F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD – (nota n. 2540/682 pf11-12/AM/ma del 31.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente SG Gallaratese ASD), Società SG GALLARATESE ASD - (nota n. 2540/682 pf11-12/AM/ma del 31.10.2012). Il Deferimento Con atto del 5 ottobre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Giancarlo Battaglia, quale presidente e legale rappresentante della società calcistica Gallaratese per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente, in relazione a quanto prescritto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto a far sottoscrivere al proprio tesserato Alessio Lorenzo Romano, su apposito modulo, l’accordo economico annuale relativo alle di lui prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità e rimborsi previste dalla normativa; - la società Gallaratese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la violazione ascritto al proprio legale rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della denuncia in data 13/16.1.2012, con la quale il calciatore Alessio Lorenzo Romano rappresentava che: ad inizio stagione, pur essendo stato tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 con la società Gallaratese, partecipante al campionato nazionale dilettanti, serie D, la stessa società non aveva provveduto a sottoscrivere il relativo accordo economico; egli non aveva ottenuto il pagamento di alcun rimborso spese da parte della società, malgrado fosse stato presente agli allenamenti. Dopo aver ascoltato in data 29.2.2012 il calciatore - il quale confermava quanto esposto nella denuncia ed evidenziava, altresì, di aver raggiunto un accordo bonario con la società per lo svincolo ex art. 108 NOIF e di non aver più nulla a pretendere dalla medesima società, tanto da ritirare successivamente l’esposto in data 20.3.2012 - la Procura riteneva ugualmente di deferire Giancarlo Battaglia e la società Gallaratese poiché, nonostante il calciatore in conseguenza della denuncia fosse stato soddisfatto dalla società ed avesse rinunciato all’esposto, comunque i deferiti non avevano fatto sottoscrivere al calciatore un accordo economico in forma scritta, violando così l’art. 94 ter NOIF citato. All’udienza del 5 dicembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale e ha chiesto infliggersi la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e quella dell’ammenda die 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società Gallaratese Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta effettivamente provato che Giancarlo Battaglia, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Gallaratese, non ha provveduto a far sottoscrivere al proprio tesserato Alessio Lorenzo Romano, su apposito modulo scritto, l’accordo economico annuale relativo ai rimborsi spettanti al calciatore a fronte delle prestazione sportive rese. E’ in proposito irrilevante che il calciatore denunciante abbia successivamente ritenuto di ritirare l’esposto in conseguenza dell’accordo bonario intervenuto con la società a definizione della vicenda, poiché tale circostanza non elimina la mancata sottoscrizione dell’accordo economico in violazione dell’art. 94 ter NOIF riscontrata dalla Procura. Sussiste, di conseguenza, la responsabilità del deferito Giancarlo Battaglia per la violazione ascrittagli ed anche quella della società Gallaratese, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio legale rappresentate. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giancarlo Battaglia, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società Gallaratese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in campionati federali.
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