F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 04 Dicembre 2012 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentate della Società Andria Bat Srl), GIUSEPPE LOPETUSO (all’epoca dei fatti contestati Presidente del Collegio sindacale della Società Andria Bat Srl), Società ANDRIA BAT Srl – (nota n. 2559/252 pf12-13 SP/blp del 2.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 04 Dicembre 2012 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentate della Società Andria Bat Srl), GIUSEPPE LOPETUSO (all’epoca dei fatti contestati Presidente del Collegio sindacale della Società Andria Bat Srl), Società ANDRIA BAT Srl - (nota n. 2559/252 pf12-13 SP/blp del 2.11.2012). Il deferimento Con atto del 2/11/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Luca Vallarella, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo IX), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione dell’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione datata 17/9/2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici; B) il Sig. Giuseppe Lopetuso, all’epoca dei fatti contestati Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Andria Bat Srl, della violazione dell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione datata 17/9/2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici; C) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al Presidente del Collegio Sindacale. I Signori Luca Vallarella, Giuseppe Lopetuso e la AS Andria Bat Srl, in data 24 novembre 2012, hanno fatto pervenire tre memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che: - risulterebbe comprovata, per tabulas, la effettuazione da parte della Società deferita e del suo legale rappresentante dei relativi bonifici in favore di tutti i suoi tesserati entro la data del 17/9/2012 e quindi nel termine stabilito dalla normativa federale; - le successive date, indicate dall’Organo di Vigilanza e dalla Procura federale, si riferirebbero “al momento della effettiva lavorazione dei bonifici medesimi ad opera dell’istituto di credito”; - non potrebbe essere addebitata alcuna censura al comportamento della AS Andria Bat Srl, al suo Amministratore ed al Presidente del collegio sindacale. Quest’ultimo, in particolare, si sarebbe limitato “ad affermare solo esclusivamente la verità, senza reticenze o, peggio ancora, mendacità di alcun genere”; hanno concluso i propri scritti difensivi chiedendo il “proscioglimento da ogni addebito”. Alla Riunione del 29/11/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Luca Vallarella la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Giuseppe Lopetuso la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre alla ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle infrazioni contestate. La CO.VI.SO.C., a seguito delle indagini svolte, ha rilevato il ritardato pagamento delle mensilità di maggio-giugno 2012 atteso che “ai tesserati sono state corrisposte le intere mensilità di maggio e giugno 2012 per un importo netto complessivo pari ad Euro 131.338,67 oltre il termine del 17/9/2012”. La CO.VI.SOC. ha segnalato, altresì, che “i fondi necessari al pagamento di dette competenze sono stati accreditati sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi oltre il termine del 17/9/2012”. L’esame della documentazione evidenza che, seppur l’ordine di bonifico, come asserisce la AS Andria Bat Srl, è stato impartito dalla Società alla Banca nella data del 17/9/2012, i bonifici sono stati eseguiti in data successiva alla scadenza del termine. Il ritardato pagamento non può trovare giustificazione nella dichiarazione resa dalla Banca ed allegata alle difese della squadra, poiché, come evidenziato dalle indagini della CO.VI.SO.C, il conto corrente della AS Andria Bat Srl alla data del 17/9/2012 non aveva fondi sufficienti per il versamento delle mensilità. Ed infatti, il pagamento di dette mensilità è stato effettuato, in favore dei dipendenti, solo successivamente ai 2 bonifici eseguiti, nelle date del 19/9/2012 e del 21/9/2012, in favore della A.S. Andria Bat Srl, da uno dei soci della stessa, a titolo di “finanziamento soci”. Alla luce di quanto sin ora esposto risulta che la ritardata esecuzione degli ordini di bonifico non è dovuta a “motivi tecnici” riferibili a mera negligenza della Banca. Rimane, quindi, accertata la responsabilità del Legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della A.S. Andria Bat Srl, in ordine agli addebiti contestati. Sanzioni adeguate appaiono quelle indicate nel dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Luca Vallarella la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), al Sig. Giuseppe Lopetuso la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ed alla AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it