chi, insistendo per il proscioglimento e/o, in subordine, per l’applicazione di sanzioni contenute nel minimo edittale. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. Come anticipato, i deferiti hanno sollevato numerose eccezioni, sia nel rito sia nel merito, che, per la loro ricorrenza, ben possono essere trattate unitariamente, consentendo di affrontare questioni specifiche all’esame di ogni singola posizione. Orbene, il deferimento prende spunto dalle dichiarazioni, riprese da alcuni quotidiani, rilasciate nei primi giorni di aprile 2009 dal Sig. Alessandro Moggi, all’esito del procedimento nel quale è stato riconosciuto responsabile di alcuni fatti aventi indubbia attinenza con quelli per cui oggi si procede. Una volta aperta l’indagine, la Procura federale ha acquisito una serie di atti e documenti, il cui contenuto è stato confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni degli Agenti poi deferiti. Nelle more, il Sig. Moggi, con esposto presentato il 24/6/2009 al quale ha allegato una relazione della Guardia di Finanza confluita nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli, ha rafforzato il contenuto delle dichiarazioni con le quali ha sostanzialmente chiarito che non poteva essere considerato l’unico responsabile delle violazioni contestate, tenuto conto della sistematicità che ne connotava la commissione da parte di moltissimi altri Agenti. In effetti, l’attività di indagine ha consentito di verificare l’esistenza di anomalie risalenti nel tempo ma comunque protrattesi sino ad oggi (basti considerare non solo la data di alcuni fatti ma, altresì, la maturazione della prescrizione per altri e la vicinanza di altri ancora
all’apertura dell’indagine con effetti prodottisi anche successivamente alla chiusura della stessa), tanto da determinare, soprattutto alla luce della specificità e chiarezza della relazione della Guardia di Finanza prodotta dal Sig. Moggi nel giugno del 2009, la richiesta di documenti (tabulati e contratti innanzitutto) alla Commissione Agenti che, in effetti, confermava quanto denunciato.
Sulla perenzione dell’azione disciplinare ed improcedibilità del deferimento.
Tale premessa è stata necessaria perché molti dei deferiti hanno contestato la stessa procedibilità del deferimento in quanto, se, da un lato, lo stesso avrebbe trovato origine in fatti risalenti ad un’indagine avviata nella stagione sportiva 2006/2007, che aveva poi ricompreso alcuni anni precedenti, dall’altro, doveva comunque trovare lo sbarramento della novella del CGS del 28.5.2009, per cui, o l’uno o l’altro, avrebbero impedito l’esercizio dell’azione disciplinare. Chiaramente, tali aspetti devono essere valutati preliminarmente ben potendo determinare, se condivisi, la definizione del procedimento con assorbimento di tutti gli altri motivi. Ebbene le eccezioni in tal senso non possono essere ritenute fondate. Quanto alla prima, consistente nella ritenuta perenzione dell’azione disciplinare essendo relativa a fatti risalenti al 2006/2007, questa Commissione ritiene non sufficiente, per quanto suggestivo, il mero riferimento all’oggetto della relazione conclusiva delle indagini così come di alcune comunicazioni o delle stesse deleghe del Procuratore Federale per ritenere fondata l’eccezione.
Il dato apparente indicato dai deferiti come risolutivo della questione non è idoneo a far ritenere che la Procura avesse sin da quell’epoca gli elementi richiesti dal CGS per aprire un’indagine. Non risulta comunque provata la identità di posizioni e la effettiva consistenza del materiale probatorio originariamente nella disponibilità dell’organo inquirente che, invece, per quanto emerge dagli atti, ha avuto modo, solo alla fine della stagione sportiva 2008/2009, di effettuare verifiche ed accertamenti mirati soprattutto grazie alla specificità degli elementi indicati nell’esposto del Sig. Moggi e nei documenti dallo stesso forniti (tra i quali spicca la predetta relazione della Guardia di Finanza). L’eccezione, pertanto, oltre che infondata, per alcuni appare anche non decisiva – ci si riferisce in particolare ai Sigg.ri Scapini e Cantini –, tenuto conto che i fatti per i quali gli stessi sono stati deferiti hanno inizio nella stagione sportiva 2008/2009 e si protraggono sino a quella 2009/2010, quindi in epoca non coincidente con le indagini considerate, erroneamente, come substrato dell’odierno deferimento. Quanto alla seconda, consistente nella eccepita perenzione dell’azione disciplinare perché relativa ad indagine antecedente alla novella del maggio 2009, che avrebbe dovuto concludersi – secondo le prospettazioni dei deferiti – entro il termine della stagione sportiva nella quale la modifica era intervenuta (30/6/2009) o, tutt’al più, entro il termine dell’anno solare (31/12/2009), anch’essa si presenta infondata. Questa Commissione, sollecitata in tal senso dai deferiti a prendere posizione sul punto, non ignora né i propri precedenti (CU 11/CDN 2009/2010) né quelli della CGF (CU n. 108/CGF 2009/2010 in relazione al CU n. 88/CGF del 4.12.2009; CU n. 191/CGF 2009/2010 in relazione al CU n. 167/CGF del 25.2.2010) – invocati in particolare dalla difesa del Sig. Romano – ma neanche il successivo e definitivo arresto giurisprudenziale alla questione, autorevolmente dato proprio dalla Corte di Giustizia Federale (CU 49/CGF 2010/2011 riunione del 31.8.2010), che si ritiene di condividere. La stessa, difatti, ha sostanzialmente chiarito che la disciplina entrata in vigore il 28.5.2009 è applicabile anche a fatti anteriori purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non fosse ancora scaduto. Nel caso specifico ed in adesione ai suddetti principi, detto termine doveva considerarsi
comunque prorogato dalla novella normativa e, successivamente, da parte della stessa CGF come tempestivamente richiesto dalla Procura federale. Pertanto, le censure, relative anche alla invocata violazione dei principi del tempus regit actum o del favor rei, non sono fondate, tenuto conto – sempre per come ha avuto modo di chiarire la CGF – che trattasi non di norme sostanziali specificative di nuove fattispecie di illeciti disciplinari o di aggravare le pene corrispondenti o ancora di prolungare o ridurre i termini di prescrizione del “fatto – violazione” o della sanzione irrogata, ma solo di norme che regolamentano l’arco temporale nel quale possono essere svolte le attività di indagine di competenza della Procura Federale.
Si tratta, quindi, di norme immediatamente applicabili ai processi in corso. Per altro verso, risulta infondata l’eccezione sollevata dalle difese circa l’illegittimità della proroga perché la stessa, come sostenuto in particolare dal Sig. Ferrara, violerebbe i termini di ragionevole conclusione delle indagini (rif. Decisione CDN 28.12.12 – Fall. Perugia), scadenti, al più tardi, il 31.12.2010. Posto che il richiamo giurisprudenziale non risulta conferente, tenuto conto che la decisione citata aveva ad oggetto fattispecie regolate dalla precedente normativa e non da quella odierna, è bene chiarire che la proroga, così come concessa dalla Corte di Giustizia, ha differito il termine delle indagini che, alla data suddetta, si sono sostanzialmente concluse. La circostanza che la relazione o il deferimento siano intervenuti dopo la scadenza del 31.12.2010, non ne fa venir meno l’efficacia, costituendo gli stessi l’esito e non atti dell’indagine, la cui tempistica è stata invece rispettata. In definitiva, l’azione disciplinare deve essere considerata tempestiva e correttamente esercitata ed il deferimento procedibile.
Disciplina del conflitto di interessi nel Regolamento Agenti 2001 e nel Regolamento Agenti 2007 alla luce delle pronunce della CGF, Sezioni Unite, CU 305/CGF 2011/2012 e CU 006/CGF 2012/2013.
La fattispecie normativa del conflitto di interessi, come chiarito dalla CGF che, con le pronunce di cui in rubrica, ne ha escluso la punibilità laddove verificatasi sino al 31.1.2007 (ultimo giorno di vigenza del Regolamento Agenti 2001), è stata introdotta, per la prima volta, con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l’attività dell’agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all’art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società. Il previgente Regolamento, nel disciplinare le modalità dell’ incarico prevedeva “che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una Società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto”. La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell’incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata, in quanto tale, introdotta in maniera innovativa solo con il regolamento del 2007. Orbene, se, da un lato, la successione di regolamenti nel tempo induce a ritenere che non fosse punibile la condotta avente ad oggetto il conferimento di mandati “plurimi” ad un solo agente sotto la vigenza del REAC 2001, dall’altro, la disciplina transitoria prevista dal REAC 2007, art. 24, co. 4, sancendo che “al termine della stagione sportiva 2006/2007 si
risolvono di diritto i rapporti contrattuali tra Agenti e calciatori o tra Agenti e Società che siano in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che ricadano nei divieti previsti dall’art. 15” avrebbe potuto far sorgere dei problemi in relazione agli effetti dei mandati conferiti al singolo agente, iniziati sotto la vigenza della normativa 2001, con
cessazione nel periodo 1.2.2007 – 30.6.2007 o, addirittura, in epoca ancora successiva, pur in presenza della risoluzione che avrebbe operato di diritto. Tali norme, che appaiono legare il divieto di creazione di conflitto di interessi al momento della stipula, chiariscono invece la valenza antigiuridica della situazione conflittuale per tutta la durata del mandato bilaterale ed hanno un rilievo fondamentale ai fini della determinazione e della natura dell’illecito nelle sue articolazioni temporali. In tal senso, le condotte consumate ed esauritesi prima e sino al 31.1.2007, o comunque entro il 30.6.2007, non possono essere considerate punibili. Non altrettanto può dirsi per le condotte poste in essere a decorrere dal 1.2.2007 o per quelle che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente regolamento, hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007. In ragione di tali principi, è possibile riepilogare le situazioni conflittuali contestate agli
agenti nel seguente schema:
A – ZUCCARI 26/10/05 – 18/9/07
A – LANZETTA 21/12/05 – 3/8/07 - 1/8/05 – 25/7/07
A - DE NICOLA 1/8/05 – 31/8/05
A – D’IPPOLITO 20/8/06 – 31/8/06
A – FERRONI 26/12/05 – 6/10/07
A – CARDI 1/7/06 – 31/8/06
A – LIBERTI 6/7/07 – 31/8/07
A – DIAFERIO 24/8/05 – 31/8/05
A – REBUFFI 23/7/05 – 31/8/05 - 12/9/06 – 11/10/06 - 13/4/06 – 8/10/07 - 26/7/07 – 31/8/07 - 22/12/06 – 31/1/07
Sulla base dei principi enunciati, tenuto conto della valutazione del periodo in cui vi è stata coincidenza tra gli incarichi conferiti dai calciatori e dalle Società nonché della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Federale, è possibile concludere che sono sanzionabili solo le condotte poste in essere dagli Agenti:
ZUCCARI, relativamente ai mandati aventi durata 26/10/05 – 18/9/07
LANZETTA, relativamente ai mandati aventi durata 21/12/05 – 3/8/07 e 1/8/05 – 25/7/07
FERRONI, relativamente ai mandati aventi durata 26/12/05 – 6/10/07
LIBERTI, relativamente ai mandati aventi durata 6/7/07 – 31/8/07
REBUFFI, relativamente ai mandati aventi durata 13/4/06 – 8/10/07 - 26/7/07 – 31/8/07
perché gli stessi si sono protratti oltre il 30.6.2007.
In applicazione degli stessi principi, i dirigenti che hanno conferito i mandati in epoca antecedente al 1.2.2007, non potranno essere puniti e, pertanto, il deferimento dovrà essere rigettato nei confronti dei Sigg.ri:
BENEDETTINI, ma solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 31.1.2007;
CARDI
CAZZOLA
FRANZA
PAGANONI, ma solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 22.12.2006.
RIANO
SOLDATI
Dovranno essere invece valutate le posizioni dei dirigenti:
BENEDETTINI, ma solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 4.6.08;
CAFARO;
PAGANONI, ma solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 26.7.07.
Sulla prescrizione degli illeciti.
Va considerata infine l’eccezione di prescrizione, chiarendo sin da subito che la stessa non è quella breve – così come invocata dal Sig. Romano – relativa alle pattuizioni economiche quanto quella ordinaria. Tale aspetto è stato chiarito nei precedenti casi affrontati da questa Commissione con decisioni univoche e successive alla 67/CDN richiamata dalla stessa difesa. Va precisato che alle persone fisiche, in via generale, si applica l’art. 18, co. 1, che prevede il termine della quarta stagione successiva all’ultimo atto. Il più breve termine di cui all’art 18, comma 4, si applica solo alle violazioni che riguardano l’irregolarità dei termini economici strictu sensu delle pattuizioni. Trattasi di norma speciale non suscettibile
di applicazione analogica (95/CDN 2011 2012). Come detto, l’attività di indagine si è spinta all’accertamento di fatti commessi in un vasto arco temporale regolati, dapprima, e da un punto di vista puramente disciplinare, dall’art. 18 CGS, poi, dall’art. 25 CGS, e, poi, dai Regolamenti Agenti 2001 e 2007 succedutisi nel tempo, con la relativa disciplina transitoria. Dall’esame del deferimento e della normativa di che trattasi emerge che la sostanziale differenza esistente tra le contestazioni, in ragione del ruolo rivestito dai deferiti (dirigente o agente), e la natura stessa delle violazioni determinano l’esistenza di effetti diversi scaturenti dagli illeciti, pur dovendo lasciare inalterato il principio dettato nei precedenti casi, circa la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella trattativa finalizzata al tesseramento, ancorché la condotta dei dirigenti sembri esaurirsi all’atto del conferimento del mandato. Pertanto, al fine di verificare la validità della relativa eccezione sollevata dalla Procura Federale sulla base dei dati e dei documenti acquisiti in fase di indagine, è bene valutare
sia il soggetto che se ne possa avvalere tenuto conto del ruolo rivestito nella vicenda sia la natura della contestazione sia la estensione del fatto nel tempo. Di massima, è bene ricordare che i richiamati articoli 18 (in vigore sino al 30.6.2007) e 25
CGS (in vigore dal 1.7.2007), sanciscono la maturazione della prescrizione al termine della quarta stagione sportiva a quella in cui è stato posto l’ultimo atto diretto a commettere l’infrazione, con possibilità di prolungamento, non oltre la metà, qualora ci siano atti interruttivi. Il principio vale anche per le Società a meno che i fatti non siano stati compiuti sotto il vigore della precedente disciplina per cui la prescrizione maturava al termine della seconda stagione sportiva o, al massimo della terza, se ricorrenti i presupposti interruttivi. Orbene, tenuto conto del numero dei deferiti, può essere utile ricorrere al seguente schema riepilogativo delle posizioni degli stessi, delle date di commissione delle violazioni e delle richieste della PF, ricorrendo alla seguente legenda: ST. SP.: Stagione sportiva
A: Agente
D: Dirigente
M (nella parte delle richieste della PF): mesi
PATT: patteggiamento (richiamato al solo fine di comprendere il collegamento con l’Agente)
le cifre, relative alle ammende, devono essere considerate in migliaia di euro
APERTURA INDAGINE APRILE 20/4/2009 (ST. SP. 2008/2009)
ILLECITO
ST. SP. TERMINE IV TERMINE IV + 2.
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 (30/6) 10/11 11/12 (30/6/2012)
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 (30/6) 11/12 12/13 (30/6/2013)
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (30/6) 12/13 13/14 (30/6/2014)
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 (30/6) 13/14 14/15 (30/6/2015)
CAPO A – CONFLITTO INTERESSI
conf. mandato fine mandato RICHIESTE PF
A – ZUCCARI 12/7/06; 26/10/07; 18/9/07 2M + 30
D – SARTORI 26/10/2005 2M
A – LANZETTA 25/7 – 1/8 – 3/8 – 21/12/07
PRESCRITTO
D – TONELLOTTO 25/7/2005 PRESCRITTO
A - DE NICOLA 31/8/05 – 30/12/06 PRESCRITTO
D – MAGLI 1/8/2005 PRESCRITTO
A – D’IPPOLITO 31/8/06 – 19/12/06 2M + 30
D – FRANZA 20/8/2006 PRESCRITTO
A – FERRONI 6/10 – 26/12/2007 PRESCRITTO
D – MENCUCCI 7/10/2005 PRESCRITTO
A – CARDI 31/8 – 22/12/2006 2M + 30
D – PRETO PATT
A – RISPOLI PATT
D – CAFARO 5/7/2007 2M
D – CAZZOLA 25/10/2006 2M
A – LIBERTI 31/8/07 – 16/6/09 2M + 30
D – PRETO PATT
A – ROGGI PATT
D – BENEDETTINI 31/1/2007 3M
D – RIANO 25/6/2007 2M
A – PARRETTI PATT
D – FOSCHI 15/7/2007 2M
A – CARPEGGIANI PATT
D – SOLDATI 8/9/2006 2M
A – DELL’AMICO PATT
D – BENEDETTINI 4/6/2008 (POSIZIONE ROGGI)
A – DIAFERIO 31/8/2005 – 28/5/2006 PRESCRITTO
D – GASPARIN 24/8/2005 PRESCRITTO
A – REBUFFI 31/8/05 – 11/10/06 – 31/1 – 31/8 – 2M + 30 - 8/10 – 18/11 – 31/12/07 – 19/4 – 31/10/08
D – PAGANONI 22/12/2006 – 26/7/2007 PRESCRITTO
D – ZARBANO PATT
A – CAMARLINGHI NDP
D – RICCARDI 25/6/2006 PRESCRITTO
A – SAVINO 30/3/06 – 16/12/07 PRESCRITTO
D – MARINESE 1/3/2006 PRESCRITTO
A – VIGORELLI PATT
D – VRENNA 6/4/2006
PRESCRITTO
SOCIETÀ
BARI in relazione alla posizione PERINETTI (31/8/07) 10
GROSSETO in relazione alla posizione CAFARO (5/7/07), CAZZOLA, MAROTTA 10
PALERMO in relazione alla posizione FOSCHI (15/7/07) 20
NAPOLI in relazione alla posizione MARINO (25/5/09) 20
CAPO D – CONFERIMENTO DIRITTI ECONOMICI E CONFLITTO INTERESSI ART. 4, CO. 2, LETT. A) E B) REG AG ART. 15 REG
AG CANTINI 24/6/08 – 20/6/10 2M + 15 SCAPINI 5/8/08 – 31/8/10 2M + 15 ROMANO ST. SP. 06/07, 08/09, 09/10, 10/11 6M + 50 FERRARA ST. SP. 06/07, 08/09, 09/10, 10/11 2M
Da un primo esame emerge, senza ombra di dubbio, che gli illeciti commessi nella stagione sportiva 2005/2006 devono considerarsi prescritti, al più, al 30.6.2012. Tale principio è valido tanto per i dirigenti quanto per gli agenti, purché le relative condotte non siano cessata in successive stagioni sportive. Ecco pertanto che la violazione contesta al Sig. Sartori, essendo stata commessa il 26.10.2005, deve considerarsi prescritta ed il deferimento, sul punto, dovrà essere rigettato.
Devono essere invece accolte le richieste della Procura Federale quanto alle prescrizioni degli illeciti commessi dai Sigg.ri:
TONELLOTTO, per fatti risalenti al 25/7/2005;
DE NICOLA, per fatti risalenti al periodo 1/8/05 – 31/8/05;
MAGLI, per fatti risalenti all’1/8/2005;
MENCUCCI, per fatti risalenti al 7/10/2005;
DIAFERIO, per fatti risalenti al periodo 31/8/2005 – 28/5/2006;
GASPARIN, per fatti risalenti al 24/8/2005;
RICCARDI, per fatti risalenti al 25/6/2006;
SAVINO, per fatti risalenti al solo mese di marzo 06;
MARINESE, per fatti risalenti al 1/3/2006;
VRENNA, per fatti risalenti al 6/4/2006.
In applicazione dello stesso principio, non potranno essere considerati prescritti gli illeciti contestati ai Sigg.ri:
LANZETTA, trattandosi di fatti risalenti alla stagione sportiva 2007/2008 (25/7 – 1/8 – 3/8 – 21/12/07);
FRANZA, trattandosi di fatti risalenti al 20/8/2006 e quindi alla stagione sportiva 2007/2008, sebbene la condotta dello stesso sia stata già considerata non punibile perché posta in essere sotto il vigore della precedente normativa;
FERRONI, trattandosi di fatti risalenti alla stagione sportiva 2007/2008 (6/10 – 26/12/2007).
Passando al merito della vicenda, residuano pertanto le posizioni dei Sigg.ri
1. ZUCCARI;
2. LANZETTA;
3. FERRONI;
4. CAFARO;
5. LIBERTI;
6. BENEDETTINI;
7. FOSCHI;
8. SOLDATI;
9. REBUFFI;
10. PAGANONI;
11. CAMARLINGHI;
12. CANTINI;
13. SCAPINI;
14. ROMANO;
15. FERRARA;
16. BARI;
17. GROSSETO;
18. PALERMO;
19. NAPOLI.
Quanto al Sig. Camarlinghi, il procedimento deve considerarsi definito, essendo lo stesso deceduto.
Quanto invece alle posizioni dei seguenti deferiti, la Commissione osserva quanto segue:
1. GIANLUCA ZUCCARI, AGENTE DI CALCIATORI.
La violazione, consistita nell’inosservanza del divieto di un conflitto di interessi, deve ritenersi accertata, tenuto conto della coincidenza nel periodo 18.9.06 – 18.9.07 dei mandati conferiti dal CHIEVO VERONA Srl e del calciatore Giuseppe Scurto. Lo stesso deferito, nel corso dell’audizione resa il 26.5.2010, ha comunque ammesso il conferimento del doppio mandato ma ha tenuto a precisare che lo stesso era frutto di disattenzione. La unicità e contestualità della violazione fa ritenere congrua la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 15.000,00.
2. PAOLO LANZETTA, AGENTE DI CALCIATORI.
La violazione, consistita nell’aver prestato la propria attività in favore dei calciatori Juan Ignazio Gomez Taleb e Luis Enrique Gomes Da Silva e della Triestina Calcio Spa dalla stagione sportiva 2005/2006 a quella 2007/2008 deve ritenersi provata dai documenti acquisiti agli atti, anche in ragione dell’assenza del deferito che ha rinunciato a far valere una diversa realtà. Deve comunque darsi rilievo alla sostanziale ammissione di responsabilità da parte del deferito nel corso dell’audizione del 21.5.2010 e della consapevolezza, da parte dello stesso, della situazione illecita posta in essere. Si ritiene pertanto congrua la sanzione della sospensione per mesi 2 e dell’ammenda di € 30.000,00, determinata anche in ragione della manifestata consapevolezza della situazione illecita, protrattasi in un arco temporale esteso.
3. ALESSIO FERRONI, AGENTE DI CALCIATORI.
della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 1, prima parte del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 per aver determinato una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale – che deve essere finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito – atteso che l’Agente prestava contemporaneamente la propria attività sia nell’interesse della Società ACF FIORENTINA Spa che del calciatore Stefano DEL SANTE, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti. Dall’esame della documentazione acquisita agli atti è emerso che, in effetti, il deferito avesse creato una situazione di conflitto di interessi facendo coincidere, nel periodo 26.12.05 – 6.10.2007, l’incarico conferito dal Sig. Del Sante con quello conferito dall’AC Fiorentina Spa. Si ritiene equa la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e dell’ammenda di € 15.000,00, determinata anche in ragione della durata della situazione conflittuale.
Z) 4. Luigi CAFARO, dirigente con poteri di rappresentanza della US GROSSETO Srl GROSSETO FC Spa
La violazione, consistita nella creazione di un conflitto di interessi nell’ambito della trattativa volta al trasferimento del Sig. Carparelli alla Società US GROSSETO Srl, deve ritenersi fondata. Sostiene il deferito a propria discolpa che l’Agente aveva dato ampie rassicurazioni in merito alla risoluzione dall’incarico da parte del calciatore esercitata il giorno prima, asseritamente avvalorata sia dalla consegna di copia delle ricevute di spedizione delle raccomandate del 4.7.2007 sia dalle notizie assunte dalla stessa Commissione Agenti che, interpellata in merito, avrebbe negato verbalmente l’esistenza di rapporti esistenti tra il calciatore ed il predetto agente. L’articolarsi della vicenda in uno strettissimo arco temporale tradisce l’esistenza di contatti precedenti tra tutte le parti coinvolte già prima dell’invio delle predette raccomandate, per cui la responsabilità del Cafaro non può che ritenersi provata anche in virtù del successivo tesseramento del Carparelli. Tra l’altro, quand’anche fosse stata del tutto casuale – e tale non può essere ritenuta – la scelta di avvalersi dell’opera del Rispoli proprio il giorno dopo l’esercizio del recesso, è bene chiarire che l’assenza delle cartoline di ricevimento delle predette raccomandate, così come di una certificazione negativa, ancorché successiva, proveniente dalla Commissione Agenti, fonda la responsabilità del deferito quantomeno a titolo di colpa. Alla responsabilità del deferito consegue quella diretta della Società US GROSSETO Srl. Si ritengono congrue le sanzioni della inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Cafaro e dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società US GROSSETO Srl.
5. PIETRO LIBERTI, AGENTE DI CALCIATORI.
Dall’esame della documentazione acquisita agli atti è emerso che il deferito ha creato una situazione di conflitto di interessi coincidendo, nel periodo 6.7 – 31.8.2007, l’incarico conferito dal Sig. Corona con quello conferito dall’AC Mantova Srl.
Si ritiene congrua la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 15.000,00.
6. Il Sig. Luca BENEDETTINI, dirigente della RIMINI CALCIO FC.
Il deferito, attesa la precedente declaratoria di non punibilità rispetto ad uno dei capi di incolpazione mossi (calciatore Valiani), è chiamato a rispondere dei comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere nell’ambito della trattativa finalizzata al tesseramento del Sig. Athos Ferretti, consistiti nella creazione di un conflitto di interessi. Il deferito invoca la propria esenzione di responsabilità asserendo che prima di conferire l’incarico all’Agente aveva effettuato accertamenti presso la competente Commissione che davano risultati negativi, complice anche la circostanza che all’epoca il Ferretti fosse tesserato per Società dilettantistiche, motivo per il quale l’eventuale conferimento di mandati sarebbe stato colpito da nullità. Sostiene infine che il preventivo conferimento dell’incarico da parte del Dirigente non poteva creare una situazione di conflitto di interessi atteso che l’Agente avrebbe a sua volta ricevuto l’incarico dal calciatore nel successivo mese di luglio. Tali deduzioni non possono essere condivise alla luce dell’orientamento già espresso da questa Commissione in analoghi precedenti, laddove è stato reiteratamente chiarito che, lungi dal riconoscere doti di preveggenza ai dirigenti, non può essere ritenuta meramente casuale la circostanza, ricorrente, dell’insorgenza dei rapporti con un unico agente che portano infine le parti alla conclusione di un contratto al momento del quale non sono presenti altri se non la Società, il calciatore e l’Agente per entrambi. È chiaro, pertanto, che la priorità dell’incarico conferito dal dirigente non può essere scissa né dalla finalità (trattativa volta al tesseramento) né dal concretizzarsi della stessa in una evidente situazione di conflitto di interessi. Non rileva, infine, la circostanza che il Ferretti fosse calciatore dilettante e quindi che il relativo contratto sarebbe stato inidoneo a produrre effetti, essendo preminente il rispetto della normativa di cui è stata contestata la
violazione. Si ritiene pertanto congrua la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno).
AA) 7. AC BARI SPA
BB) La responsabilità della Società, per gli illeciti posti in essere dal Sig. Perinetti nell’ambito della trattativa finalizzata al tesseramento del Sig. Cavalli, per il tramite dell’Agente Parretti, consegue automaticamente all’avere il Sig. Perinetti definito il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS. CC) Si ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
8. RINO FOSCHI, DIRIGENTE US CITTÀ DI PALERMO SPA US CITTÀ DI PALERMO SPA
La violazione del divieto di creazione di un conflitto di interessi nell’ambito della trattativa volta al tesseramento del Sig. Biava deve ritenersi accertata. Invero, anche se il deferimento è fondato sulla circostanza, evidentemente erronea, che il
Sig. Foschi, all’epoca, avesse incaricato il Sig. Giorgio PARRETTI, per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Giuseppe BIAVA, del quale sarebbe stato già agente, è bene rilevare che, in ragione dei principi chiariti in premessa, è indubitabile che il mandato avesse una finalità specifica effettivamente concretizzatasi. La circostanza relativa alla priorità temporale dell’incarico non rileva ai fini della esclusione di responsabilità del deferito in quanto, come già chiarito, il conferimento è atto iniziale di una fattispecie a formazione progressiva che trova il suo naturale sbocco nella conclusione del contratto. Si ritengono congrue le sanzioni della inibizione per mesi 1 (uno) per il Sig. Foschi e dell’ammenda di € 10.000,00 per l’US Città di Palermo.
9. ADRIANO REBUFFI, AGENTE DI CALCIATORI VERO PAGANONI, DIRIGENTE US PRO VERCELLI CALCIO SRL
La violazione deve ritenersi accertata, avendo i comportamenti posti in essere dall’Agente e dal Sig. Paganoni, quest’ultimo solo quanto alla trattativa Vercelli / Vasolo e Lizzori, creato una situazione conflittuale nell’ambito dell’assistenza prestata, in ambito di distinte operazioni, in favore della Società US Pro Vercelli Calcio Srl, del Genoa e dei calciatori poi tesserati. Dall’esame della documentazione acquisita agli atti è emerso che l’Agente Rebuffi abbia creato una situazione di conflitto di interessi coincidendo, nel periodo 13.4.06 – 8.10.07, gli incarichi conferiti dal Genoa e dal Sig. Facchinetti, e, nel periodo 26.7 – 31.8.2007, quelli conferiti dai Sigg.ri Vasolo e Lizzori e dal Sig. Paganoni che, pertanto, dovrà essere ritenuto parimenti responsabile. Si ritiene equo infliggere al Sig. Rebuffi la sanzione della sospensione per mesi 2 e l’ammenda di € 30.000 ed al Sig. Paganoni la inibizione per mesi 1.
DD) 10. SSC CALCIO NAPOLI SPA
EE) La responsabilità della Società consegue automaticamente all’avere il Sig. Marino definito il procedimento a suo carico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS. FF) Si ritiene equo infliggere la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
11. NADIA CANTINI E DAVIDE SCAPINI, AGENTI DI CALCIATORI
Le violazioni agli stessi contestate devono ritenersi accertate. Dalla documentazione in atti emerge che i deferiti abbiano posto in essere tutte le attività finalizzate al tesseramento del Sig. Lamanna per il Como Calcio, facendo beneficiare dei relativi diritti economici la ISSS Srl della quale erano soci, sebbene la stessa avesse un oggetto più ampio di quello richiesto, come esclusivo, dalle norme, frutto comunque di una situazione conflittuale creata dai predetti. GG) Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione, i deferiti non contestano i fatti posti a fondamento dello stesso limitandosi a considerare che, a parte la limitata rilevanza economica dell’unica operazione effettuata, il giro di affari sconsigliava tanto la costituzione di una Società avente come oggetto esclusivo quello richiesto dal Regolamento Agenti quanto la creazione di uno specifico ramo di azienda, di tal ché la violazione contestata deve ritenersi effettivamente sussistente. Quanto al secondo capo di incolpazione, consistente nella creazione di una situazione conflittuale in occasione dell’assunzione degli incarichi da parte del Sig. Lamanna e del Como per il tesseramento del primo, è indubbio che la coincidenza degli stessi nel periodo 5.08 – 31.08.08 abbia leso quei principi di terzietà ed estraneità che devono ispirare l’attività degli agenti, attività che, nel caso specifico, è stata motivata esclusivamente dall’interesse economico societario. Ritenuti i deferiti responsabili delle violazioni agli stessi ascritte, si ritiene congruo applicare agli stessi la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) ciascuno e dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno, in ragione della unicità e contestualità dell’operazione posta in essere.
HH) 12. FRANCESCO ROMANO, AGENTE DI CALCIATORI II) VINCENZO FERRARA, AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE I.F.A.
Con il primo capo di incolpazione, viene contestato al Sig. Romano, socio accomandatario della IFA di Giuseppe Bonetto, di aver attribuito i diritti economici dei numerosi mandati ottenuti alla predetta Società della quale non sarebbe stato il legale rappresentante. Con il secondo capo di incolpazione, viene contestato al deferito la violazione del divieto di creare situazioni di conflitto di interessi, in quanto, come emerge documentalmente, le Società delle quali il Sig. Romano era socio accomandatario (IFA di Giuseppe Bonetto) ed accomandante (IFA di Marcello Bonetto ed IFA in liquidazione) assumevano incarichi dai calciatori e dalle Società finalizzati al tesseramento dei primi. La valutazione di responsabilità del deferito nella vicenda di cui in oggetto passa dal chiarimento della posizione e dai ruoli rivestiti nelle varie Società e, quindi, del capo di incolpazione. In tal senso sono indicative le dichiarazioni rese dagli altri deferiti ed in particolare dal Sig. Federico Bonetto nel corso dell’audizione del 28.5.2010, laddove precisa che, “non potendo trattare contemporaneamente per la Società di Calcio e per il calciatore rappresentato, utilizziamo gli altri soci delle nostre Società IFA per poter concludere l’eventuale trasferimento/cessione”. Peraltro, tutti gli agenti deferiti – ovviamente ci si riferisce a quelli appartenenti al gruppo IFA – hanno dichiarato di avere indistintamente assunto gli incarichi, cosicché risulta chiara la creazione di una situazione fittizia, nel senso che gli stessi, che condividevano posizioni paritarie anche da un punto di vista di ripartizione delle quote, utilizzavano lo strumento della Società in accomandita diversificando i ruoli al solo fine di garantirsi incarichi bilaterali ed evitare di incorrere nelle relative contestazioni, in modo da eludere la normativa di settore. È chiaro che, in tale ottica, diviene irrilevante la qualifica di socio accomandante in quanto tutti i soci orientavano l’attività delle Società ed agivano nel reciproco interesse delle stesse al fine di assicurarsi i proventi degli incarichi, sicché tutti ne condividevano una
legale rappresentanza di fatto. Ecco pertanto che l’interpretazione dei fatti che hanno portato al deferimento, che supera il
dato puramente letterale della incolpazione, consente di comprendere che ogni agente, ancorché agendo come accomandatario, consentiva un’attribuzione di fatto dei diritti economici anche alle Società nelle quali gli stessi risultavano come accomandanti. Conseguentemente, le difese del Sig. Romano non possono essere ritenute fondate. Fermo restando quanto già detto in ordine alla prescrizione, nel merito, è bene rilevare che le condotte illecite non possono essere ritenute insussistenti nel senso prospettato. Pertanto, il deferimento è fondato sia quanto al primo capo di incolpazione sia quanto al
secondo, tenuto conto che le situazioni di conflitto di interessi assurgevano a sistema. Si ritengono congrue le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 50.000,00 sia per le modalità attraverso le quali si è articolato l’illecito sia per la reiterazione ed il numero delle condotte illecite poste in essere. Il Sig. Ferrara, in ragione del ruolo di amministratore – erroneamente definito Unico dalla Procura Federale – e di liquidatore della IFA Srl, ancorché assunto il 30.10.2009. Il deferito ritiene di non poter essere destinatario di alcuna incolpazione sia perché, in precedenza, l’amministrazione era affidata disgiuntamente allo stesso ed al Sig. F. Bonetto, in particolare per operazioni di importo ricompreso negli € 10.000,00, per cui non essendo stato mai amministratore unico non poteva essere considerato responsabile delle attività poste in essere dall’altro socio che non poteva controllare preventivamente. Tale tesi cede di fronte alla considerazione che, quand’anche il Sig. Ferrara si fosse trovato di fronte al fatto compiuto, avrebbe potuto dissociarsi dalla condotta. Il non averlo fatto mai nel corso di tutta la vita societaria dimostra, inequivocabilmente, l’accettazione del consolidamento degli effetti, anche economici, degli incarichi dei quali ha beneficiato. Si ritiene pertanto congrua la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).
P.Q.M.
Dichiara non doversi procedere per la prescrizione degli illeciti commessi dai Sigg.ri Tonellotto, De Nicola, Magli, Mencucci, Diaferio, Gasparin, Riccardi, Savino, Marinese, Vrenna e Sartori.
Proscioglie i Sigg.ri Franza, D’Ippolito, Cardi, Cazzola, Riano, Soldati, Benedettini (quest’ultimo solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 31.1.2007), e Paganoni (quest’ultimo solo per la posizione per cui ha conferito l’incarico il 22.12.2006), perché, all’epoca, la condotta posta in essere non era prevista come illecito e quindi non è punibile.
Infligge infine a:
ZUCCARI Gianluca la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
LANZETTA Paolo la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
FERRONI Alessio la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
CAFARO Luigi la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
LIBERTI Pietro la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
BENEDETTINI Luca la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
FOSCHI Rino la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
REBUFFI Adriano la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
PAGANONI Vero la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
CANTINI Nadia la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
SCAPINI Davide la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
ROMANO Francesco la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00);
FERRARA Vincenzo la sanzione della inibizione per mesi 2 (due);
AS BARI SPA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
US GROSSETO FC SRL la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
US CITTÀ PALERMO la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
SSC CALCIO NAPOLI SPA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 30 Novembre 2012
(599) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZUCCARI Gianluca, LANZETTA Paolo, DE NICOLA Claudio, FERRONI Alessio, CARDI Gian Francesco, LIBERTI Pietro, DIAFERIO Fabio, REBUFFI Adriano, SAVINO Gabriele, CANTINI Nadia, SCAPINI Davide, ROMANO Francesco, FERRARA Vincenzo, MAGLI
Antonio, SOLDATI Franco, CAFARO Luigi, MENCUCCI Sandro, CAZZOLA Alfredo, RIANO Giovanni, RICCARDI Maurizio, FOSCHI Rino, GASPARIN Sergio, PAGANONI Vero, VRENNA Giovanni, BENEDETTINI Luca, TONELLOTTO Flaviano, FRANZA Pietro, D’IPPOLITO Vincenzo, MARINESE Vincenzo, Società AS BARI Spa, US
GROSSETO FC Srl, US CITTÁ DI PALERMO Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012)."