F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO – (nota n. 1175/36pf12-13/AM/ma del 6.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012
(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO - (nota n. 1175/36pf12-13/AM/ma del 6.9.2012).
La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 1175/36 del 6 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della A.S.D. Luco Canistro, Signor Moreno Alonzi, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione n.79 del 9 maggio 2012 della Commissione Accordi Economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Michele Vano. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S.D. Luca Canistro. Nel merito, il calciatore ha presentato ricorso a detta Commissione, chiedendo sulla base dell'accordo economico stipulato con la Società relativamente alla stagione sportiva 2011/2012, il pagamento della somma di euro 2.450,00, maturata ma non percepita fino al dicembre 2011, data di trasferimento ad altra Società. Nel corso del giudizio, la Società non ha depositato alcuna memoria né inviata documentazione nei termini, talché la Commissione, rilevato l'ampio riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, ha condannato la stessa al pagamento della somma di euro 2.450,00 a favore del calciatore. La decisione risulta formalmente notificata il 15 maggio 2012, con specifica richiesta di avvenuto pagamento entro i 30 giorni dalla comunicazione, salvo ricorso in appello alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni La Società però non ha presentato ricorso né dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Moreno Alonzi e della penalizzazione di punti 1 (uno) nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Alonzi Moreno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei).
- per la ASD Luco Canistro: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi al momento dell’iscrizione della stessa a campionati federali.
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