F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD – (nota n. 1362/49pf12-13/AM/ma del 14.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012
(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 1362/49pf12-13/AM/ma del 14.9.2012).
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 1362/49 del 14 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della S.G. Gallaratese A.S.D., signor Giancarlo Battaglia, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base al Comunicato ufficiale n. 5 del 12 maggio 2012 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta società e l'allenatore Massimiliano Caniato. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Gallaratese A.S.D.. Nel merito, l'allenatore, in data 10 febbraio 2012, ha presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento delle rate scadute dall'agosto 2011 al gennaio 2012 in forza di un accordo economico sottoscritto in data 19 agosto 2011 per la stagione sportiva 2011/2012, per un importo di euro 10.800,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Contestualmente ha rappresentato di essere stato esonerato in data 3 ottobre 2011, con comunicazione verbale e scritta. Nel corso del giudizio, nella seduta del 12 maggio 2012, la società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate per un importo complessivo di euro 10.890,00, comprensivo degli interessi equitativamente calcolati. La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata il 16 maggio 2012, da parte dello stesso Collegio, ribadita peraltro il successivo 23 maggio da parte del Dipartimento interregionale della L.N.D. con richiesta di regolare liberatoria entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione . La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Giancarlo Battaglia e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - per Giancarlo Battaglia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società: l'inibizione di mesi 6 (sei).- per la SG Gallaratese ASG, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in campionati federali.
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