F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all’epoca dei fatti Presidente Ravenna Calcio Srl) – (nota n. 1145/34pf12-13/AM/ma del 5.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all’epoca dei fatti Presidente Ravenna Calcio Srl) - (nota n. 1145/34pf12-13/AM/ma del 5.9.2012). Il Deferimento Con atto del 5 ottobre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Aletti Elisa, quale Presidente e Legale rappresentante della Società calcistica Ravenna Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione a quanto prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’art. 8, comma 9, CGS, per non aver provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti in seguito alla controversia insorta tra la Società Ravenna Calcio dalla stessa presieduta ed il proprio calciatore Quintavalle Francesco. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della denuncia in data 23.8.2012 con la quale il Dott. Matteo Sperduti, nella qualità di difensore del calciatore Matteo Quintavalle, evidenziava che la Società Ravenna non aveva provveduto al pagamento in suo favore della somma di euro 11.153,43 recata dalla decisione di condanna nr. 98 del 9.5.2012 della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Dalle indagini emergeva, in particolare, che nonostante la decisione fosse stata notificata alla Società il 27.6.2012, la medesima non aveva provveduto al pagamento entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 8, comma 9. All’udienza del 5 dicembre 2012 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto infliggersi la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) per la Signora Elisa Aletti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta effettivamente provato che Elisa Aletti, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Ravenna, non ha provveduto a corrispondere in favore di Quintavalle Francesco, nel termine di 30 giorni dalla notifica, la somma di euro 11.153,43 recata dalla decisione n. 98 del 9.5.2012 della Commissione Accordi Economici. Poiché il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione decorrente dal 27.6.2012 deve ritenersi un termine perentorio, e non risultando, peraltro, neppure la prova che il pagamento sia successivamente intervenuto, deve ritenersi che sussista la violazione contestata dalla Procura. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge alla Signora Elisa Aletti la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno).
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